Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2018/958

Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

Normativa europea32018L0958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune per valutare la proporzionalità delle nuove regole o delle modifiche alle regole esistenti che restringono l’accesso o l’esercizio delle professioni regolamentate. Gli Stati membri devono verificare, prima dell’adozione e anche dopo, che le misure non siano discriminatorie, siano giustificate da motivi di interesse generale e non vadano oltre quanto necessario. La direttiva rafforza trasparenza, consultazione dei portatori di interesse, possibilità di ricorso e scambio di informazioni tra Stati membri, con particolare attenzione alle professioni sanitarie e ai servizi transfrontalieri temporanei o occasionali.

Test di proporzionalità ex ante prima dell’adozione o modifica di regole nazionali che limitano l’accesso o l’esercizio delle professioni regolamentate.

Ambito di applicazione

Si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e le attività autorizzate in forza di tali titoli, purché rientrino nell’ambito della direttiva 2005/36/CE. Non si applica ai requisiti specifici relativi a una determinata professione fissati in altri atti dell’Unione quando tali atti non lasciano agli Stati membri la scelta dell’esatta modalità di recepimento.

Direttiva (UE) 2018/958: test di proporzionalità prima della regolamentazione delle professioni

La direttiva istituisce un quadro comune per verificare, prima dell’adozione o della modifica di regole nazionali che limitano l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata, se tali restrizioni siano necessarie e proporzionate. Essa si inserisce nel contesto della libera circolazione, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, con l’obiettivo di evitare ostacoli ingiustificati al mercato interno e di assicurare, al contempo, un elevato livello di tutela dei consumatori.

Finalità e impostazione generale

La direttiva non armonizza le professioni regolamentate né impone agli Stati membri di regolamentarle; lascia invece impregiudicata la loro competenza di decidere se e come disciplinare una professione, entro i limiti di non discriminazione e proporzionalità. L’impianto è costruito sul principio, ribadito anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le misure nazionali restrittive devono essere giustificate da un interesse generale, essere idonee a conseguire l’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, incluse le modalità di esercizio, l’uso di titoli professionali e le attività connesse ai titoli stessi, purché rientrino nell’ambito della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Restano fuori dal campo di applicazione i requisiti specifici di una professione fissati in altri atti dell’Unione quando tali atti non lasciano agli Stati membri margini sulla modalità di recepimento.

Definizioni rilevanti

La direttiva richiama le definizioni della direttiva 2005/36/CE e introduce due concetti chiave:

  • il "titolo professionale protetto", ossia il titolo il cui uso è subordinato a una qualifica specifica e il cui uso improprio è sanzionato;
  • le "attività riservate", ossia attività accessibili solo a chi possiede una determinata qualifica professionale, anche quando condivise con altre professioni. Queste nozioni sono centrali per individuare le misure che devono essere sottoposte al test di proporzionalità.

Obbligo di valutazione ex ante e controllo successivo

Prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono effettuare una valutazione di proporzionalità secondo i criteri della direttiva. La valutazione deve essere commisurata alla natura, al contenuto e all’impatto della misura, accompagnata da una spiegazione sufficientemente dettagliata e supportata, ove possibile e pertinente, da elementi qualitativi e quantitativi. La direttiva richiede che il procedimento sia oggettivo e indipendente.

È inoltre previsto un monitoraggio successivo: gli Stati membri devono verificare, dopo l’adozione, la conformità delle nuove o modificate disposizioni al principio di proporzionalità, tenendo conto degli sviluppi sopravvenuti.

Non discriminazione e giustificazione

Le nuove restrizioni o le modifiche non possono essere direttamente o indirettamente discriminatorie in base alla nazionalità o alla residenza. Inoltre, devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Tra questi la direttiva richiama espressamente ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica e una serie di motivi imperativi di interesse generale, tra cui:

  • tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori;
  • buona amministrazione della giustizia;
  • equità delle transazioni commerciali;
  • lotta alla frode e ai fenomeni di evasione/elusione fiscale;
  • sicurezza dei trasporti;
  • tutela dell’ambiente, anche urbano;
  • salute degli animali;
  • proprietà intellettuale;
  • salvaguardia del patrimonio storico e artistico;
  • obiettivi di politica sociale e culturale. Sono invece esclusi i motivi di natura meramente economica e le ragioni puramente amministrative.

