Sentenza del 23/12/2015 n. 25877 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 21.584,11 relativa all'imposta di successione dovuta per la morte del padre, sostenendo, tra l'altro, la carenza di motivazione della cartella e l'omessa notificazione dell'avviso di liquidazione. La CTP aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione. L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la decisione soltanto nei confronti del contribuente e non anche del concessionario della riscossione. La CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia ha contestato tale decisione, sostenendo che, trattandosi di causa scindibile e non di litisconsorzio necessario, la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, anziché dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR, ritenendo errata la declaratoria diretta di inammissibilità dell'appello: il giudice avrebbe dovuto disporre previamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, destinatario della censura relativa alla motivazione della cartella. La causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare il merito nel contraddittorio di tutte le parti e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado
La disposizione non elimina la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili e non consente di dichiarare automaticamente inammissibile l'appello non notificato a tutte le parti. Quando il contraddittorio può essere integrato, il giudice deve prima ordinare tale integrazione.
Codice di procedura civile, art. 331
Integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili
Applicabile al processo tributario in quanto compatibile, impone al giudice di ordinare la chiamata della parte pretermessa quando la sua partecipazione al giudizio di impugnazione è necessaria, invece di dichiarare immediatamente l'impugnazione inammissibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili
Giustifica l'applicazione delle regole del codice di procedura civile sull'integrazione del contraddittorio al processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 332
Richiamato dall'Agenzia insieme all'art. 331 per sostenere l'applicazione delle regole ordinarie sulle impugnazioni e sulla partecipazione delle parti nel giudizio di appello.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Richiamato dall'Agenzia per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso, una decisione della Corte direttamente nel merito; la Corte ha invece disposto il rinvio alla CTR.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
È stato utilizzato dalla Corte per riconoscere l'interesse dell'Agenzia a ottenere la corretta applicazione dell'art. 331 c.p.c. nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il fatto che l'appello debba essere proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione quando una parte sia stata omessa.
- Occorre distinguere tra litisconsorzio necessario, cause inscindibili e cause scindibili. La verifica della natura del rapporto processuale è preliminare alla decisione sull'ammissibilità dell'appello.
- Quando la partecipazione della parte omessa è necessaria nel giudizio di impugnazione, il giudice deve normalmente ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., invece di dichiarare subito l'appello inammissibile.
- In una controversia riguardante sia l'Amministrazione finanziaria sia il concessionario della riscossione, la parte destinataria della specifica contestazione deve essere coinvolta nel giudizio di impugnazione, soprattutto se la censura riguarda la formazione o la motivazione della cartella.
- La cassazione di una pronuncia processuale di inammissibilità non determina necessariamente la vittoria definitiva sul merito: la causa può essere rinviata al giudice di merito per una nuova decisione dopo la regolarizzazione del contraddittorio.
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