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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13962 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento TOSAP emesso dal Comune di Genova nei confronti della società per l'anno d'imposta 1997. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione regionale aveva inizialmente riformato la decisione; la Corte di cassazione, con sentenza n. 12717/2004, aveva però cassato tale pronuncia con rinvio. Nel giudizio di riassunzione, la Commissione regionale aveva nuovamente confermato la legittimità dell'atto impositivo. La società aveva quindi proposto un ulteriore ricorso per cassazione, successivamente rinunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La rinuncia era stata sottoscritta dalla società e accettata dal Comune di Genova, oltre che dai rispettivi difensori. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La pronuncia non contiene quindi una nuova decisione di merito sulla legittimità della TOSAP, ma chiude il giudizio di cassazione; resta ferma la sentenza impugnata della Commissione regionale, che aveva confermato l'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    Il deposito rituale della rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione. Nel caso concreto, la rinuncia era stata accettata dalla controparte, consentendo alla Corte di dichiarare estinto il processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e sottoscritta secondo le forme previste, comporta l'estinzione del giudizio senza una nuova valutazione dei motivi di impugnazione.
  • Quando la parte resistente accetta la rinuncia, le spese possono essere compensate integralmente, soprattutto se tale volontà è espressamente contenuta nell'atto di rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione non equivale all'accoglimento delle ragioni del ricorrente: la decisione impugnata resta normalmente ferma e continua a produrre i propri effetti.
  • Se la decisione di merito ha confermato un atto impositivo e il contribuente rinuncia al ricorso per cassazione, l'esito pratico è il consolidamento della posizione dell'amministrazione finanziaria, salvo altri rimedi eventualmente esperibili.

Testo integrale

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