Criteri di proporzionalità

Il cuore della direttiva è l’articolo 7, che elenca i parametri da considerare prima di introdurre o modificare una restrizione. Gli Stati membri devono valutare:

  • la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse generale;
  • l’insufficienza di norme meno specifiche o di portata generale;
  • l’idoneità della misura, cioè la sua capacità di rispecchiare lo scopo in modo coerente e sistematico;
  • l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi, sulle scelte dei consumatori e sulla qualità dei servizi;
  • la possibilità di ricorrere a misure meno restrittive.

Quando la misura è giustificata solo dalla tutela dei consumatori e il rischio riguarda il rapporto professionista-cliente senza effetti su terzi, gli Stati devono valutare con particolare attenzione soluzioni meno invasive rispetto alla riserva di attività.

Tra gli ulteriori elementi da prendere in considerazione, ove pertinenti, figurano:

  • il collegamento tra attività e qualifica richiesta;
  • la complessità delle mansioni, anche in relazione a durata e natura della formazione o esperienza;
  • la possibilità di percorsi alternativi per ottenere la qualifica;
  • la condivisibilità delle attività con altre professioni;
  • il grado di autonomia nell’esercizio della professione e l’eventuale controllo di un professionista qualificato;
  • gli sviluppi scientifici e tecnologici, che possono ridurre o aumentare l’asimmetria informativa tra professionista e consumatore.

L’articolo 7, paragrafo 3, impone inoltre di considerare l’effetto combinato della nuova misura con altri requisiti già esistenti, come:

  • attività riservate e titoli protetti;
  • aggiornamento professionale continuo;
  • regole di organizzazione, deontologia e supervisione;
  • affiliazione obbligatoria, registrazione o autorizzazione;
  • restrizioni quantitative;
  • requisiti di forma giuridica, assetto proprietario o gestione;
  • restrizioni territoriali;
  • limiti all’esercizio congiunto o in associazione e norme di incompatibilità;
  • copertura assicurativa o altri strumenti di responsabilità professionale;
  • requisiti linguistici;
  • tariffe minime o massime;
  • regole sulla pubblicità.

Per i servizi temporanei o occasionali prestati ai sensi del titolo II della direttiva 2005/36/CE, la direttiva richiede un controllo di proporzionalità anche su registrazione temporanea, affiliazione pro forma, dichiarazione preventiva, documentazione aggiuntiva e tasse o oneri. Tali requisiti non devono però essere confusi con le misure volte a garantire il rispetto delle condizioni di lavoro applicabili.

Per le professioni sanitarie, la valutazione deve tener conto dell’esigenza di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e della sicurezza dei pazienti.

Informazione, consultazione e ricorso effettivo

Prima di introdurre o modificare restrizioni, gli Stati membri devono informare cittadini, destinatari dei servizi e altri portatori di interesse, compresi quelli non appartenenti alla professione interessata. Devono inoltre coinvolgere appropriatamente tutte le parti interessate e, se del caso, svolgere consultazioni pubbliche secondo le procedure nazionali.

La direttiva impone anche di garantire un mezzo di ricorso effettivo in relazione alle questioni disciplinate, in conformità del diritto nazionale e delle relative procedure.

Trasparenza e cooperazione tra Stati membri

Gli Stati membri devono incoraggiare lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle modalità di regolamentazione delle professioni e sui relativi effetti; la Commissione ne facilita lo scambio. Devono inoltre indicare alla Commissione le autorità pubbliche incaricate della trasmissione e ricezione delle informazioni.

I motivi che giustificano e rendono proporzionate le disposizioni, insieme alle disposizioni stesse comunicate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, devono essere inseriti nella banca dati delle professioni regolamentate e resi pubblici dalla Commissione. Stati membri e altre parti interessate possono presentare osservazioni, che la Commissione deve considerare nella relazione di sintesi prevista dalla direttiva 2005/36/CE.

