Sentenza del 10/12/2018 n. 1906 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Legittimità della notifica dei provvedimenti oggetto diimpugnazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della notifica del provvedimento impugnato, costituito da un preavviso di iscrizione ipotecaria. Il ricorrente contestava, in sostanza, la validità della notificazione dell'atto. La decisione ha ritenuto che l'impugnazione ritualmente proposta dimostrasse il raggiungimento dello scopo della notifica, poiché il destinatario aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento e aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
La decisione
La contestazione relativa alla notifica è stata ritenuta infondata o comunque superata dall'avvenuta impugnazione dell'atto. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato considerato legittimamente entrato nella sfera di conoscenza del destinatario ai fini della trattazione nel merito della pretesa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. Dal testo disponibile non risultano ulteriori statuizioni sul merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali
Un vizio formale della notificazione non determina necessariamente l'invalidità dell'atto quando il destinatario lo ha comunque conosciuto e lo ha impugnato tempestivamente o ritualmente, dimostrando di aver potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- L'impugnazione rituale di un atto può sanare il vizio della sua notificazione quando dimostra che l'atto è stato effettivamente conosciuto dal destinatario e ha raggiunto lo scopo cui la notifica è diretta.
- La contestazione della notifica non è normalmente sufficiente, da sola, a ottenere l'annullamento dell'atto se il destinatario ha avuto concreta possibilità di difendersi nel procedimento.
- La sanatoria riguarda il profilo della notificazione e non implica necessariamente che la pretesa sostanziale contenuta nell'atto sia fondata: il merito può e deve essere esaminato separatamente.
- In casi analoghi occorre verificare sia la tempestività e ritualità dell'impugnazione sia l'effettiva conoscenza dell'atto, distinguendo i vizi formali della notifica dai vizi sostanziali dell'atto o della pretesa.
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