L.R. Sardegna 5/2026
Disposizioni straordinarie per la regolarizzazione e il trasferimento in proprietà delle aree e degli alloggi assegnati nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini a seguito dell'alluvione del 1951 e non ancora formalmente trasferiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in via straordinaria, la conclusione dei procedimenti di trasferimento in proprietà delle aree edificabili e degli alloggi ricompresi nei piani attuativi della l.r. 14/1999 per Gairo, Cardedu e Osini, con formazione di elenchi degli aventi diritto, pubblicità, opposizioni e rogito degli atti. Si applica solo a tali immobili e non introduce nuovi oneri regionali.
Regolarizzazione e trasferimento in proprietà di aree e alloggi nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini
Regolarizzazione e trasferimento in proprietà di aree e alloggi nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini
La legge regionale Sardegna 6 febbraio 2026, n. 5 introduce una disciplina speciale e straordinaria per chiudere i procedimenti ancora pendenti di trasferimento in proprietà delle aree edificabili e degli alloggi ricompresi nei piani attuativi previsti dalla l.r. 7 maggio 1999, n. 14. L’intervento è circoscritto agli abitati di Gairo, Cardedu e Osini e nasce per superare ostacoli giuridici, amministrativi e materiali che hanno impedito la definizione ordinaria delle assegnazioni conseguenti all’alluvione del 1951.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente le aree edificabili e gli alloggi ricompresi nei piani attuativi di cui all’articolo 3 della l.r. 14/1999, destinati agli aventi diritto nell’ambito del completamento del trasferimento degli abitati colpiti dall’evento alluvionale del 1951. La norma ha carattere eccezionale e mira alla regolarizzazione delle posizioni proprietarie ancora pendenti.
Formazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto
I Comuni di Gairo, Cardedu e Osini sono autorizzati a predisporre un elenco provvisorio, aggiornato e nominativo degli aventi diritto, sulla base delle situazioni attuali di detenzione e/o possesso e della documentazione disponibile. Tale elenco sostituisce quello allegato ai piani attuativi originari.
L’individuazione dei beneficiari deve avvenire entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e richiede:
- la verifica della situazione di fatto dell’area o dell’alloggio;
- l’individuazione del detentore attuale;
- l’accertamento di una detenzione continuativa non inferiore a venti anni;
- la redazione di una relazione istruttoria per ciascun beneficiario.
La relazione può essere supportata, ove disponibili, da elementi quali:
- residenza continuativa nell’immobile per almeno venti anni;
- dichiarazioni e attestazioni tributarie relative al bene (IMU, ICI, TASI, TARI, TARES, TARSU e altre imposte locali o statali);
- documenti idonei a dimostrare l’inizio della detenzione, come scritture private anche non registrate, ricevute di utenze, spese di manutenzione o miglioria, contratti preliminari o altri atti registrati;
- corrispondenza ufficiale indirizzata all’immobile;
- ogni altro elemento utile a dimostrare una detenzione pacifica, pubblica, non violenta e non contestata.
Se sull’immobile pende una contestazione giudiziale, il bene è escluso cautelativamente dall’elenco fino alla definizione della lite. La valutazione della documentazione avviene complessivamente e spetta all’ufficio comunale competente, che formula la proposta di riconoscimento o di esclusione; l’elenco provvisorio è poi approvato dal consiglio comunale.
Pubblicità, osservazioni e elenco definitivo
L’elenco provvisorio approvato dal consiglio comunale deve essere pubblicato con la massima diffusione tramite:
- albo pretorio online dei Comuni;
- sito istituzionale dei Comuni;
- BURAS.
I Comuni possono adottare ulteriori forme di pubblicità, anche tramite stampa locale o nazionale e canali informativi propri. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni o opposizioni motivate entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Per ogni osservazione o opposizione l’ufficio comunale redige una relazione istruttoria con valutazione di attendibilità e fondatezza e proposta di accoglimento o rigetto. Decorso il termine, il consiglio comunale esamina l’insieme della documentazione e approva in via definitiva l’elenco dei beneficiari con deliberazione motivata. L’elenco definitivo è poi pubblicato con le stesse modalità e trasmesso alla Direzione generale degli enti locali e finanze dell’Assessorato competente.
Trasferimento della proprietà e regime degli atti
I Comuni sono autorizzati a disporre il trasferimento in proprietà delle aree edificabili e degli alloggi a favore dei soggetti inseriti nell’elenco definitivo.
Gli atti pubblici di trasferimento sono rogati:
- da un notaio scelto dall’avente diritto, oppure
- in alternativa, dal segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 267/2000.
Tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione sono a carico esclusivo dell’avente diritto beneficiario. Per il regime fiscale degli atti e dei contratti relativi al trasferimento resta applicabile la disciplina dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 gennaio 1952, n. 9.
Disposizione attuativa e coordinamento procedurale
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e sentiti i Comuni interessati, approva linee guida attuative per uniformare criteri di verifica, modulistica e procedure relative al trasferimento della proprietà.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e durata dell’efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS. La sua efficacia è limitata ai soli immobili e abitati espressamente indicati dalla norma e ai procedimenti ancora da definire nell’ambito della l.r. 14/1999.
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