Cassazione Penale, Sentenza n. 16076/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cassini era stato ritenuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 per aver violato la prescrizione accessoria imposta con avviso orale del Questore (divieto di possedere/uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente) trovandosi in possesso di un telefono cellulare. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge per la mancata prova dell'elemento soggettivo (sosteneva di aver «dimenticato» il divieto); 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 2/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari fra gli apparati su cui il Questore può vietare possesso/uso, è venuta meno ex tunc la base normativa del divieto. Essendo l'art. 76, comma 2, disposizione meramente sanzionatoria della violazione di quel divieto, l'illiceità penale è cessata e la Corte ha disposto la declaratoria immediata di insussistenza del fatto, assorbendo le altre questioni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che includeva i telefoni cellulari tra gli apparati soggetti al divieto del Questore; pertanto la possibilità amministrativa di vietarne possesso/uso è stata eliminata ex tunc.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 2
È qualificata come norma meramente sanzionatoria della violazione dei divieti di cui all'art. 3; una volta venuta meno la norma amministrativa impeditiva, la fattispecie penale collegata perde la sua rilevanza e l'illiceità penale viene meno.
Sentenza Corte costituzionale n. 2 del 2023
Pronuncia che ha prodotto la caducazione ex tunc della possibilità per il Questore di vietare il possesso/uso dei telefoni cellulari, con conseguente effetto sulla sussistenza dell'illecito penale previsto per la sua violazione.
codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Articolo richiamato per giustificare la declaratoria immediata di insussistenza del fatto in sede di cassazione quando il ricorso non è manifestamente infondato.
codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione
Predisposizione procedurale che ha permesso lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in assenza di diversa richiesta delle parti.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma amministrativa che costituisce il presupposto di una fattispecie penale meramente sanzionatoria, l'illiceità penale viene meno ex tunc e il giudice penale può dichiarare l'insussistenza del fatto con annullamento senza rinvio.
- Quando l'addebito penale si fonda su un divieto amministrativo, è necessario verificare la continuità di legittimità di tale divieto: l'eventuale accertamento di incostituzionalità retroattiva annulla le conseguenze penali indipendentemente dalla valutazione dell'elemento soggettivo dell'imputato.
- La contestazione dell'elemento soggettivo (p. es. la difesa della «dimenticanza») resta rilevante solo se la fattispecie penale è rimasta valida; se la norma che crea il divieto è caduta, la discussione sulla colpevolezza diventa irrilevante rispetto all'accertamento dell'insussistenza del fatto.
- In sede di cassazione, se il ricorso non è manifestamente infondato e sussiste un precedente costituzionale che incide sulla fattispecie, il giudice può adottare d'ufficio la declaratoria di insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Prima di proporre impugnazioni o difese in casi analoghi è opportuno verificare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità più recente sul tema, perché pronunce di incostituzionalità possono risolvere rapidamente la controversia favorevolmente all'imputato.
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