Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 2338 del 13 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202604372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 2338 del 13 aprile 2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il pregiudizio allegato consisteva nel rischio di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con possibile insorgenza di controversie relative al rimborso delle somme. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, senza definire l’appello nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i concorrenti presupposti cautelari previsti dall’art. 55 c.p.a., poiché il pregiudizio dedotto aveva natura economica ed era costituito dal rischio di risoluzione del contratto preliminare di compravendita e dalle conseguenti controversie sul rimborso. Tale pregiudizio è stato giudicato eventualmente ristorabile all’esito del giudizio di merito e, pertanto, privo dei caratteri della gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; il danno meramente economico e ristorabile all’esito del merito non integra tale requisito.

Massime di principio

  • In sede di appello, la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza presuppone la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre agli ulteriori presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo.
  • Il pregiudizio avente esclusiva natura economica, connesso al rischio di risoluzione di un contratto preliminare e a eventuali controversie restitutorie o di rimborso, non è grave e irreparabile quando possa essere ristorato all’esito del giudizio di merito.
  • La tutela cautelare non può essere accordata quando il danno dedotto sia suscettibile di integrale o adeguata riparazione mediante il successivo riconoscimento patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.