Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 4/2026

Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2026Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna la gestione, valorizzazione e circolazione delle ferrovie turistiche e dei ferrocicli sulle tratte Mandas-Arbatax, Isili-Sorgono, Sassari-Palau Marina e Macomer-Bosa, nonché l’organizzazione della Fondazione Trenino verde storico. Le disposizioni sui capitoli II e III risultano abrogate dal 28 maggio 2026; restano norme su rotabili, circolazione, finanza e rinvio alla disciplina nazionale.

Gestione e valorizzazione delle ferrovie turistiche sarde e organi della Fondazione Trenino verde storico

Gestione e valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna

La legge reca l’attuazione regionale della legge n. 128 del 2017 sulle ferrovie turistiche e disciplina gli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna, istituita dalla legge regionale n. 9 del 2023. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Sardegna e mira alla tutela e valorizzazione di specifiche tratte ferroviarie storiche, oltre alla promozione del turismo attivo mediante ferrocicli.

Finalità e ambito di intervento

La Regione persegue la valorizzazione delle tratte Mandas-Arbatax, Isili-Sorgono, Sassari-Palau Marina e Macomer-Bosa, costruite ed entrate in esercizio tra il 1888 e il 1932 e sottoposte a tutela dei beni culturali. La legge promuove inoltre l’uso dei ferrocicli sulle stesse tratte, senza promiscuità con la circolazione dei treni, e persegue il contrasto allo spopolamento delle zone interne e il loro sviluppo turistico tutto l’anno. La Regione può anche proporre l’individuazione e classificazione nazionale di nuove linee come tratte turistiche, in coerenza con la pianificazione turistica nazionale e con il piano paesaggistico regionale.

Oggetto della disciplina

La gestione e valorizzazione delle ferrovie turistiche comprende non solo l’infrastruttura ferroviaria, ma anche il patrimonio immobiliare e il materiale rotabile storico connesso. Rientrano quindi:

  • tracciati, rotaie, opere d’arte, impianti tecnologici di segnalamento e sicurezza;
  • stazioni, cantoniere e relative pertinenze, musei, officine, depositi e piazzali;
  • materiale rotabile storico presente nei musei, depositi e piazzali;
  • altri beni mobili di pregio suscettibili di valorizzazione, collegati ai beni principali.

Gestione dell’infrastruttura ferroviaria

La Regione, proprietaria dell’infrastruttura, può affidare in concessione il servizio di gestione. Il concessionario deve operare nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di esercizio, circolazione e sicurezza ferroviaria. Le linee, le tratte, le stazioni, le opere d’arte e le pertinenze restano nella disponibilità della Regione o del concessionario; quest’ultimo è responsabile del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza.

Gli interventi di ripristino e quelli necessari a mantenimento, funzionalità e sicurezza sono eseguibili nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio. Per i servizi di trasporto turistico e per le attività commerciali connesse, nelle tratte affidate, le tariffe di utilizzo dell’infrastruttura sono definite sulla base delle indicazioni del concessionario e approvate dalla Giunta regionale.

Programmazione regionale degli interventi

La Regione può predisporre, sulla base delle proposte della Fondazione, un piano annuale o pluriennale di interventi economicamente sostenibili per valorizzazione e gestione delle ferrovie turistiche. Anche questa programmazione opera nei limiti delle risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale. La deliberazione della Giunta è adottata su proposta dell’Assessore al turismo, di concerto con gli Assessori competenti in materia di trasporti ed enti locali, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, che si intende favorevole se non reso entro 20 giorni.

Disciplina della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna

La Fondazione è articolata, secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale n. 9 del 2023, in presidente, giunta esecutiva, assemblea di partecipazione e revisore dei conti. Il presidente ha rappresentanza legale, è nominato dalla giunta esecutiva su designazione del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; presiede assemblea e giunta e cura le relazioni istituzionali e con i soggetti del territorio.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, da tre componenti designati dagli assessori regionali competenti in materia di trasporti, turismo ed enti locali, da un componente nominato da ARST Spa e da quattro sindaci o loro delegati scelti dall’assemblea tra otto rappresentanti individuati dai comuni delle tratte; i quattro non scelti sono supplenti senza diritto di voto. I componenti restano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dall’organo che li ha nominati.

