Cassazione Civile, Sentenza n. 23512/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava a Riva Mare l'agevolazione d'accisa applicata a rifornimenti effettuati nel 2009 a favore dell'imbarcazione da diporto extra-UE "Hokulani", ritenendo non spettante l'esenzione. Riva Mare aveva impugnato l'invito di pagamento sostenendo che la mera esistenza di un contratto di noleggio rendeva l'unità "commerciale" ai fini dell'esenzione e deducendo altresì il legittimo affidamento per comportamenti amministrativi antecedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale in punto di diritto, ritenendo che l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171/2005 (che qualifica l'unità da diporto come "utilizzata a fini commerciali" per il solo fatto di essere oggetto di contratti di locazione e noleggio) sia in contrasto con l'art. 14, n. 1, lett. c), della Direttiva 2003/96/CE. La Corte ha affermato il principio per cui, ai fini dell'esenzione d'accisa, non è sufficiente l'esistenza di un contratto di noleggio: deve essere accertato che la navigazione da parte dell'utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso (uso effettivo a fini commerciali). Ha quindi disposto la disapplicazione della disposizione nazionale nella parte in contrasto e ha rimesso al giudice di merito la verifica istruttoria sull'effettiva utilizzazione commerciale dell'unità, con conseguente onere della prova a carico del soggetto che invoca l'esenzione.
Norme richiamate
Direttiva del Consiglio 2003/96/CE, art. 14, n. 1, lett. c)
"i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie ... diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto"
La Corte interpreta la direttiva nel senso che l'esenzione riguarda gli usi direttamente collegati a navigazione a fini commerciali (prestazione di servizi a titolo oneroso) e non può essere riconosciuta automaticamente sulla base del solo titolo contrattuale di noleggio.
Direttiva 92/81/CEE, art. 8, n. 1, lett. c)
Testo di pari contenuto rispetto alla direttiva successiva; la giurisprudenza comunitaria su tale testo è stata richiamata per confermare la necessità di un'effettiva utilizzazione commerciale.
D.lgs. n. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), art. 2, comma 1, lett. a)
"L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;"
La Corte ha ritenuto che la previsione, nella parte in cui riconosce automaticamente carattere commerciale al solo contratto di noleggio, sia incompatibile con il diritto UE e debba essere disapplicata nei casi in contrasto.
Art. 24 TUA e Tabella A, punto 3
"3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto..."
Riferimento alla disciplina nazionale che recepisce l'ambito delle esenzioni; la Corte richiama la necessità di interpretare e applicare tale disciplina in conformità ai principi comunitari.
D.lgs. n. 504/1995 e D.M. n. 577/1995 (richiamati)
Norme nazionali e regolamentari sul regime delle accise richiamate dall'Amministrazione; la loro applicazione deve essere compatibile con il diritto dell'Unione.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-389/89, C-391/05, C-250/10, C-151/16)
La Corte italiana richiama e segue i principi consolidati della Corte di Giustizia secondo cui l'esenzione si applica solo quando l'uso del mezzo da parte dell'utilizzatore implichi una navigazione a fini commerciali (prestazione di servizi a titolo oneroso); la sussistenza di un contratto di noleggio non è di per sé sufficiente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione d'accisa sui carburanti per la navigazione non basta la sussistenza di un contratto di noleggio: occorre dimostrare che l'utilizzatore impieghi l'unità per scopi commerciali consistenti in una prestazione di servizi a titolo oneroso.
- Una norma nazionale che attribuisce automaticamente rilevanza commerciale al contratto di noleggio è disapplicabile quando contrasta con la disciplina comunitaria; il giudice deve applicare il diritto UE.
- L'onere della prova circa l'effettiva utilizzazione commerciale gravano sul soggetto che invoca l'esenzione; il giudice di merito dovrà verificare i fatti e le modalità d'uso dell'unità.
- Il principio del legittimo affidamento amministrativo non è sufficiente, da solo, a determinare l'insussistenza dell'obbligazione tributaria ove manchi il presupposto materiale per l'esenzione; può al più influire sulla sanzione o sugli interessi in casi specifici.
- In situazioni analoghe è necessario documentare concretamente l'attività commerciale svolta (es. offerta e svolgimento di servizi onerosi collegati alla navigazione) e non fare affidamento esclusivamente sul titolo contrattuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23505/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23506/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23507/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23508/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23509/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23510/2020 del 27/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →