Cassazione Penale, Sentenza n. 16061/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per appropriazione indebita riguardante un anticipo di euro 169.000,00 versato da Razzino Rosa per l'acquisto di DPI, di cui l'imputato avrebbe restituito euro 69.000,00 e si sarebbe appropriato dei restanti euro 100.000,00. Il ricorso, articolato in cinque motivi, censura: (i) la presunta illegittima ammissibilità della costituzione di parte civile di Razzino per difetto della sottoscrizione del difensore; (ii) la mancata legittimazione di Razzino a proporre querela in quanto le somme sarebbero di terzi acquirenti; (iii) l'erronea qualificazione come appropriazione indebita invece che mero inadempimento civilistico, atteso che l'anticipo sarebbe stato versato senza vincolo di destinazione; (iv) il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per acquisire documenti contrattuali e bancari; (v) motivo generico e non sviluppato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi manifestamente infondati e ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che, essendo l'anticipo stato corrisposto senza alcun vincolo di destinazione, le somme erano divenute proprietà dell'imputato e pertanto mancava l'altruità del denaro richiesta per il reato di appropriazione indebita. Ne è conseguita l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste e la revoca delle statuizioni civili. I rilievi relativi al quarto motivo non sono integralmente riportati nel testo fornito, ma la decisione decisiva è l'annullamento per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 78, comma 1, lett. e) c.p.p.
La Corte ha ritenuto conforme l'orientamento di legittimità secondo cui la sottoscrizione del difensore apposta in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa è sufficiente ai fini del requisito della sottoscrizione del difensore per la costituzione di parte civile.
art. 646 c.p.
L'art. 646 c.p. include espressamente il denaro tra i beni che possono costituire oggetto di appropriazione indebita. Tuttavia la giurisprudenza interpretativa richiede, per i beni fungibili come il denaro, un vincolo di destinazione originario che accompagni la detenzione dal momento del conferimento; in mancanza di tale vincolo la mancata restituzione configura al più un illecito di natura civile.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 43481/28.03.2014, Buccilli; Sez. 5, n. 645/28.09.2006, Yang; Sez. 1, n. 5047/28.04.1997, Magnani; Sez. 5, n. 273/15.11.1993, Dosi)
Orientamenti consolidati che ammettono la costituzione di parte civile quando la firma del difensore è apposta in calce alla procura speciale; non è necessaria la firma del difensore direttamente sulla dichiarazione di costituzione, purché il requisito sia altrimenti riferibile.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 8659/25.11.2022, Kohut; Sez. 2, n. 20776/08.04.2016, Sabatino; Sez. 2, n. 27805/16.04.2009, Di Ilio)
Principio secondo cui il diritto di querela per appropriazione indebita può spettare anche a soggetti diversi dal proprietario, quali il detentore legittimo o il soggetto titolare di un diritto autonomo sulla cosa, quando sia stato illegittimamente sottratto.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 43634/23.09.2021, Indraccolo; Sez. 2, n. 49463/27.09.2018, Pagan)
Per i beni fungibili il reato di appropriazione indebita (o peculato) richiede che il bene sia stato conferito al destinatario con un vincolo di destinazione originario: un mero obbligo contrattuale civilistico successivo non è sufficiente a configurare il vincolo necessario per l'integrazione del reato.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile è ammissibile anche se la firma del difensore è apposta in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa, purché sia chiaro che il difensore rappresenta la persona costituita.
- Il diritto di proporre querela per appropriazione indebita può spettare anche al soggetto che legittimamente detiene il denaro o il bene (detentore/custode) e non solo al proprietario formale.
- Per il reato di appropriazione indebita riguardante denaro (bene fungibile) è decisivo l'accertamento di un vincolo di destinazione originario al momento del conferimento: senza tale vincolo il trasferimento del denaro realizza normalmente il passaggio di proprietà e la mancata restituzione integra al massimo un rimedio civilistico.
- La qualificazione giuridica della mancata restituzione di somme anticipate dipende dagli elementi probatori circa l'esistenza di limiti d'uso o vincoli di destinazione: in assenza di clausole/istruzioni che limitino l'uso del denaro, la fattispecie va valutata in sede civile.
- In cassazione il riconoscimento dell'insussistenza del fatto può comportare l'annullamento della sentenza senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili quando venga accertata la mancanza degli elementi costitutivi del reato.
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