Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2128

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2128 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R2128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, fino all’11 ottobre 2036, l’olio essenziale di citronella ottenuto dalle foglie di Cymbopogon nardus come aromatizzante per mangimi. L’autorizzazione stabilisce specifiche qualitative, tenori massimi per specie e categorie animali, obblighi di incorporazione mediante premiscela e prescrizioni per la gestione dei rischi derivanti dall’esposizione degli utilizzatori. Sono esclusi l’impiego nell’acqua di abbeveraggio e gli usi non conformi ai limiti e alle condizioni dell’allegato; sono previste disposizioni transitorie per lo smaltimento delle scorte esistenti.

Autorizzazione dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus come additivo aromatizzante per mangimi destinati a specie e categorie animali determinate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’impiego dell’olio essenziale ottenuto dalle foglie di Cymbopogon nardus (L.) Rendle, identificato con il numero 2b39-eo, quale additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda le specie e categorie animali indicate nell’allegato, con tenori massimi differenziati; non è autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’autorizzazione è valida fino all’11 ottobre 2036. Il regolamento stabilisce inoltre misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime prodotti ed etichettati anteriormente alle date previste dall’articolo 2.

Autorizzazione dell’olio essenziale di citronella come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2128 disciplina la rivalutazione e la nuova autorizzazione dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle, già autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente registrato come prodotto esistente ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, sulla base del parere EFSA del 17 aprile 2024 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 di tale regolamento.

Ambito e classificazione

L’additivo è identificato con il numero 2b39-eo ed è classificato nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale ottenuto dalle foglie di Cymbopogon nardus mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione dei componenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

L’autorizzazione si applica alle specie e categorie animali indicate nell’allegato, con limiti massimi specifici. Non sono previsti tenori minimi. L’uso richiesto dal richiedente nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.

Composizione e identificazione della sostanza

L’additivo è un olio essenziale in forma liquida. L’allegato riporta i principali riferimenti identificativi:

  • numeri CAS: 8000-29-1 e 89998-15-2;
  • numero EINECS: 289-753-6;
  • numero FEMA: 2308;
  • numero CoE: 39.

Le specifiche compositive sono le seguenti:

  • citronellale: 3-6%;
  • geraniolo: 15-23%;
  • citronellolo: 3-8,5%;
  • limonene: 7-11,5%;
  • (E)-metil-isoeugenolo: 7-15%;
  • metileugenolo: non superiore all’1%.

Per la determinazione del citronellale, quale marcatore fitochimico, deve essere utilizzata la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo la norma ISO 3849. Le informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono rese disponibili dal laboratorio di riferimento indicato nell’allegato.

Limiti di impiego per specie e categorie animali

I tenori massimi sono espressi in milligrammi di sostanza attiva per chilogrammo di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. I principali limiti sono:

  • tacchini da ingrasso: 24,0 mg/kg;
  • polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 18,0 mg/kg;
  • pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione e uccelli ornamentali: 3,5 mg/kg;
  • suini da ingrasso e suini da ingrasso di specie minori di Suidae: 20,0 mg/kg;
  • suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae: 3,5 mg/kg;
  • Suidae destinati alla riproduzione: 6,0 mg/kg;
  • vitelli da ingrasso fino a 6 mesi: 20,0 mg/kg;
  • ovini e caprini da ingrasso: 20,0 mg/kg;
  • altri ovini e caprini: 9,5 mg/kg;
  • bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e Camelidae da ingrasso: 20,0 mg/kg;
  • tutti gli altri ruminanti e Camelidae: 6,0 mg/kg;
  • equidi: 9,5 mg/kg;
  • Leporidae da ingrasso: 20,0 mg/kg;
  • altri Leporidae: 3,5 mg/kg;
  • salmonidi e pesci pinnati minori: 30,0 mg/kg;
  • cani: 10,0 mg/kg;
  • gatti e altre specie o categorie: 2,0 mg/kg.

Modalità di incorporazione e obblighi informativi

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi esclusivamente sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tali informazioni assumono rilievo per gli operatori che formulano, producono, commercializzano o utilizzano premiscele e mangimi contenenti l’additivo.

Uso simultaneo con altri additivi e controllo dei p-allilalcossibenzeni

L’olio essenziale può essere impiegato insieme ad altri additivi soltanto se il tenore combinato dei p-allilalcossibenzeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore al livello risultante dall’uso dell’additivo autorizzato con la maggiore concentrazione di tali sostanze, applicato al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria animale.

