Sentenza n. 691/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento 1) della deliberazione della giunta Regionale n.-OMISSIS-, recante l’approvazione, ai sensi dell’art. 38, comma 10, l. reg. 4 settembre 1997 n. 38, del piano urbanistico comunale (PUC) del Comune di Rapallo nei termini e con le modifiche indicate nell’allegata relazione tecnica -OMISSIS- 2) della predetta relazione tecnica del 30 agosto 2019, concernente la verifica dell’avvenuto adeguamento del PUC ai rilievi della Regione e delle altre amministrazioni interessate e le modifiche necessarie ad assicurarne il recepimento; 3) della deliberazione del commissario ad acta del Comune di Rapallo -OMISSIS-, recante adozione del progetto definitivo di PUC, ai sensi dell’art. 40, l. n. 36 del 1997; 4) della deliberazione del commissario ad acta civico -OMISSIS-, recante adozione della sintesi non tecnica del rapporto ambientale relativo al PUC adottato con la citata deliberazione del 24 aprile 2018; 5) della nota regionale prot-OMISSIS- del 7 agosto 2018; 6) della nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 19 settembre 2018; 7) della deliberazione della giunta regionale n.-OMISSIS-, recante parere di valutazione ambientale strategica sul PUC del Comune di Rapallo e dell’allegato parere -OMISSIS-; 8) della deliberazione della giunta regionale n.-OMISSIS- recante parere sul PUC del Comune di Rapallo ai sensi dell’art. 38, comma 6, l. reg. n. 37 cit. e dell’allegata relazione tecnica -OMISSIS-; 9) della deliberazione del consiglio della Città metropolitana di Genova -OMISSIS- e della allegata relazione istruttoria; 10) della deliberazione del commissario ad acta del Comune di Rapallo -OMISSIS-recante adeguamento del PUC ai rilievi vincolanti espressi dalla regione e dalla città metropolitana; 11) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di adozione, valutazione ambientale, adeguamento e approvazione del PUC del Comune di Rapallo, nella parte relativa all’ambito RU2 Gravero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato gli atti di formazione e approvazione del PUC deducendo: 1) violazione della disciplina regionale applicabile ratione temporis al procedimento, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 40 della l.r. Liguria n. 36/1997, come modificato dalla l.r. n. 11/2015, anziché l'art. 38 della medesima legge, come modificato dalla l.r. n. 15/2018; 2) violazione delle garanzie partecipative, poiché le osservazioni presentate dai proprietari sarebbero state rinviate a una futura variante senza adeguato esame; 3) necessità di una nuova pubblicazione del PUC, in ragione dei numerosi rilievi regionali, ritenuti idonei a stravolgere l'impianto dello strumento; 4) violazione dell'art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, perché il commissario ad acta avrebbe adottato una deliberazione dopo l'indizione dei comizi elettorali, senza che ricorressero urgenza e improrogabilità; 5) illegittima esclusione della possibilità di delocalizzare gli edifici da riqualificare, senza adeguata analisi delle caratteristiche paesaggistiche e territoriali e con alterazione della disciplina regionale del piano-casa; 6) illogicità della premialità edificatoria e illegittimità della destinazione turistico-ricettiva rurale, ritenuta estranea alla potestà urbanistica comunale e lesiva della libertà di iniziativa economica; 7) inadeguatezza della destinazione turistico-ricettiva rispetto allo stato di degrado degli immobili e agli elevati costi del loro recupero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per la morte di uno dei ricorrenti, per la rinuncia di un altro e per la mancata riassunzione nei confronti di un ulteriore ricorrente; ha quindi esaminato il ricorso limitatamente ai ricorrenti rimasti in giudizio e lo ha rigettato. Il primo motivo è stato respinto perché, in assenza di una disciplina transitoria applicabile o di incompatibilità oggettiva, la modifica delle norme procedimentali opera immediatamente sui procedimenti in corso; pertanto, era applicabile l'art. 38 della l.r. Liguria n. 36/1997 come novellato dalla l.r. n. 15/2018. Il secondo motivo è stato respinto perché le osservazioni urbanistiche dei privati hanno natura collaborativa e non generano, di regola, una specifica aspettativa né impongono una motivazione analitica. Nel caso concreto, le osservazioni erano state esaminate e respinte nel merito, rilevando sia l'esistenza di una destinazione abitativa alternativa sia la necessità di una nuova pubblicazione qualora fossero state accolte. Il terzo motivo è stato ritenuto generico: il numero dei rilievi regionali non dimostra, da solo, la necessità di ripubblicazione, soprattutto in mancanza di una puntuale distinzione tra modifiche obbligatorie e facoltative. Le varianti necessarie a conformare il piano ai rilievi regionali non richiedono nuova pubblicazione. Il quarto motivo è stato respinto perché il limite agli atti dei consigli comunali dopo l'indizione dei comizi elettorali non si applica all'attività del commissario ad acta, figura tecnica incaricata di compiere atti obbligatori omessi o ritardati dall'ente locale. Il quinto motivo è stato respinto in quanto la disciplina regionale del piano-casa ha natura transitoria e consente ai Comuni, nell'adottare il PUC, di introdurre una disciplina organica anche più restrittiva, tenendo conto dei valori ambientali, paesaggistici e urbanistici. Le scelte di pianificazione sono ampiamente discrezionali e non sono state dimostrate manifestamente irragionevoli, illogiche, sproporzionate, travisate o fondate su errori. Il sesto e il settimo motivo sono stati respinti per le medesime ragioni: la destinazione turistico-ricettiva rurale rientra nella potestà di pianificazione comunale, distinta dai successivi profili autorizzatori e di controllo dell'attività ricettiva; inoltre, la scelta ha contemperato lo sviluppo turistico con la tutela di un'area gravata da vincoli idrogeologici, fluviali, boschivo-forestali e paesaggistici. I ricorrenti non hanno dimostrato vizi di eccesso di potere, ma hanno sostanzialmente contrapposto la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 38 l.r. Liguria 4 settembre 1997 n. 36
La disposizione, come modificata dalla l.r. n. 15/2018, disciplina immediatamente il procedimento di approvazione del PUC in corso, in assenza di una diversa disciplina transitoria applicabile o di incompatibilità oggettiva.
art. 40 l.r. Liguria 4 settembre 1997 n. 36
La disciplina previgente non era applicabile al procedimento di approvazione del PUC, essendo stata abrogata e non rientrando il caso concreto nelle ipotesi transitorie previste dalla nuova legge regionale.
art. 79 l.r. Liguria 2 aprile 2015 n. 11
La disposizione, modificando la disciplina urbanistica regionale, non trovava applicazione nel procedimento in esame secondo la ricostruzione temporale accolta dal giudice.
art. 28 l.r. Liguria 7 agosto 2018 n. 15
La disposizione ha modificato l'art. 38 della l.r. n. 36/1997, la cui disciplina è stata ritenuta immediatamente applicabile al procedimento in corso.
art. 19 l.r. Liguria 7 agosto 2018 n. 15
La disposizione ha abrogato l'art. 40 della l.r. n. 36/1997, escludendone l'applicazione al caso concreto.
art. 38, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili
Il limite riguarda l'attività deliberativa dei consigli comunali e non l'attività del commissario ad acta incaricato di compiere atti obbligatori omessi o ritardati dall'ente.
art. 136 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
La disposizione disciplina la nomina del commissario ad acta per il compimento di atti obbligatori per legge omessi o ritardati dall'ente locale.
art. 1, comma 2, l.r. Liguria 3 novembre 2009 n. 49
operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all'inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare [...] della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente
La disciplina del piano-casa ha natura transitoria e derogatoria, destinata a operare fino all'inserimento di una disciplina organica nel PUC; il Comune può dettare anche regole più restrittive, in funzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici del territorio.
art. 10, comma 5, punto c), l.r. Liguria 10 agosto 2012 n. 32
La dichiarazione di sintesi VAS costituiva sede documentale dell'esame e della decisione sulle osservazioni dei ricorrenti.
art. 29-ter d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241
La disposizione è stata invocata in relazione alla motivazione degli atti pianificatori, ma le censure sono state respinte per l'ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche e per l'assenza di vizi dimostrati.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa riguarda il procedimento amministrativo e manca una disciplina transitoria specifica o un'oggettiva incompatibilità, la nuova disciplina procedimentale si applica immediatamente ai procedimenti in corso.
- Le osservazioni presentate dai privati nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici hanno, di regola, natura di apporti collaborativi e non costituiscono rimedi giuridici né fondano una specifica aspettativa; il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, purché risultino esaminate e confrontate con gli interessi generali della pianificazione.
- Le modifiche introdotte in sede di approvazione del piano urbanistico per conformarlo a rilievi regionali obbligatori non richiedono una nuova pubblicazione; chi invoca la ripubblicazione deve indicare puntualmente quali modifiche facoltative e sostanziali abbiano alterato l'impianto del piano.
- Il limite agli atti urgenti e improrogabili previsto per i consigli comunali dopo l'indizione dei comizi elettorali non si estende all'attività del commissario ad acta incaricato di compiere atti obbligatori omessi o ritardati dall'ente locale.
- La disciplina regionale transitoria di sostegno alla riqualificazione edilizia non impedisce al Comune, nell'adottare il nuovo strumento urbanistico, di introdurre una disciplina organica anche più restrittiva, purché coerente con i caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici del territorio.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e possono essere sindacate soltanto quando risultino manifestamente irragionevoli, illogiche, sproporzionate, travisate o affette da errori; non è sufficiente contrapporre ad esse la diversa valutazione del proprietario circa l'utilità economica o l'adeguatezza della destinazione impressa.
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