Ordinanza n. 148/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del “provvedimento nr.-OMISSIS- del Questore di Napoli, recante ammonimento ai sensi dell'art. 3 del D.L. 14.08.2013, convertito in legge del 15.10.2013 nr.119, del “processo verbale” redatto il giorno 03.11.2025 dalla Questura di Potenza e di ogni altro atto e provvedimento, anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli recante ammonimento ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013, nonché processo verbale della Questura di Potenza e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ammonimento questorile adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, unitamente al processo verbale redatto dalla Questura di Potenza e agli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo emerge che è stata denunciata, quale profilo di illegittimità, l’omissione delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo relativo alla verifica delle condotte persecutorie attribuite al ricorrente. Il procedimento amministrativo risultava inoltre collegato a un procedimento penale instaurato a latere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ammonimento impugnato. Ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Quanto al periculum in mora, ha considerato prevalente l’interesse del ricorrente alla stabilità della posizione lavorativa, anche in ragione della sua ormai intervenuta residenza in una località molto distante dal Comune di residenza della controinteressata. In vista della trattazione del merito, il Collegio ha disposto un’istruttoria, ordinando al Questore di Napoli di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, tutti gli atti e documenti presupposti del provvedimento, con particolare riferimento all’istruttoria sulle condotte persecutorie, nonché una relazione contenente le informazioni note alla Questura in merito al procedimento penale connesso. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Disciplina l’ammonimento del Questore in relazione alle condotte persecutorie.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta e concessa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento finalizzato all’adozione dell’ammonimento del Questore devono essere rispettate le garanzie partecipative; la loro omissione può integrare un apprezzabile fumus boni iuris ai fini della sospensione cautelare dell’atto.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio alla stabilità della posizione lavorativa del destinatario di un provvedimento amministrativo di ammonimento può prevalere sull’interesse pubblico alla sua immediata efficacia, ove le circostanze concrete rendano adeguato il bilanciamento in favore del privato.
- Quando la verifica cautelare della legittimità di un ammonimento richiede la conoscenza dell’istruttoria sulle condotte persecutorie contestate, il giudice amministrativo può ordinare all’autorità procedente il deposito degli atti presupposti e di una relazione informativa anche sul procedimento penale collegato.
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