Corte di giustizia, Sentenza C-86/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2023. — Papier Mettler Italia S.r.l. contro Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e Ministero dello Sviluppo Economico. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Normativa nazionale che prevede regole tecniche più restrittive di quelle previste dalla normativa dell’Unione europea. — Causa C-86/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il divieto italiano di commercializzare alcuni sacchi di plastica per l’asporto e lo ha ritenuto incompatibile con l’armonizzazione UE degli imballaggi. Ha precisato che la tardiva comunicazione alla Commissione di una regola tecnica viola gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE, mentre l’articolo 16 della direttiva 94/62/CE ha natura meramente informativa e non determina di per sé l’inapplicabilità della misura. Ha poi affermato che l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, letto con l’articolo 9 e l’allegato II, osta al divieto nazionale, ha effetto diretto e può fondare anche una responsabilità qualificata dello Stato.
Compatibilità con il diritto UE del divieto italiano di commercializzare sacchi di plastica monouso non biodegradabili e non compostabili, in rapporto agli obblighi di notifica e al principio di libera immissione sul mercato degli imballaggi.
La questione giuridica
Il giudice nazionale chiede se una normativa italiana che vieta la commercializzazione di sacchi monouso non biodegradabili e non compostabili, ma altrimenti conformi alla direttiva 94/62/CE, fosse applicabile nonostante la tardiva comunicazione/notifica alla Commissione; se tale divieto fosse compatibile con l’armonizzazione operata dalla direttiva 94/62/CE e, in caso contrario, se potesse essere giustificato da esigenze ambientali ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE; se l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE abbia effetto diretto; e se l’adozione del divieto possa integrare una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che una normativa nazionale che introduca un divieto tecnico più restrittivo sulla commercializzazione di sacchi monouso conformi alla direttiva 94/62/CE è inapplicabile se si tratta di una vera e propria regola tecnica comunicata alla Commissione solo pochi giorni prima dell’adozione, in violazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE; inoltre, l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, letto con l’articolo 9 e l’allegato II, osta a un divieto nazionale del genere, salvo eventuale deroga da adottarsi nel rispetto dell’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE. La stessa disposizione ha effetto diretto e può imporre al giudice nazionale la disapplicazione della norma interna contrastante; la sua violazione può altresì costituire una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE
- Direttiva 94/62/CE
- Direttiva 2013/2/UE
- Direttiva 98/34/CE
- Regolamento (UE) n. 1025/2012
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Direttiva (UE) 2015/720
Divieto italiano di commercializzazione di sacchi di plastica monouso e diritto dell’Unione
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio relativo alla legittimità di un decreto ministeriale italiano che limitava la commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci, imponendo requisiti tecnici più severi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Fatti e procedimento principale
La Papier Mettler Italia Srl, operante nel settore degli imballaggi e dei sacchetti di plastica, ha impugnato il decreto ministeriale del 18 marzo 2013, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Il decreto autorizzava solo alcune categorie di sacchi: quelli biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e alcuni sacchi riutilizzabili con spessore minimo e percentuale di plastica riciclata predeterminati. La società sosteneva che il provvedimento violasse il diritto UE sia per la mancata e/o tardiva comunicazione alla Commissione sia per l’introduzione di un divieto incompatibile con la disciplina armonizzata.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama, in particolare, la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2013/2/UE, e la direttiva 98/34/CE, applicabile ratione temporis, oltre all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE. Nella direttiva 94/62 assumono rilievo gli articoli 1, 2, 9, 16 e 18, nonché l’allegato II sui requisiti essenziali degli imballaggi. Nella direttiva 98/34 sono centrali l’articolo 1, punto 12, e gli articoli 8 e 9 sulla comunicazione preventiva dei progetti di regola tecnica.
Prima questione: comunicazione alla Commissione e regole tecniche
La Corte qualifica il decreto italiano come "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34/CE. Osserva che la comunicazione alla Commissione è avvenuta soltanto pochi giorni prima dell’adozione e della pubblicazione del decreto, sicché non poteva trattarsi di un vero "progetto di regola tecnica" ancora suscettibile di modifiche sostanziali. Inoltre, l’adozione del provvedimento senza attendere il termine di sospensione di tre mesi previsto dall’articolo 9 della direttiva 98/34 viola tale disposizione.
La Corte esclude invece che l’articolo 16 della direttiva 94/62 produca gli stessi effetti invalidanti della direttiva 98/34: esso impone soltanto un obbligo di informazione preventiva alla Commissione, senza subordinare l’entrata in vigore della misura a un controllo o a un assenso dell’istituzione europea. La sua violazione, quindi, non comporta inapplicabilità della norma nazionale.
Seconda questione: armonizzazione completa e divieto nazionale
Quanto al merito, la Corte ricorda che la direttiva 94/62 ha realizzato un’armonizzazione completa dei requisiti relativi alla composizione, riutilizzabilità e recuperabilità degli imballaggi. Di conseguenza, gli Stati membri non possono introdurre condizioni ulteriori o restrizioni nazionali che impediscano la libera commercializzazione di prodotti conformi alla direttiva.
Poiché il decreto italiano vietava la commercializzazione di sacchi monouso non biodegradabili e non compostabili anche quando conformi agli altri requisiti della direttiva, la Corte conclude che esso contrasta con l’articolo 18, letto in combinato disposto con l’articolo 9 e l’allegato II della direttiva 94/62/CE. Un’eventuale normativa nazionale più rigorosa per ragioni ambientali poteva essere adottata soltanto nel rispetto della procedura dell’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, per la quale nel caso di specie non risultano elementi di notifica alla Commissione.
Terza questione: effetto diretto dell’articolo 18
La Corte afferma che l’articolo 18 della direttiva 94/62, interpretato con l’articolo 9 e l’allegato II, è sufficientemente preciso e incondizionato perché impone agli Stati membri un obbligo di non ostacolare la commercializzazione di imballaggi conformi alla direttiva. Ne deriva che la disposizione ha effetto diretto e deve essere applicata dal giudice nazionale, il quale è tenuto a disapplicare la normativa interna incompatibile in una controversia tra un privato e l’autorità pubblica.
Quarta questione: violazione sufficientemente qualificata
La Corte ricorda che la responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE presuppone, tra l’altro, una violazione sufficientemente qualificata. Nel caso di specie, poiché l’articolo 18 non lasciava alcun margine discrezionale alle autorità nazionali rispetto alla commercializzazione di imballaggi conformi alla direttiva, l’adozione di un divieto nazionale contrario a tale disposizione può integrare una violazione grave e manifesta, idonea a fondare la responsabilità dello Stato.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34 ostano all’adozione della normativa nazionale quando la regola tecnica sia stata comunicata alla Commissione solo pochi giorni prima dell’adozione e pubblicazione;
- l’articolo 18 della direttiva 94/62, in combinato disposto con l’articolo 9 e l’allegato II, osta al divieto nazionale, salvo eventuale deroga ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE;
- l’articolo 18 ha effetto diretto;
- una normativa nazionale di quel tipo può costituire una violazione sufficientemente qualificata di detto articolo.
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