Sentenza del 30/09/2019 n. 24265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'ICI versata dalla Be.ma S.p.A. dal 2007 al 2010 su alcuni manufatti di sua proprietà gravati da servitù di uso pubblico. La società sosteneva che tale servitù comportasse uno spossessamento sostanziale del proprietario e che, rientrando tra i diritti reali rilevanti ai sensi dell'art. 825 c.c. e dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, l'imposta non fosse dovuta da essa. Il Comune ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che la servitù di uso pubblico appartiene alla collettività e non trasferisce la titolarità del bene o di un diritto reale imponibile al Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale del Comune, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società sulle spese, ha cassato la sentenza della CTR favorevole alla Be.ma S.p.A. e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società. È stato quindi riconosciuto che l'ICI doveva essere pagata dal proprietario privato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
Art. 825 c.c.
I diritti reali spettanti ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti quando sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse sono soggetti al regime del demanio pubblico.
La Corte ha chiarito che la norma riguarda principalmente servitù prediali pubbliche e diritti demaniali spettanti direttamente a un ente pubblico. Anche qualora la si ritenesse applicabile alle servitù di uso pubblico, essa non renderebbe il Comune titolare civilistico o tributario del diritto, perché la servitù appartiene alla collettività.
Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
L'elenco riguarda diritti reali limitati tipizzati, normalmente collegati a un beneficiario determinato e potenzialmente temporanei. La servitù di uso pubblico, quale diritto collettivo sui generis avente a oggetto soltanto specifiche utilità di godimento, non rientra in tale elenco e non sostituisce il proprietario come soggetto passivo dell'imposta.
Art. 4, D.Lgs. n. 504/1992
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
L'esenzione presuppone che il Comune sia proprietario dell'immobile o titolare di uno dei diritti reali espressamente indicati dall'art. 3. La mera esistenza di una servitù di uso pubblico non soddisfa tale presupposto.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito. La Corte lo ha applicato rigettando definitivamente il ricorso della società.
Art. 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza è stato applicato per porre a carico della società le spese del giudizio di cassazione.
Art. 92 c.p.c.
In ragione della particolarità della vicenda, la Corte ha compensato le spese dei giudizi di merito.
Massime di principio
- La servitù di uso pubblico non trasferisce la proprietà dell'immobile al Comune e, di regola, non trasforma il Comune nel soggetto passivo dell'ICI o di un'imposta patrimoniale analoga.
- Il proprietario privato resta soggetto passivo dell'imposta anche se il bene è gravato da un diritto di uso pubblico, salvo che una specifica norma tributaria disponga diversamente.
- L'uso pubblico attribuisce alla collettività soltanto determinate utilità, normalmente riconducibili all'uti e non al frui; non elimina tutti i poteri dominicali del proprietario.
- Non bisogna confondere la servitù di uso pubblico con i diritti reali tipizzati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
- L'ente pubblico rappresenta la collettività e può gestire o tutelare il diritto di uso pubblico, ma tale ruolo rappresentativo non equivale necessariamente alla titolarità del diritto reale ai fini fiscali.
- Per stabilire chi deve pagare un'imposta immobiliare occorre verificare la titolarità formale del bene e la natura esatta del diritto gravante su di esso, senza attribuire automaticamente rilievo esonerativo alla destinazione o all'uso pubblico.
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