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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1359

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1359 della Commissione del 27 luglio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Normativa europea32022R1359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi, modificando gli allegati del regolamento (CE) n. 2368/2002. In particolare, recepisce l’ammissione di Kirghizistan, Mozambico e Qatar tra i partecipanti al sistema e aggiorna numerosi indirizzi delle autorità competenti. Per gli operatori non cambia la struttura degli obblighi, ma vengono aggiornati i riferimenti amministrativi essenziali per importazioni, esportazioni e rilascio dei certificati.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2368/2002 per aggiornare l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley, le autorità competenti e i relativi indirizzi per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema di certificazione del processo di Kimberley nell’Unione europea, con effetti per gli operatori e le autorità coinvolti nell’importazione, esportazione e controllo dei diamanti grezzi. Riguarda in particolare gli Stati membri e le autorità comunitarie competenti, nonché i partecipanti al processo di Kimberley elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 2368/2002. L’intervento è territoriale limitato all’UE, ma incide sui rapporti con i partecipanti internazionali al sistema PK; per il Regno Unito è espressamente richiamata la clausola relativa all’Irlanda del Nord. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna gli allegati tecnici con nuovi partecipanti e recapiti delle autorità.

Modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul sistema di certificazione del processo di Kimberley

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1359 della Commissione interviene sul regime UE relativo al commercio internazionale di diamanti grezzi, limitatamente all’aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 2368/2002. La finalità è adeguare l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e aggiornare le autorità competenti e i relativi recapiti amministrativi.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 2368/2002, in particolare sull’articolo 19, paragrafo 3, e sull’articolo 20. Nei considerando si chiarisce che l’allegato II del regolamento base contiene l’elenco dei partecipanti al sistema PK e delle rispettive autorità competenti, mentre l’allegato III elenca le autorità comunitarie. La Commissione rileva inoltre che, alla diciassettesima riunione plenaria del processo di Kimberley tenutasi a Mosca nel novembre 2021, è stata concordata l’ammissione di Kirghizistan, Mozambico e Qatar.

Oggetto delle modifiche

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale di due allegati del regolamento base:

  • l’allegato II, con il nuovo elenco dei partecipanti al sistema di certificazione PK e delle loro autorità competenti;
  • l’allegato III, con l’elenco aggiornato delle autorità competenti degli Stati membri.

Le modifiche hanno natura essenzialmente tecnica e amministrativa, ma sono rilevanti per gli operatori del settore e per le autorità doganali e di controllo, poiché incidono sui riferimenti da utilizzare per le procedure di importazione, esportazione e certificazione dei diamanti grezzi.

Aggiornamento dell’elenco dei partecipanti al sistema PK

Nel nuovo allegato II sono elencati i partecipanti al processo di Kimberley e le rispettive autorità competenti. Tra i partecipanti espressamente richiamati figurano, oltre a numerosi altri Stati e territori doganali separati, anche:

  • Kirghizistan;
  • Mozambico;
  • Qatar.

Per ciascun partecipante sono indicati gli uffici o ministeri di riferimento, con gli indirizzi aggiornati. Il testo include anche le articolazioni competenti per importazione ed esportazione quando previste dall’ordinamento del partecipante.

Autorità competenti degli Stati membri

Nel nuovo allegato III sono elencate le autorità competenti degli Stati membri ai fini degli articoli 2 e 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002. Per alcuni Stati membri sono specificate anche le autorità incaricate dei controlli sulle importazioni e sulle esportazioni di diamanti grezzi e del rilascio dei certificati comunitari.

Il testo evidenzia in particolare le competenze nazionali di Belgio, Cechia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Romania, con indicazione di uffici, funzioni, indirizzi, numeri di telefono ed e-mail. Per Germania e Italia, ad esempio, sono distinti l’ufficio operativo per i controlli e l’autorità competente per gli obblighi informativi verso la Commissione.

Regime temporale ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Nota specifica sul Regno Unito

Tra le note dell’allegato è richiamata l’applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Questa precisazione è riportata come nota tecnica nell’elenco dei partecipanti.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo dell’allegato I del regolamento di esecuzione e sostituisce l’allegato III con il testo dell’allegato II. Gli aggiornamenti riguardano l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione PK e l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri.

Nuovi partecipanti al processo di Kimberley

I considerando indicano che, in occasione della diciassettesima riunione plenaria del processo di Kimberley tenutasi a Mosca nel novembre 2021, i partecipanti hanno convenuto di ammettere Kirghizistan, Mozambico e Qatar al sistema di certificazione PK. Tali modifiche sono recepite nell’allegato II aggiornato.

Aggiornamento delle autorità competenti e degli indirizzi

Sono aggiornati gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al sistema PK, nonché delle autorità comunitarie competenti di cui all’allegato III. Per alcuni Stati membri sono specificate le autorità responsabili dei controlli di importazione/esportazione e del rilascio dei certificati comunitari.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledoganematerie primeregimi sanzionatori internazionali

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