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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09457/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere, poi sostituita con arresti domiciliari) per il delitto di rapina aggravata. Il ricorrente proponeva due motivi: 1) omissione da parte del Tribunale nel valutare la sussistenza di attuali esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p.; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione giuridica del fatto (con censure relative all'attendibilità della persona offesa, all'esistenza di comunicazioni Facebook che proverebbero l'assenza di conoscenza pregressa della vittima nei confronti dell'indagato, e alla tesi secondo cui il fatto sarebbe riconducibile a una fattispecie per la quale non sarebbe consentibile la misura cautelare). Successivamente il difensore ha depositato memoria dichiarando la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il procedimento era stato definito con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; tuttavia la rinuncia è risultata formalmente inefficace per mancanza di procura speciale sottoscritta dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inefficace la rinuncia formale operata dal difensore per assenza di procura speciale sottoscritta dal ricorrente, ma ha comunque constatato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, poiché la misura cautelare impugnata è divenuta inefficace per la definizione del procedimento (patteggiamento con sentenza del 12/02/2026). Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il grado, disponendo tuttavia che non sia dovuta la somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile a colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto senza presenza delle parti se non è richiesta la trattazione orale; la Corte ha proceduto secondo tale forma dato che non fu richiesta udienza orale.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione delle esigenze cautelari attuali; il ricorrente lamentava omissione del Tribunale nel pronunciarsi su tale requisito.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la fattispecie sarebbe ricondotta a un'ipotesi per la quale non sarebbero applicabili misure cautelari; la Corte non ha ritenuto prevalente tale argomentazione nel decidere sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento: il procedimento è stato definito con applicazione della pena concordata, che ha reso inefficace la misura cautelare oggetto dell'impugnazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese ma non la sanzione verso la Cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse non era imputabile a colpa del ricorrente.

  • Pronunce della Corte di Cassazione richiamate (SU, n. 12603/2015; Sez. U, n. 7931/2010; Sez. 2, n. 49480/2023; Sez. 5, n. 23636/2018; Sez. 2, n. 36266/2025)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno dei principi: la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere espressa dal ricorrente o da procuratore speciale; l'inammissibilità per sopravvenuta perdita di interesse quando la misura diviene inefficace; la necessità di specifica deduzione per ottenere eventualmente riconoscimento di riparazione per ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta inefficacia della misura cautelare (es. per patteggiamento) determina in genere la carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso, salvo che il ricorrente deduca specificamente e motivatamente un interesse concreto (ad es. prospettiva di equa riparazione) e il relativo pregiudizio.
  • La rinuncia al ricorso effettuata dal difensore richiede procura speciale sottoscritta dal ricorrente: senza tale procura la rinuncia è inefficace.
  • Se il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse il ricorrente può essere condannato alle spese processuali del grado, ma non automaticamente alla Cassa delle ammende quando la perdita di interesse non sia dovuta a colpa.
  • Le censure sulla gravità indiziaria e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa devono essere formulate in modo chiaro e intelligibile: argomentazioni oscure o contraddittorie rischiano di essere ritenute inammissibili o insufficienti per rovesciare il giudizio di gravità indiziaria.
  • Per invocare l'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è necessario che il riesame contenga una valutazione effettiva e motivata di tali esigenze; la contestazione formale dell'omissione richiede una chiara individuazione del vizio.

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