Cassazione Penale, Ordinanza n. 12478/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione illecita di stupefacenti all'interno della propria abitazione. I fatti descritti riguardano il possesso di quattro involucri termosaldati contenenti marijuana, per un peso complessivo di 272,5 grammi e ricavabili in 651 dosi medie singole, nonché otto involucri contenenti cocaina, ricavabili in 143 dosi medie singole; il tutto con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorso deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla responsabilità, valorizzando le dichiarazioni del coimputato convivente secondo cui la sostanza sarebbe stata di sua esclusiva proprietà e sostenendo quindi una mera connivenza della ricorrente; dall'altro, censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, con motivazione congrua e logica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla responsabilità riproponeva questioni di merito già valutate e respinte, e che la Corte territoriale aveva escluso la mera connivenza con argomenti di fatto e di diritto non sindacabili in sede di legittimità. Anche la censura sulla pena è stata ritenuta inammissibile, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio era stata motivata in modo coerente valorizzando recidiva, pluralità e diversità delle sostanze, quantità, modalità di occultamento e personalità degli imputati; inoltre la pena era stata irrogata al di sotto della metà del massimo edittale, ambito nel quale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacenti; la fattispecie contestata integra la detenzione di marijuana e cocaina in quantità idonee alla cessione in dosi multiple.
art. 442 c.p.p.
Richiamato quale base del giudizio abbreviato nel quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.
art. 133 c.p.
Utilizzato come criterio di riferimento per la determinazione della pena; la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo è ritenuta insindacabile se sorretta da motivazione coerente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, quando la motivazione della decisione impugnata abbia già esaminato e logicamente respinto le doglianze difensive.
- La mera allegazione che la sostanza stupefacente appartenga a un coimputato non esclude, di per sé, la responsabilità dell'altro soggetto quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la mera connivenza sulla base delle concrete modalità della detenzione e del contesto fattuale.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o della mancanza di motivazione; quando la pena sia determinata in misura media o prossima al minimo edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
- La presenza di plurime sostanze stupefacenti, la consistenza quantitativa del sequestro, le modalità di occultamento e la recidiva possono legittimare una pena più severa senza che ciò comporti, di per sé, vizio di motivazione.
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