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Sentenza

Sentenza del 26/10/2020 n. 5007 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 228/2020 IRPEF - Redditi di fabbricati - Locazioni ad uso non abitativo - Tassabilità dei canoni in caso di morosità del conduttore e successiva convalida di sfratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la tassazione dei canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo non percepiti per morosità del conduttore, sostenendo che la sentenza di risoluzione del contratto produce effetti retroattivi ai sensi dell'art. 1458 c.c. e quindi quegli importi non dovrebbero concorrere a formare il reddito imponibile.

La decisione

La Corte ha stabilito che i redditi derivanti da locazione di immobili destinati ad uso non abitativo concorrono a formare il reddito imponibile indipendentemente dall'effettiva percezione fino a quando non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale di convalida di sfratto. Il richiamo all'art. 1458 c.c. è stato ritenuto inconferente poiché la retroattività della sentenza opera solo tra le parti e non può prevalere sulla disciplina fiscale speciale prevista dall'art. 26 TUIR; pertanto l'accertamento tributario è legittimo e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 26 TUIR

    Considerata norma speciale in materia fiscale che determina la tassazione dei redditi fondiari/da locazione per competenza; prevale sulla norma codicistica in tema di effetti della risoluzione contrattuale rispetto all'imposizione fiscale.

  • art. 1458 c.c.

    La retroattività della sentenza di risoluzione del contratto opera esclusivamente tra le parti e non è idonea, da sola, ad escludere gli effetti fiscali antecedenti; non neutralizza la tassazione dei canoni fino all'effettiva risoluzione o alla convalida di sfratto.

Massime di principio

  • I canoni di locazione di immobili non abitativi sono tassati per competenza anche se non percepiti; la percezione materiale non è condizione necessaria per l'inclusione nel reddito imponibile.
  • Per escludere dalla base imponibile canoni non riscossi è necessario che sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale di convalida di sfratto: la mera morosità del conduttore non è sufficiente.
  • L'art. 26 TUIR è norma speciale che prevale sulla disciplina civile in materia di effetti fiscali della risoluzione contrattuale; le eccezioni civili operate tra le parti non hanno immediata efficacia nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
  • In controversie analoghe il contribuente deve documentare efficacemente la risoluzione contrattuale o l'avvenuta esecuzione/validazione dello sfratto per ottenere l'esclusione dei canoni dall'imponibile.
  • La strategia pratica per il locatore che vuole evitare la tassazione di canoni non percepiti è attivare tempestivamente le azioni giudiziarie per la risoluzione del contratto e la convalida dello sfratto e conservare la relativa documentazione per l'Amministrazione finanziaria e per eventuali contenziosi.

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