Riesame e follow-up della Commissione

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 gennaio 2024 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione e sui risultati della direttiva, inclusi il suo ambito di applicazione e la sua efficacia. Se del caso, la relazione deve essere accompagnata da proposte adeguate.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 luglio 2020 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Deve inoltre essere trasmesso alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme comuni per le valutazioni di proporzionalità da svolgere prima di introdurre o modificare disposizioni che limitano l’accesso o l’esercizio delle professioni regolamentate, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela dei consumatori. La direttiva non incide sulla competenza degli Stati membri di decidere se e come regolamentare una professione, nei limiti di non discriminazione e proporzionalità.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 estende la disciplina alle norme nazionali che incidono sull’accesso, sull’esercizio e sulle modalità di esercizio delle professioni regolamentate rientranti nella direttiva 2005/36/CE. Restano escluse le disposizioni specifiche contenute in altri atti dell’Unione quando non lasciano margine allo Stato membro sulla modalità di recepimento.

Definizioni chiave

L’articolo 3 rinvia alle definizioni della direttiva 2005/36/CE e introduce nozioni autonome di "titolo professionale protetto" e di "attività riservate". Il titolo protetto è subordinato al possesso di una qualifica specifica e l’uso improprio è sanzionato; le attività riservate sono accessibili solo a chi possiede una determinata qualifica professionale, anche se condivise con altre professioni.

Valutazione ex ante e monitoraggio successivo

L’articolo 4 impone agli Stati membri di effettuare una valutazione di proporzionalità prima di introdurre nuove norme o modificare quelle esistenti, con una portata proporzionata a natura, contenuto e impatto della misura. Le disposizioni devono essere accompagnate da una spiegazione sufficientemente dettagliata e da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi; la valutazione deve essere obiettiva e indipendente. È inoltre richiesto un controllo successivo della conformità alla proporzionalità alla luce degli sviluppi sopravvenuti.

Non discriminazione

L’articolo 5 vieta che le nuove norme o le modifiche siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza.

Giustificazione per motivi di interesse generale

L’articolo 6 richiede che le restrizioni siano giustificate da motivi di interesse generale. Sono richiamati, tra gli altri, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica e numerosi motivi imperativi di interesse generale; sono espressamente esclusi motivi meramente economici o puramente amministrativi.

Criteri di proporzionalità

L’articolo 7 dettaglia i criteri da considerare: rischio connesso agli obiettivi perseguiti, insufficienza di norme meno specifiche, idoneità e coerenza della misura, impatto su libera circolazione, scelta dei consumatori e qualità del servizio, nonché possibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi. Sono previsti ulteriori elementi da valutare, tra cui il nesso tra attività e qualifica, la complessità delle mansioni, i percorsi alternativi di accesso, la condivisibilità delle attività, l’autonomia professionale, gli sviluppi scientifici e tecnologici e l’effetto combinato con altri requisiti. Per i servizi temporanei o occasionali, occorre verificare la proporzionalità di registrazioni, dichiarazioni preventive, documenti e tasse; per le professioni sanitarie va considerato l’obiettivo di elevata tutela della salute umana.

Informazione e consultazione

L’articolo 8 impone di mettere a disposizione dei cittadini, dei destinatari dei servizi e degli altri portatori di interesse informazioni adeguate sulle nuove restrizioni o sulle modifiche, e di coinvolgere appropriatamente le parti interessate, con eventuali consultazioni pubbliche secondo il diritto nazionale.

Ricorso effettivo

L’articolo 9 impone agli Stati membri di garantire un mezzo di ricorso effettivo per le questioni rientranti nella direttiva, secondo le procedure nazionali.

Scambio di informazioni e trasparenza

Gli articoli 10 e 11 prevedono misure per favorire lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle modalità di regolamentazione e i relativi effetti, con facilitazione della Commissione. I motivi di giustificazione e proporzionalità, insieme alle disposizioni comunicate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, devono essere registrati nella banca dati delle professioni regolamentate e resi accessibili al pubblico; gli Stati membri e le parti interessate possono presentare osservazioni.

Riesame della Commissione

L’articolo 12 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 gennaio 2024 e successivamente ogni cinque anni, sull’applicazione e sui risultati della direttiva, con eventuali proposte accompagnatorie.

Recepimento

L’articolo 13 fissa il termine di recepimento al 30 luglio 2020. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione, inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di attuazione e trasmettere il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 15 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprofessioni regolamentatelibera circolazione dei servizilibertà di stabilimentomercato internotutela dei consumatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.