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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07502/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un atto di precetto notificato da due soggetti in relazione a un credito riconosciuto da un precedente provvedimento giudiziale, con indicazione della cessione del credito e richiesta di somme complessive maggiori rispetto al capitale originario, comprensive di accessori, ritenuta d'acconto e imposta di registro. La società destinataria del precetto proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, l'erronea individuazione del debitore, l'irregolarità soggettiva del precetto perché intimato congiuntamente da cedente e cessionaria, la richiesta di somme non dovute, la mancata indicazione delle modalità di pagamento e la questione dell'imposta di registro. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per la sopravvenuta notifica di un nuovo precetto sostitutivo e condannava i creditori ex art. 96, comma 3, c.p.c. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tredici motivi, denunciando: incompetenza territoriale del giudice adito e foro del consumatore; errata declaratoria di cessazione della materia del contendere; omessa estinzione del processo esecutivo; indebita qualificazione della vicenda come rinuncia implicita al primo precetto; erronea regolazione delle spese; fondatezza o infondatezza delle contestazioni sulle voci del precetto; inammissibilità dell'opposizione; violazioni in tema di prova documentale; illegittimità della condanna per lite temeraria; e violazione dei criteri sulle spese. In sede di legittimità, per una delle ricorrenti l'istanza di decisione era priva della nuova procura speciale richiesta ratione temporis, con conseguente rinuncia presunta al ricorso; per l'altro ricorrente il ricorso è stato ritenuto inammissibile sia perché la decisione impugnata riguardava in sostanza un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quindi soggetta ad appello e non a ricorso diretto per cassazione, sia per difetti di specificità e autosufficienza dei motivi ex art. 366 c.p.c., sia perché non era possibile la conversione in regolamento di competenza, essendo dedotte anche questioni di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di una ricorrente per rinuncia presunta, dovuta all'irregolarità dell'istanza di decisione priva di nuova procura speciale; ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'altro ricorrente perché la sentenza impugnata non era ricorribile direttamente in cassazione, trattandosi di decisione su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. soggetta ad appello, e perché i motivi erano privi della necessaria specificità e indicazione di atti e documenti. È stata inoltre respinta la richiesta di riqualificazione del primo motivo come regolamento di competenza, poiché il ricorso investiva contemporaneamente competenza e merito. La Corte ha condannato entrambi i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità; ha altresì condannato il ricorrente in proprio al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Le doglianze che contestano il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche se formulate in termini di vizi del precetto, integrano opposizione all'esecuzione; la sentenza che la definisce è soggetta ad appello e non a ricorso diretto per cassazione.

  • art. 617 c.p.c.

    La norma è richiamata per delimitare le contestazioni agli atti esecutivi e per escludere che, nel caso concreto, tutte le censure potessero essere sussunte in tale figura, essendo in realtà dirette a negare il diritto di procedere ad esecuzione.

  • art. 480, comma 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla competenza territoriale e sull'indicazione del luogo di notificazione del precetto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova sulla competenza territoriale.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005

    Invocato per sostenere l'applicazione del foro del consumatore alla posizione di una delle ricorrenti.

  • art. 629 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tesi della rinuncia implicita al primo precetto mediante notifica di un precetto sostitutivo.

  • art. 632 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 629 c.p.c. sulla prospettata necessità di una formale rinuncia o estinzione.

  • art. 21 della legge 449/1997

    Richiamato per sostenere la legittimità dell'intimazione di somme relative all'imposta di registro e alle voci accessorie del precetto.

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    Richiamati in tema di disconoscimento e utilizzabilità della documentazione prodotta.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato con le norme sulle copie documentali per contestare l'utilizzazione della produzione documentale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato sia dal ricorrente per contestare la condanna per lite temeraria, sia dalla Corte per confermare la condanna del ricorrente ai commi 3 e 4 per abuso del processo e per la natura conforme della decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese in base alla soccombenza, nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 42 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di conversione del ricorso in regolamento di competenza, poi respinta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancanza di una rituale istanza di decisione, priva della nuova procura speciale richiesta ratione temporis, comporta la rinuncia presunta e l'estinzione del giudizio per la parte interessata.

  • art. 366, comma 1, n. 4 e 6 c.p.c.

    È necessario indicare con chiarezza i fatti, gli atti e i documenti su cui i motivi si fondano; la loro omissione comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando l'opposizione a precetto mira a negare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, la controversia va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; di conseguenza, la decisione è appellabile e non è ammesso il ricorso diretto per cassazione se esiste un mezzo ordinario di gravame.
  • Non è consentita la conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza quando le censure investono, oltre alla competenza, anche il merito della controversia o la regolarità del procedimento; in tal caso la parte deve utilizzare il mezzo di impugnazione ordinario previsto per la decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza: è inammissibile se non indica con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, impedendo alla Corte di verificare le censure senza supplire alle carenze della parte.
  • Nel regime dell'art. 380-bis c.p.c., se l'istanza di decisione è priva della procura speciale richiesta dalla disciplina temporis applicabile, l'istanza è irregolare e il ricorso si considera rinunciato per la parte interessata.
  • La condanna per responsabilità aggravata può essere confermata quando il giudice ravvisi un uso abusivo dello strumento processuale e una condotta processuale connotata da aggravamento inutile della difesa e confusione nel processo; in sede di legittimità, tale statuizione può essere mantenuta anche in un contesto di definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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