Sentenza n. 16201/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale dell'11 giugno 2025, emesso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato in G.U. n. 137 del 13.06.2025, nella parte in cui attribuisce la rappresentatività sindacale alle Confederazioni CON.SI.PE. e FSA CNPP/SPP, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale dell'11 giugno 2025, nella parte in cui attribuisce la rappresentatività sindacale alle confederazioni CON.SI.PE. e FSA CNPP/SPP
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e sindacati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sindacato ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.P.R. 164/2002, come modificato dall'art. 30, lett. f), d.P.R. 57/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e sviamento. Secondo la ricorrente, il riconoscimento della rappresentatività a federazioni sindacali richiedeva atti formali e deliberativi comprovanti l'effettiva volontà delle sigle aderenti di costituirsi in confederazione; l'assenza di tale documentazione avrebbe viziato il decreto. A sostegno, ha riferito di avere chiesto l'accesso agli atti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il 20 maggio 2025 e di avere ricevuto documenti che riteneva insufficienti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché il vizio prospettato era ipotetico e meramente assertivo: la mancata ostensione di documenti endoprocedimentali non dimostra, da sola, che il provvedimento sia stato adottato in violazione di legge o con istruttoria carente. La prova concreta dell'illegittimità grava sulla parte ricorrente, e la conoscenza dei documenti rileva ab externo rispetto all'atto. Inoltre, le amministrazioni hanno depositato in giudizio gli atti costitutivi e di trasformazione e le deleghe rilevanti, comprovandone l'esistenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna a pagare € 1.500 per compensi, oltre accessori, a ciascuna delle due organizzazioni sindacali controinteressate; spese compensate nei confronti delle amministrazioni, che non avevano svolto attività difensiva oltre al deposito documentale. La domanda cautelare era stata in precedenza respinta per difetto del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 164/2002
A ben vedere, l’asserita mancata ostensione della documentazione endoprocedimentale richiesta non può risolversi, di per sé, in un vizio di violazione di legge, in mancanza della dimostrazione, con onere della prova a carico della ricorrente, che tale ragione di illegittimità sussista in concreto.
Il riconoscimento della rappresentatività non è illegittimo per il solo fatto che la documentazione endoprocedimentale non sia stata ostesa: chi impugna deve dimostrare concretamente la violazione della disciplina applicabile.
art. 30, lett. f), d.P.R. 57/2022
A ben vedere, l’asserita mancata ostensione della documentazione endoprocedimentale richiesta non può risolversi, di per sé, in un vizio di violazione di legge, in mancanza della dimostrazione, con onere della prova a carico della ricorrente, che tale ragione di illegittimità sussista in concreto.
La disposizione, richiamata quale modifica dell'art. 35 del d.P.R. 164/2002, non consente di desumere l'illegittimità dell'attribuzione della rappresentatività dalla sola mancata ostensione documentale; occorre la prova concreta del vizio.
Massime di principio
- La mancata ostensione di documenti endoprocedimentali non costituisce, di per sé, prova dell'illegittimità del provvedimento adottato sulla base di quegli atti: il ricorrente deve dimostrare in concreto la violazione di legge o il difetto di istruttoria dedotto.
- La conoscenza della documentazione amministrativa rileva ab externo rispetto alla legittimità dell'atto; l'eventuale insufficienza dei documenti ricevuti in sede di accesso non determina automaticamente l'invalidità del provvedimento.
- Il deposito in giudizio della documentazione rilevante può comprovare l'esistenza degli atti necessari all'adozione del provvedimento e concorrere a escludere il difetto di istruttoria dedotto, quando il ricorrente non abbia fornito prova concreta della carenza.
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