Sentenza del 08/07/2016 n. 13962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TOSAP emesso dal Comune di Genova nei confronti della società per l'anno d'imposta 1997. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione regionale aveva inizialmente riformato la decisione; la Corte di cassazione, con sentenza n. 12717/2004, aveva però cassato tale pronuncia con rinvio. Nel giudizio di riassunzione, la Commissione regionale aveva nuovamente confermato la legittimità dell'atto impositivo. La società aveva quindi proposto un ulteriore ricorso per cassazione, successivamente rinunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La rinuncia era stata sottoscritta dalla società e accettata dal Comune di Genova, oltre che dai rispettivi difensori. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La pronuncia non contiene quindi una nuova decisione di merito sulla legittimità della TOSAP, ma chiude il giudizio di cassazione; resta ferma la sentenza impugnata della Commissione regionale, che aveva confermato l'atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
Il deposito rituale della rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione. Nel caso concreto, la rinuncia era stata accettata dalla controparte, consentendo alla Corte di dichiarare estinto il processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e sottoscritta secondo le forme previste, comporta l'estinzione del giudizio senza una nuova valutazione dei motivi di impugnazione.
- Quando la parte resistente accetta la rinuncia, le spese possono essere compensate integralmente, soprattutto se tale volontà è espressamente contenuta nell'atto di rinuncia.
- L'estinzione del giudizio di cassazione non equivale all'accoglimento delle ragioni del ricorrente: la decisione impugnata resta normalmente ferma e continua a produrre i propri effetti.
- Se la decisione di merito ha confermato un atto impositivo e il contribuente rinuncia al ricorso per cassazione, l'esito pratico è il consolidamento della posizione dell'amministrazione finanziaria, salvo altri rimedi eventualmente esperibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Brindisi
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1281 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →