Sentenza del 06/07/2016 n. 13742 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, deducendo la violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. La Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia perché non era stata depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale copia dell'atto di appello. L'Agenzia ha sostenuto che tale adempimento, introdotto dalla L. n. 248/2005, art. 3-bis, non fosse applicabile all'appello in esame, poiché la relativa notifica era avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che l'obbligo, previsto a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado si applica soltanto agli appelli notificati dopo il 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore della modifica normativa. Poiché l'appello dell'Agenzia risultava notificato prima di tale data, la nuova sanzione processuale non poteva essere applicata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata
L'omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma solo quando l'obbligo era già vigente al momento della notifica dell'appello.
L. n. 248/2005, art. 3-bis
Ha introdotto nell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 l'obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, prevedendo l'inammissibilità in caso di omissione.
Principio tempus regit actum
Gli atti perfezionatisi prima dell'intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie, restano regolati, anche negli effetti, secondo la norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere
Gli atti processuali sono regolati dalla disciplina vigente al momento in cui vengono compiuti. Una modifica normativa successiva non può applicare retroattivamente una nuova causa di inammissibilità a un'impugnazione già notificata.
Massime di principio
- Quando una nuova norma processuale introduce un adempimento sanzionato con l'inammissibilità, occorre verificare la data di entrata in vigore e il momento di perfezionamento dell'atto processuale.
- In assenza di una disciplina transitoria o di una previsione espressa, una modifica processuale non si applica agli atti già perfezionati prima della sua entrata in vigore.
- Per individuare la disciplina applicabile a un appello tributario, rileva principalmente la data di notifica dell'impugnazione, non la data successiva di deposito presso la segreteria del giudice.
- L'omissione di un adempimento processuale può determinare l'inammissibilità solo se tale obbligo e la relativa sanzione erano già vigenti quando l'atto è stato compiuto.
- La pronuncia della Cassazione che cassa con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia fiscale: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa, oltre a provvedere sulle spese.
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