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Legge

L.R. Sardegna 3/2026

Disposizioni in materia di personale e di proroga di graduatorie

Normativa regionaleL.R. Sardegna 3/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente agli enti e alle agenzie del sistema Regione Sardegna di aumentare, con atto motivato e nei limiti di bilancio, le risorse dei fondi per retribuzione di posizione e progressioni professionali. Proroga inoltre di 12 mesi le graduatorie selettive pubblicate dal 1° gennaio 2022 e in scadenza entro il 31 luglio 2026. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS.

Incremento dei fondi per il personale del sistema Regione e proroga di graduatorie selettive

Disposizioni in materia di personale e proroga di graduatorie

La legge regionale disciplina due profili distinti per la Regione autonoma della Sardegna: da un lato, la possibilità per gli enti e le agenzie del sistema Regione di rafforzare i fondi del trattamento accessorio del personale; dall’altro, la proroga di efficacia di specifiche graduatorie concorsuali e selettive.

Incremento delle risorse per il personale

Gli enti e le agenzie facenti parte del sistema Regione possono incrementare, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, le risorse destinate a due fondi del personale:

  • Fondo per la retribuzione di posizione;
  • Fondo per le progressioni professionali.

L’incremento è ammesso solo nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale, nonché dei criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale e del CCRL vigente. La finalità dichiarata è valorizzare le risorse umane e promuovere l’efficienza amministrativa.

Condizioni e limiti per l’incremento

L’adeguamento dei fondi non è automatico, ma richiede un atto motivato dell’organo di vertice dell’ente o dell’agenzia. L’operazione deve essere coerente con i vincoli di finanza pubblica e con:

  • i limiti di spesa del personale;
  • gli obiettivi generali di contenimento della spesa;
  • le regole contrattuali e normative vigenti sull’utilizzo, la destinazione e la certificazione dei fondi per il trattamento accessorio.

La disciplina si applica agli organismi del sistema Regione e non contiene indicazioni per soggetti esterni a tale perimetro.

Proroga delle graduatorie selettive

Sono prorogati di dodici mesi i termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive in corso di validità indette da:

  • Amministrazione regionale;
  • enti e agenzie del sistema Regione;
  • enti del Servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020.

La proroga riguarda esclusivamente le graduatorie:

  • pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • in scadenza entro il 31 luglio 2026.

Il differimento opera dunque per un anno rispetto al termine ordinario di efficacia delle graduatorie rientranti in tali condizioni.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Non sono previsti regimi transitori ulteriori oltre alla proroga espressa delle graduatorie indicate.

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