La giunta amministra la Fondazione, approva il regolamento, predispone elenchi di progetti sostenibili, definisce le linee generali delle attività su base triennale, individua le categorie di membri, approva bilancio preventivo e conto consuntivo e delibera su modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio. Decide a maggioranza; in caso di parità prevale il presidente. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

L’assemblea di partecipazione svolge funzioni prevalentemente consultive, rappresenta i membri fondatori e in particolare i comuni delle quattro tratte, è presieduta dal presidente della Fondazione e si riunisce almeno una volta l’anno. Designa i componenti della giunta tra i rappresentanti comunali, delibera sull’ingresso di nuovi soggetti, formula proposte su attività e progetti, esprime pareri su bilancio e conto consuntivo e sulle modifiche statutarie, e delibera l’istituzione o soppressione di uffici e sedi anche all’estero.

Il revisore dei conti è nominato dalla giunta su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, è scelto tra i revisori legali, resta in carica tre esercizi ed è riconfermabile. Svolge funzioni consultive e di controllo contabile, vigila sulla gestione finanziaria, esamina bilancio preventivo e conto consuntivo, redige relazioni e verifica la cassa. Partecipa senza voto alle riunioni di assemblea e giunta.

Rotabili storici, rotabili turistici e ferrocicli

Sono qualificati come rotabili storici i mezzi ferroviari motori o trainati non più impiegati nel normale esercizio commerciale del TPL, se hanno superato 50 anni dall’entrata in esercizio del primo esemplare, oppure 25 anni se presentano particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali di rilievo evolutivo. Sono equiparate ai rotabili storici anche le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, comprese quelle a scartamento ridotto.

I rotabili turistici sono i mezzi, storici o meno, destinati esclusivamente a utilizzo turistico, come carrozze panoramiche o scoperte. I ferrocicli sono velocipedi ferroviari a propulsione muscolare o assistita, destinati al trasporto di persone, anche a mobilità ridotta, di bagagli, merci o ad altri usi specifici, e possono circolare singolarmente o in convoglio sulle linee turistiche.

L’iscrizione al Registro di immatricolazione nazionale dei rotabili storici e turistici avviene solo secondo la legge n. 128 del 2017. L’idoneità alla circolazione è subordinata ai requisiti fissati da ANSFISA. Per i ferrocicli, in assenza della futura disciplina ministeriale sul registro nazionale e sugli enti di collaudo, ogni mezzo deve essere corredato da certificato di conformità UNI 11685 e da matricola industriale univoca e inamovibile, con scheda tecnica resa disponibile dal costruttore in formato elettronico ai gestori.

Sicurezza della circolazione e utilizzo dell’infrastruttura

Il gestore dell’infrastruttura deve definire, con specifiche istruzioni tecniche e operative, misure compensative e mitigative del rischio, scegliendole tra quelle indicate da ANSFISA o adottando misure equivalenti o migliorative. Per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulle infrastrutture regionali, le misure di sicurezza sono stabilite da ANSFISA.

I rotabili riconosciuti come storici e/o turistici possono circolare anche su tratti dell’infrastruttura regionale a scartamento ridotto destinati al TPL, ma solo previa autorizzazione del gestore. I ferrocicli, in possesso dei requisiti tecnici UNI 11685, possono essere ammessi sulle ferrovie turistiche e sulle linee dismesse o sospese dal TPL secondo modalità definite dalla Regione o dal gestore, con esclusione di ogni promiscuità con i treni.

Regime finanziario

Le attività di gestione e valorizzazione previste dalla legge sono attuate nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio. Possono concorrere anche risorse di derivazione europea e statale, purché coerenti con le finalità della legge. Per gli altri articoli, la legge dichiara espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Adeguamento della Fondazione e rinvio alla disciplina nazionale

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva le nuove linee guida dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, assicurando la partecipazione dell’Assessore al turismo e dell’Assessore agli enti locali, o dei loro delegati, nella giunta esecutiva. Nei successivi 30 giorni la Fondazione adegua atto costitutivo e statuto.

Per quanto non previsto dalla legge regionale, si applica la disciplina della legge n. 128 del 2017 e successive modifiche.

Entrata in vigore e attualità applicativa

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS. Tuttavia, le disposizioni sugli organi della Fondazione e sulla gestione programmatoria risultano successivamente abrogate o modificate dalla legge regionale 20 maggio 2026, n. 15, con effetto dal 28 maggio 2026; perciò, nella situazione attuale, la parte relativa alla disciplina degli organi e ai relativi adempimenti è da considerarsi non più applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.