Il controllo deve riguardare complessivamente:

  • metileugenolo;
  • estragolo;
  • elemicina;
  • safrolo;
  • miristicina;
  • dillapiolo;
  • apiolo.

La disposizione è particolarmente rilevante per la presenza di metileugenolo nell’olio essenziale, sostanza appartenente al gruppo dei p-allilalcossibenzeni e considerata motivo per fissare limiti massimi nell’allegato.

Sicurezza degli animali, dei consumatori e dell’ambiente

Secondo il parere EFSA richiamato nei considerando, l’additivo non desta preoccupazioni per gli animali bersaglio a ciclo vitale breve e, entro determinate concentrazioni massime, è molto improbabile che produca effetti nocivi sugli animali longevi o da riproduzione e sulle altre specie animali. L’impiego fino ai livelli massimi autorizzati non dovrebbe destare preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori né comportare rischi per l’ambiente.

L’EFSA ha inoltre considerato l’olio essenziale irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante della pelle. Durante la manipolazione può verificarsi esposizione di utilizzatori non protetti al metileugenolo; per tale ragione l’esposizione deve essere ridotta al minimo mediante procedure operative, misure organizzative e, ove necessario, dispositivi di protezione individuale.

Obblighi degli operatori e protezione individuale

Gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Quando tali misure non sono sufficienti a eliminare i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per:

  • la pelle;
  • gli occhi;
  • le vie respiratorie.

Periodo di autorizzazione

L’autorizzazione è concessa fino all’11 ottobre 2036. L’allegato costituisce parte integrante del regolamento e definisce condizioni, specie interessate, limiti massimi, specifiche tecniche e obblighi accessori.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente lo smaltimento delle scorte già prodotte ed etichettate secondo la disciplina precedente, purché siano rispettate le relative date limite:

  • additivo e premiscele: produzione ed etichettatura anteriori all’11 aprile 2027; commercializzazione e utilizzazione fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare: produzione ed etichettatura anteriori all’11 ottobre 2027; commercializzazione e utilizzazione fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare: produzione ed etichettatura anteriori all’11 ottobre 2028; commercializzazione e utilizzazione fino a esaurimento delle scorte.

In tutti i casi, i prodotti devono essere stati realizzati ed etichettati conformemente alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per mangimi appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Identità e specifiche dell’additivo

L’additivo, numero di identificazione 2b39-eo, è un olio essenziale in forma liquida ottenuto dalle foglie di Cymbopogon nardus (L.) Rendle mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione e separazione dalla fase acquosa. Le specifiche comprendono, tra l’altro, citronellale 3-6%, geraniolo 15-23%, citronellolo 3-8,5%, limonene 7-11,5%, (E)-metil-isoeugenolo 7-15% e metileugenolo non superiore all’1%. Il citronellale deve essere determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3849.

Specie animali e tenori massimi

L’allegato fissa i tenori massimi, espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità del 12%, tra cui: 24,0 per tacchini da ingrasso; 18,0 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; 3,5 per pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione e uccelli ornamentali; 20,0 per suini da ingrasso, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso, Camelidae da ingrasso e Leporidae da ingrasso; 3,5 per suinetti lattanti e svezzati e altri Leporidae; 6,0 per Suidae destinati alla riproduzione, altri ruminanti e Camelidae; 9,5 per altri ovini e caprini ed equidi; 30,0 per salmonidi e pesci pinnati minori; 10,0 per cani; 2,0 per gatti e altre specie e categorie. Per i vitelli da ingrasso il limite si applica fino all’età massima di 6 mesi.

Modalità di incorporazione e istruzioni d’uso

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Uso combinato con altri additivi

L’uso simultaneo è consentito soltanto se il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore a quello risultante dall’impiego dell’additivo autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria animale interessata.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La prescrizione tiene conto delle proprietà irritanti per pelle e occhi, della sensibilizzazione cutanea e della possibile esposizione al metileugenolo.

Esclusione dell’acqua di abbeveraggio

L’impiego nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di aromatizzanti in tale matrice.

Periodo di autorizzazione

L’autorizzazione dell’olio essenziale di citronella è valida fino all’11 ottobre 2036.

Misure transitorie

Ai sensi dell’articolo 2, l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 secondo le norme precedenti all’11 ottobre 2026 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati entro l’11 ottobre 2027, possono beneficiare della stessa deroga se destinati ad animali da produzione alimentare; per gli animali non destinati alla produzione alimentare, il termine di produzione ed etichettatura è l’11 ottobre 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisticasicurezza alimentaresalute animaleprotezione dei lavoratorisostanze chimiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.