Cassazione Penale, Sentenza n. 40110/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale non avesse verificato se il decreto originario fosse coerente con i criteri specifici della lett. b) (ossia la prova che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, dei proventi di attivita' delittuose nell'arco temporale 1991-2011), lamentando una confusione con la fattispecie piu' generica della lett. a) e chiedendo maggior rigore probatorio rispetto alla semplice evocazione di proventi illeciti.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente richiamato anche la fattispecie di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 e avesse fornito adeguata motivazione basata su molteplici elementi di fatto: condanne e procedimenti (tra cui sentenze per frodi carosello, condanna ex art.444, misure cautelari per associazione a delinquere e frodi fiscali), denunce e informative della Guardia di Finanza, dichiarazioni di prestanome, la pendenza di procedimenti per intestazione fittizia e riciclaggio, nonche' una documentata sproporzione reddituale tra entrate e impieghi (dall'1991 al 2011, con una discrepanza complessiva di euro 7.535.194,75). Alla sentenza e' seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. a) e lett. b)
La Corte ha applicato la lett. b) secondo l'interpretazione conformata dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale: per la lett. b) e' richiesto il triplice requisito ancorato a precisi elementi di fatto: a) delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale; b) che abbiano effettivamente generato profitti per il soggetto; c) tali profitti costituiscano o siano stati l'unica o una componente significativa del reddito.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Ha ritenuto legittima la figura di pericolosita' generica di cui alla lett. b) limitando pero' l'ambito di applicazione alla necessita' di predeterminazione di categorie di reato e richiedendo il triplice requisito di cui sopra; la pronuncia ha imposto al giudice di merito l'obbligo di motivare puntualmente con elementi di fatto.
Sentenza Corte EDU n. 43395/09 del 23/03/2017
Corte EDU, n. 43395/09 del 23/03/2017
Richiamata nella decisione come elemento di riferimento per l'interpretazione restrittiva del perimetro delle misure preventive, enfatizza l'esigenza di individuare 'tipi di comportamento' concreti e predeterminati che giustifichino misure restrittive.
Giurisprudenza di Cassazione
es. Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019
La Corte ha ribadito il duplice momento del giudizio di prevenzione (fase constatativa e fase prognostica), la possibilita' per il giudice di prevenzione di utilizzare provvedimenti penali o ricostruire autonomamente i fatti, e il vincolo a recepire eventuali assoluzioni sul fatto salvo specifiche eccezioni. La giurisprudenza dettaglia i criteri probatori richiesti per l'applicazione della lett. b).
Codice di procedura penale
Norma sulla condanna alle spese processuali e alle somme in favore della Cassa delle ammende, applicata ai sensi del provvedimento di cassazione.
Massime di principio
- Per applicare una misura di prevenzione sulla base dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 e' necessario provare, con elementi di fatto puntuali e motivati, il triplice requisito: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo; effettiva produzione di profitti da tali delitti; tali profitti costituenti l'unica o almeno una componente significativa del reddito del soggetto.
- La motivazione del giudice di merito deve distinguere chiaramente la fattispecie di cui alla lett. b) da quella della lett. a), evitando formule generiche: sono richiesti riferimenti temporali, tipologie di reato (categorie) e riscontri oggettivi (condanne, indagini, documentazione fiscale, sproporzioni reddituali).
- Il giudice di prevenzione puo' avvalersi di sentenze penali, provvedimenti cautelari, informative di polizia economico-finanziaria e dichiarazioni di prestanome, nonche' ricostruzioni autonome dei fatti, purche' dia adeguata e specifica motivazione e non contrasti con esiti assolutori 'sul fatto' del procedimento penale correlato.
- La pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019 non ha reso inapplicabili le misure basate sulla lett. b) retroattivamente: le condotte anteriori restano valutabili secondo i criteri di determinatezza esigenze dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimita'.
- La prova della sproporzione tra entrate e impieghi, la ricorrenza di frodi fiscali, l'uso di societa' 'cartiere' e la presenza di prestanome possono consolidare il quadro probatorio necessario per dimostrare che il soggetto ha tratto reddito prevalente o significativo da attivita' delittuose.
- In presenza di elementi fattuali articolati e documentati, il vizio di motivazione dedotto in cassazione per mancata distinzione tra lett. a) e lett. b) puo' risultare infondato e il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile.
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