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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16076/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cassini era stato ritenuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 per aver violato la prescrizione accessoria imposta con avviso orale del Questore (divieto di possedere/uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente) trovandosi in possesso di un telefono cellulare. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge per la mancata prova dell'elemento soggettivo (sosteneva di aver «dimenticato» il divieto); 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 2/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari fra gli apparati su cui il Questore può vietare possesso/uso, è venuta meno ex tunc la base normativa del divieto. Essendo l'art. 76, comma 2, disposizione meramente sanzionatoria della violazione di quel divieto, l'illiceità penale è cessata e la Corte ha disposto la declaratoria immediata di insussistenza del fatto, assorbendo le altre questioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che includeva i telefoni cellulari tra gli apparati soggetti al divieto del Questore; pertanto la possibilità amministrativa di vietarne possesso/uso è stata eliminata ex tunc.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 2

    È qualificata come norma meramente sanzionatoria della violazione dei divieti di cui all'art. 3; una volta venuta meno la norma amministrativa impeditiva, la fattispecie penale collegata perde la sua rilevanza e l'illiceità penale viene meno.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 2 del 2023

    Pronuncia che ha prodotto la caducazione ex tunc della possibilità per il Questore di vietare il possesso/uso dei telefoni cellulari, con conseguente effetto sulla sussistenza dell'illecito penale previsto per la sua violazione.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 1

    Articolo richiamato per giustificare la declaratoria immediata di insussistenza del fatto in sede di cassazione quando il ricorso non è manifestamente infondato.

  • codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione

    Predisposizione procedurale che ha permesso lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in assenza di diversa richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma amministrativa che costituisce il presupposto di una fattispecie penale meramente sanzionatoria, l'illiceità penale viene meno ex tunc e il giudice penale può dichiarare l'insussistenza del fatto con annullamento senza rinvio.
  • Quando l'addebito penale si fonda su un divieto amministrativo, è necessario verificare la continuità di legittimità di tale divieto: l'eventuale accertamento di incostituzionalità retroattiva annulla le conseguenze penali indipendentemente dalla valutazione dell'elemento soggettivo dell'imputato.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo (p. es. la difesa della «dimenticanza») resta rilevante solo se la fattispecie penale è rimasta valida; se la norma che crea il divieto è caduta, la discussione sulla colpevolezza diventa irrilevante rispetto all'accertamento dell'insussistenza del fatto.
  • In sede di cassazione, se il ricorso non è manifestamente infondato e sussiste un precedente costituzionale che incide sulla fattispecie, il giudice può adottare d'ufficio la declaratoria di insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Prima di proporre impugnazioni o difese in casi analoghi è opportuno verificare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità più recente sul tema, perché pronunce di incostituzionalità possono risolvere rapidamente la controversia favorevolmente all'imputato.

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