Sentenza del 03/07/2017 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Varese
Dichiarazioni di emersione - Contitolarità - Effetti dello scudo - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia delle dichiarazioni di emersione relativamente ad attività detenute in contitolarità da più soggetti. Il ricorrente sosteneva che lo scudo fiscale dovesse inibire i poteri di accertamento anche nei suoi confronti per le somme emerse. La questione centrale era se fosse sufficiente la dichiarazione presentata da uno solo dei contitolari oppure se ciascun soggetto dovesse presentare una propria dichiarazione riservata e versare le imposte per la quota di competenza. È stato inoltre considerato se gli effetti dello scudo potessero estendersi a soggetti diversi dal dichiarante quando questi avessero costituito il tramite delle violazioni tributarie o delle violazioni degli obblighi di monitoraggio.
La decisione
La legittimità dello scudo fiscale è stata riconosciuta. Le dichiarazioni di emersione impediscono all'Amministrazione finanziaria di esercitare i poteri di accertamento relativamente alle somme effettivamente oggetto di emersione. In caso di contitolarità, tuttavia, l'effetto protettivo si perfeziona per ciascun interessato solo mediante la presentazione della dichiarazione riservata riferita alla propria quota e il versamento delle imposte dovute. Lo scudo può comunque produrre effetti anche verso soggetti diversi dall'effettivo dichiarante quando tali soggetti siano stati il tramite delle violazioni fiscali o delle violazioni della disciplina sul monitoraggio.
Norme richiamate
Disciplina dello scudo fiscale e delle dichiarazioni di emersione
Le dichiarazioni di emersione inibiscono i poteri di accertamento relativamente alle somme scudate.
La dichiarazione di emersione, accompagnata dagli adempimenti previsti, limita i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria sulle attività e somme regolarizzate.
Disciplina fiscale delle attività detenute in comunione
La dichiarazione riservata deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota di propria competenza e con il versamento delle imposte.
La contitolarità impone a ogni soggetto di regolarizzare autonomamente la propria quota; la dichiarazione di un solo contitolare non produce automaticamente effetti per le quote altrui.
Norme sul monitoraggio fiscale
Gli effetti dello scudo si estendono anche a soggetti diversi dall'effettivo scudante qualora detti soggetti siano stati il tramite attraverso i quali lo scudante abbia realizzato violazioni alla disciplina tributaria o abbia ottenuto disponibilità delle somme in violazione delle norme di monitoraggio.
La protezione può estendersi al soggetto interposto o utilizzato come tramite, quando la sua posizione sia strettamente strumentale alla violazione commessa dallo scudante e alle somme regolarizzate.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale produce effetti protettivi solo sulle somme effettivamente dichiarate e regolarizzate secondo le modalità previste dalla legge.
- In presenza di contitolarità, ogni soggetto deve normalmente presentare una propria dichiarazione per la quota posseduta e versare le relative imposte; non è sufficiente, di regola, la dichiarazione di un solo contitolare.
- L'Amministrazione finanziaria non può esercitare accertamenti sulle somme validamente coperte dallo scudo, ma può continuare a verificare importi, quote o attività non emersi.
- Gli effetti dello scudo possono estendersi a soggetti formalmente diversi dal dichiarante quando questi siano stati meri tramite o soggetti interposti nell'attuazione della violazione tributaria o della violazione degli obblighi di monitoraggio.
- La tutela deve essere valutata distinguendo tra il soggetto che ha formalmente effettuato l'emersione, gli eventuali contitolari e i soggetti interposti, verificando per ciascuno la quota regolarizzata e il rispetto degli adempimenti fiscali.
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