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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14118/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (1) errore nella valutazione del nesso di attribuibilità della coltivazione al suo conto, sostenendo che il terreno era accessibile a terzi e distante dalla sua abitazione; (2) illegittimità della qualificazione penale perché il contenuto di THC delle piante era dello 0,54% (inferiore a 0,6%) e quindi ricadente nella disciplina della "canapa light" (legge n.242/2016), con conseguente esclusione della rilevanza penale o, al più, trasformazione in illecito amministrativo; (3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 73, comma 5), per la scarsa efficacia drogante e le condizioni di coltivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto infondati i motivi che interferivano con la valutazione di merito (ricostruzione dei fatti, affidamento probatorio) e ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il basso tenore di THC non esclude automaticamente la rilevanza penale se la coltivazione non rientra nelle finalità tutelate dalla legge n.242/2016 e se sussistono indici di destinazione allo spaccio (numero e sviluppo delle piante, tecniche di irrigazione, occultamento, quantitativo complessivo pari a 4.275 grammi). Conseguentemente è stata confermata, nella sostanza, la condanna (pena rideterminata in Corte d'appello: 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 3.000 euro di multa), e contestualmente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con riferimento anche all'art. 1, comma 64, L. n.103/2017.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    La coltivazione e la commercializzazione di cannabis sativa L. può integrare il reato di cui all'art. 73 anche se il contenuto di THC è inferiore alle soglie della legge 242/2016, salvo che i derivati siano concretamente privi di efficacia drogante; la valutazione della destinazione (uso personale vs finalità di spaccio) si basa su elementi concreti (numero piante, tecniche, occultamento, quantitativo).

  • Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 (canapa industriale)

    art. 2; art. 3; art. 4, commi 5 e 7

    La legge legittima la coltivazione di varietà iscritte a fini tassativamente indicati (produzione agro-industriale, ecc.) e prevede esimenti per l'agricoltore che rispetti gli obblighi formali (tracciabilità, conservazione fatture/cartellini). Tuttavia le percentuali di THC (0,2%/0,6%) servono a tutelare il coltivatore rispetto a eventi naturali di supero ma non legalizzano automaticamente la commercializzazione di derivati estranei alle finalità normative; la mancanza di documentazione tracciabile può essere indizio di finalità diverse dall'attività lecita.

  • Codice penale

    Richiamati per i principi generali: principio di offensività (art. 2) e profili della responsabilità soggettiva/colpevolezza (art. 49) nella valutazione dell'offensività della condotta e dell'elemento psicologico.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione e consente di stabilire sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

  • Legge n. 103 del 2017

    Attribuisce facoltà al giudice di aumentare, oltre il massimo, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La presenza di un contenuto di THC inferiore alle soglie previste dalla legge sulla canapa industriale (0,2%/0,6%) non esclude automaticamente la configurabilità del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990: rileva la finalità della coltivazione e la concreta offensività/dotazione di efficacia drogante.
  • Per evitare rischi penali l'agricoltore deve rispettare scrupolosamente gli obblighi formali (varietà iscritte, fatture e cartellini delle sementi, tracciabilità) e dimostrare l'effettiva destinazione alle finalità legittime previste dalla legge n.242/2016.
  • La valutazione della natura domestica o commerciale della coltivazione si fonda su elementi fattuali (numero di piante, tecniche irrigue e colturali, occultamento, quantità complessiva): coltivazioni numerose, curate e occultate orientano verso la rilevanza penale.
  • La Corte di cassazione non procede a una rivalutazione libera della prova: contesta i motivi che indicano errori di diritto o palesi illogicità motivazionali; le censure che richiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non mostrano vizi di motivazione specifici.
  • In giudizio di cassazione l'onere di provare la correttezza della tesi alternativa grava sul ricorrente: l'assenza di documentazione probatoria rilevante (es. fatture sementi) può essere decisiva per escludere l'ambito protetto dalla legge sulla canapa industriale.

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