Sentenza del 05/04/2017 n. 8766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della CTR Emilia-Romagna che avevano confermato gli avvisi di accertamento relativi a maggiori IRAP e IVA per la società e a maggiori IRPEF per i soci, derivanti dall'imputazione pro quota del maggior reddito societario. Gli accertamenti si fondavano sull'utilizzo di fatture ritenute fittizie emesse dall'impresa G.R. di G.M. I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la mancata riunione dei procedimenti e la violazione del litisconsorzio necessario, l'insufficiente motivazione degli avvisi, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, la valutazione delle prove e l'indeducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ritenendo che, pur essendo stati formalmente trattati separatamente, i giudizi relativi alla società e ai soci fossero stati esaminati in modo sostanzialmente unitario, nella stessa sede, nelle medesime udienze, con lo stesso difensore e con decisioni coordinate. Ha quindi escluso la nullità per violazione del litisconsorzio necessario. I motivi della società sono stati dichiarati inammissibili per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c., non essendo stati formulati i necessari quesiti di diritto e il momento di sintesi. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo dei soci relativo alla motivazione per relationem, sia per la medesima carenza formale sia perché, divenuto definitivo l'accertamento societario, era venuto meno il loro interesse alla censura. Tutti i ricorsi sono stati respinti e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 5 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
L'accertamento del reddito di una società di persone si riflette automaticamente sul reddito da partecipazione imputato ai soci, determinando una stretta connessione processuale tra società e soci.
Art. 274 c.p.c.
Consente la riunione di procedimenti connessi; la Corte lo ha applicato per ricondurre a un'unica trattazione ricorsi riguardanti la società e i suoi soci.
Artt. 110 e 111 c.p.c.
I ricorrenti li avevano invocati per contestare la mancata riunione dei giudizi e la violazione del litisconsorzio necessario, ma la Corte ha ritenuto salvaguardato il contraddittorio mediante la trattazione sostanzialmente unitaria.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica, quando non vi sia concreto pregiudizio difensivo, la riunione in cassazione invece della regressione del procedimento al giudice di merito.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le violazioni di legge e di un momento di sintesi per i vizi motivazionali. La mancata osservanza di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; tuttavia, la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo è risultato inammissibile per difetto del quesito di diritto.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova, ma la censura sulla sua violazione è stata dichiarata inammissibile per il mancato rispetto dei requisiti processuali previsti dall'art. 366-bis c.p.c.
Artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 e 56 D.P.R. n. 633/1972
Riguardano la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA; le relative contestazioni non sono state esaminate nel merito per inammissibilità del ricorso.
Art. 75, comma 6, TUIR
La società lo aveva invocato per sostenere la deducibilità dei costi, ma la Corte non ha esaminato la questione sostanziale poiché il motivo era inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione; tali motivi devono essere formulati secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
Articoli 6 e 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Sono richiamati a sostegno del diritto a un processo equo ed entro una durata ragionevole, evitando formalismi o regressioni processuali privi di concreta utilità quando il contraddittorio sia stato sostanzialmente rispettato.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, società e soci sono normalmente parti di una controversia inscindibile e devono essere considerati unitariamente.
- La mancata riunione formale dei procedimenti non comporta necessariamente la nullità se i giudizi sono stati trattati nella stessa sede, nelle medesime udienze, con difese coordinate e decisioni sostanzialmente unitarie, senza concreto pregiudizio per il contraddittorio.
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità è essenziale: una censura potenzialmente fondata può essere dichiarata inammissibile se non contiene una specifica e autonoma formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi, quando richiesti dalla disciplina applicabile.
- L'accertamento definitivo del maggior reddito della società costituisce il presupposto dell'imposizione ai soci; una volta consolidato tale accertamento, possono venir meno l'interesse e l'utilità di censure dei soci fondate soltanto su aspetti processuali della decisione loro relativa.
- In presenza di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su elementi presuntivi, purché complessivamente gravi, precisi e concordanti; il contribuente deve contestare puntualmente tali elementi e fornire prova dell'effettività delle operazioni.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il contenzioso è stato deciso in applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo dopo la proposizione del ricorso.
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