Ordinanza n. 423/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per la gestione del canile rifugio e sanitario comunale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'esclusione disposta dal RUP, chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 8.3 del disciplinare, che richiedeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno due servizi analoghi, consistenti nella gestione di canili comunali, sanitari e rifugi, della durata di tre anni. La ricorrente sosteneva che la durata triennale potesse essere considerata complessivamente e cumulativamente con riferimento ai servizi svolti e lamentava, inoltre, la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Deduceva infine, secondo quanto esaminato in sede cautelare, la sproporzione o illogicità del requisito previsto dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti e nei limiti della cognizione sommaria, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'art. 8.3 del disciplinare imponesse il possesso di almeno due servizi analoghi sia per tipologia di prestazioni sia per durata triennale. Dalla formulazione letterale della clausola non è stato possibile ricavare che la durata di tre anni fosse un dato complessivo e cumulativo riferibile alla sommatoria di periodi più brevi; la possibilità di frazionamento riguardava soltanto le tipologie di prestazioni, che potevano risultare da un unico contratto o da contratti diversi. È stata respinta anche la censura relativa al soccorso istruttorio, poiché la ricorrente risultava priva ab origine del requisito speciale di capacità tecnica e professionale: il soccorso istruttorio può emendare carenze o irregolarità documentali relative ai requisiti generali, ma non supplire al mancato possesso dei requisiti speciali. Il requisito non è apparso prima facie sproporzionato o illogico, considerata la durata quinquennale del servizio da affidare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 12 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 8.3 del Disciplinare di Gara
«Avere eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della gara almeno 2 servizi analoghi a quello in affidamento (gestione di canili comunali, sanitari e rifugi della durata di anni 3). Per servizi analoghi si intendono i servizi contenenti le stesse prestazioni comprese nel presente appalto, desumibili dai relativi contratti. Le tipologie di prestazioni richieste possono essere presenti in un unico contratto e in contratti diversi»
La clausola è stata interpretata prima facie nel senso che ciascuno dei due servizi analoghi deve presentare le prestazioni richieste e la durata triennale; il frazionamento ammesso riguarda le tipologie di prestazioni tra contratti diversi, non la durata complessiva dei servizi.
art. 90 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa del provvedimento di esclusione, senza ulteriore interpretazione specifica nell'ordinanza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus di fondatezza e ha rigettato l'istanza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede l'esecuzione di almeno due servizi analoghi di una determinata tipologia e durata, la durata prescritta si riferisce, salvo diversa formulazione chiara della clausola, a ciascun servizio richiesto e non può essere ricostruita mediante cumulo di periodi più brevi.
- Se il disciplinare ammette che le tipologie di prestazioni siano presenti in un unico contratto o in contratti diversi, tale previsione consente il frazionamento delle prestazioni, ma non implica di per sé il frazionamento o il cumulo della durata minima richiesta.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare il mancato possesso ab origine di un requisito speciale di capacità tecnica e professionale, poiché tale istituto non consente di acquisire successivamente un requisito sostanziale di partecipazione mancante alla scadenza prevista.
- La previsione di un requisito di esperienza triennale per una gara avente a oggetto un servizio quinquennale non appare, prima facie, sproporzionata o illogica in ragione della correlazione tra esperienza richiesta e durata dell'affidamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →