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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3937/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti (3 Edile e Saporito) impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna al risarcimento per vizi di costruzione e il rigetto della domanda di manleva nei confronti della Reale Mutua. Il ricorso articolava cinque motivi: (i) censura per omissione di pronuncia su eccezione di inammissibilità avanzata in fase istruttoria; (ii) dedotta prescrizione dell'azione di garanzia (dies a quo diverso da quello ritenuto dalla Corte); (iii) contestazione della qualificazione della 3 Edile come "costruttrice" ai sensi dell'art.1669 c.c. (sostenendo che la responsabilità fosse in capo alla sola Edilsapa, esecutrice); (iv) mancata distinzione tra vizi riconducibili al contratto di vendita e lavori fatti su incarico diretto degli acquirenti; (v) censura per avere la Corte rilevato d'ufficio l'inoperatività della polizza assicurativa (di cui i ricorrenti si dicevano beneficiari ma non sottoscrittori) e per la conseguente condanna alle spese in favore della Reale Mutua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati formalmente rinunciati con memoria ex art. 378 c.p.c., per cui non sono stati esaminati. Sul quinto motivo la Corte ha confermato che il giudice di merito poteva rilevare l'inoperatività della polizza poiché la deduzione della clausola di esclusione non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una difesa rilevabile d'ufficio; la polizza prevedeva l'operatività subordinata al collaudo e al rilascio del certificato di agibilità e l'assicurato non ha provato che tali condizioni sussistessero. La Corte ha ritenuto insindacabile l'interpretazione delle clausole di polizza fatta dalla Corte territoriale e ha escluso la valutazione di profili fattuali non trattati in grado di appello o non adeguatamente dedotti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Reale Mutua S.p.A. (liquidate in €200,00 per esborsi e €7.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%) e le spese verso le altre parti sono state compensate. È altresì indicata la possibilità di un versamento aggiuntivo del contributo unificato a norma dell'art.13 DPR 115/02.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Applicato dalla Corte d'appello per ritenere la responsabilità dei ricorrenti per difetti progettuali/esecutivi che compromettono il normale godimento degli immobili; la Corte di Cassazione non ha sindacato tale applicazione nella decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c., comma primo, nn. 3, 4, 5

    Norme richiamate come basi delle censure in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto, omessa motivazione). La Corte ha rilevato la rinuncia ai primi quattro motivi e ha esaminato il quinto secondo i criteri di legittimità.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla presunta omissione di pronuncia su eccezioni e alla motivazione; la Corte ha ritenuto tali questioni o rinunciate o non ammissibili per novità di fatto non dedotte nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione della prova e onere probatorio; la Corte ha richiamato principi sul potere di allegazione e di rilevazione delle parti.

  • art. 2735 c.c.

    Menziionato tra le norme richiamate nelle censure (relativa al disconoscimento di scritture private e onere della prova), nonché in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio; la sentenza sottolinea che la prova della verificazione delle condizioni di polizza spettava all'assicurato.

  • D.P.R. n. 380/2001, artt. 11 e 15

    Richiamati dai ricorrenti in relazione a collaudo e certificato di agibilità; la Corte osserva che questioni di carattere fattuale e di prova relative al rilascio di tali certificati non possono essere introdotte in Cassazione se non dedotte nei gradi di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi relativi al diritto di difesa e al corretto svolgimento del processo; la Corte ha ritenuto rispettata la possibilità di allegare e far valere le difese procedurali a norma del rito.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e 1-bis

    Richiamato per la statuizione relativa all'eventuale obbligo di versamento da parte della ricorrente di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il committente si limita a conferire appalto ma si riserva poteri di controllo e direzione dei lavori tramite propri tecnici, può essere considerato responsabile ex art.1669 c.c. per i vizi che compromettono il godimento degli immobili, anche se l'esecuzione è stata affidata a terzi.
  • Il dies a quo per l'azione di garanzia può coincidere con la data in cui gli acquirenti hanno avuto piena conoscenza dei vizi (es. relazione tecnica/CTU); comunicazioni antecedenti possono essere rilevanti ma devono essere efficacemente prodotte e valutate nei gradi di merito.
  • Clausole di polizza che subordinano l'operatività dell'assicurazione al collaudo o al rilascio del certificato di agibilità possono rendere la copertura inoperante: l'onere di provare l'operatività spetta all'assicurato/beneficiario della polizza.
  • La questione dell'inoperatività della polizza, quando costituisce contestazione del fatto costitutivo dell'azione di garanzia, è configurabile come mera difesa e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; non sempre si tratta di un'eccezione in senso proprio soggetta a preclusioni processuali particolari.
  • In Cassazione non sono esaminabili nuove questioni di fatto o di prova non dibattute nei gradi di merito: chi invoca fatti non trattati deve dimostrare di averli dedotti nei precedenti gradi (per evitare la novità).
  • La soccombenza parziale (es. rigetto della domanda di manleva nei confronti di un'assicurazione) legittima la condanna alle spese processuali anche senza compensazione; la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

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