Cassazione Civile, Ordinanza n. 32669/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'INPS, di alcuni rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e società indicate in atti, che la parte privata sosteneva essere in realtà rapporti di lavoro subordinato nonostante la formale qualificazione risultante dalla documentazione. In appello la Corte di Torino, accogliendo l'impugnazione principale dell'INPS e respingendo quella incidentale della lavoratrice, aveva negato l'operatività della decadenza di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, perché presupponente il riconoscimento della posizione assicurativa, e aveva escluso la natura subordinata dei rapporti. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e in riferimento all'art. 111 Cost., l'omessa valutazione di fatti decisivi e una motivazione confusa, contraddittoria e omissiva; con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 1321, 1324, 1325, 1362, 1371, 2094 e ss. c.c. nella parte in cui la sentenza d'appello aveva escluso gli indici della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione non integrassero alcuna delle ipotesi di anomalia motivazionale rilevanti dopo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, poiché il percorso argomentativo della Corte territoriale era chiaramente percepibile e fondato sulla prevalenza del dato effettivo su quello formale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, contrapponendo una lettura soggettiva degli elementi di causa al motivato apprezzamento del giudice di merito, che aveva valorizzato la mancanza di eterodirezione e di effettivo inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non consente una nuova valutazione del merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove.
art. 111 Cost.
La censura è rilevante solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria in modo da impedire il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 1321 c.c.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del rapporto, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 1324 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla qualificazione del rapporto, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 1325 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla qualificazione del rapporto, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla qualificazione del rapporto, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 1371 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla qualificazione del rapporto, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 2094 c.c.
Norma evocata per sostenere la sussistenza della subordinazione; la Corte conferma che la sua applicazione dipende da una valutazione in fatto centrata su eterodirezione e inserimento nell'organizzazione.
art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957
La decadenza prevista dalla norma presuppone il riconoscimento della posizione assicurativa; se tale riconoscimento è in contestazione, la decadenza non opera.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale che si traduca in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte per l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal solo nomen iuris o dalla formale documentazione, ma dall'effettivo concreto svolgimento del rapporto, con particolare riguardo agli indici della subordinazione, quali eterodirezione e inserimento nell'organizzazione aziendale.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La decadenza che presuppone il riconoscimento di una posizione assicurativa non opera quando proprio quel riconoscimento costituisce oggetto di contestazione tra le parti.
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