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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1317

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

Normativa europea32022R1317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento consente agli Stati membri, in via eccezionale, di derogare per il solo anno di domanda 2023 all'applicazione della BCAA 7 e del primo requisito della BCAA 8, al fine di aumentare la disponibilità di superfici coltivabili in un contesto di crisi della sicurezza alimentare globale legata all'invasione russa dell'Ucraina. La deroga è circoscritta e accompagnata da limiti specifici: le superfici rese disponibili non possono essere destinate a granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida, e gli Stati membri devono promuovere colture alimentari e misure a favore di biodiversità e suolo. È inoltre previsto un obbligo di notifica alla Commissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore e di valutazione degli effetti nella relazione annuale da presentare entro il 15 febbraio 2024.

Deroghe temporanee, per l'anno di domanda 2023, all'applicazione delle norme BCAA 7 e del primo requisito della BCAA 8 del regolamento (UE) 2021/2115, in funzione della sicurezza alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che possono decidere se avvalersi o meno delle deroghe autorizzate, e indirettamente agli agricoltori beneficiari dei piani strategici della PAC. Riguarda esclusivamente l'anno di domanda 2023 e soltanto le norme BCAA 7 (rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse) e BCAA 8, primo requisito, come definite nei rispettivi piani strategici della PAC. Restano fermi gli altri requisiti della BCAA 8 e le condizioni di base per regimi ecologici e interventi agro-climatico-ambientali; le decisioni nazionali non sono soggette ad approvazione della Commissione ma devono essere notificate e inserite nei piani strategici secondo le modalità previste.

Deroghe temporanee alle norme BCAA 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

Il regolamento nasce in un contesto di forte tensione sui mercati agricoli e sulla sicurezza alimentare mondiale conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La Commissione ritiene necessario preservare, in via eccezionale e limitata nel tempo, il potenziale produttivo agricolo dell'Unione, attenuando l'impatto immediato delle norme ambientali sulla disponibilità di seminativi, senza compromettere gli obiettivi di medio-lungo periodo del Green Deal, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità.

Ambito della deroga

La deroga riguarda esclusivamente l'anno di domanda 2023 e può essere adottata dagli Stati membri con riferimento a una o entrambe le seguenti norme di condizionalità rafforzata previste dall'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115:

  • BCAA 7: rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse;
  • BCAA 8, primo requisito: percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

La facoltà è lasciata agli Stati membri, che possono decidere secondo quanto definito nei rispettivi piani strategici della PAC. La norma non modifica, invece, gli altri requisiti della BCAA 8, che restano pienamente applicabili nel 2023.

Finalità e ragioni della misura

La Commissione evidenzia che sia la BCAA 7 sia il primo requisito della BCAA 8 incidono direttamente sull'uso dei seminativi e quindi sulle scelte produttive degli agricoltori. La deroga è introdotta per consentire, nel breve termine, un maggiore utilizzo dei seminativi per la produzione alimentare, in un contesto di incertezza sull'approvvigionamento mondiale di alimenti e di aumento dei costi dei fattori produttivi, pur cercando di contenere gli effetti negativi su ambiente, biodiversità e cambiamenti climatici.

Contenuto della deroga e limiti operativi

La deroga al primo requisito della BCAA 8 è accompagnata da limitazioni precise:

  • si applica solo ai terreni lasciati a riposo, non agli altri elementi non produttivi;
  • le superfici rese disponibili non possono essere destinate a granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida;
  • gli Stati membri devono promuovere la coltivazione di colture destinate alla produzione alimentare;
  • gli Stati membri devono inoltre promuovere i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali dei rispettivi piani strategici della PAC orientati al miglioramento della biodiversità in azienda e alla conservazione del potenziale del suolo.

Resta espressamente ferma l'applicazione degli altri tre requisiti della BCAA 8, compreso il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, a tutela dell'obiettivo di biodiversità della norma.

Effetti sulle condizioni di base di eco-schemi e impegni ambientali

Il regolamento chiarisce che l'esercizio della deroga non modifica le condizioni di base applicabili ai regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, né agli impegni agro-climatico-ambientali e ad altri impegni di gestione di cui all'articolo 70 dello stesso regolamento, limitatamente alla BCAA 7 e al primo requisito della BCAA 8. In altri termini, le condizioni di base restano invariate e continuano a operare ai fini dell'accesso al sostegno, anche se lo Stato membro si avvale della deroga.

Notifica, integrazione nei piani strategici e assenza di approvazione preventiva

Gli Stati membri che intendono utilizzare la deroga devono notificare alla Commissione la decisione adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, tramite il sistema informatico messo a disposizione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Le decisioni devono poi essere integrate nella sezione 3.10 dei piani strategici della PAC, in occasione della ripresentazione del piano ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, oppure con la prima richiesta di modifica ai sensi dell'articolo 119.

La Commissione precisa che tali decisioni non sono soggette ad approvazione preventiva, né nell'ambito della ripresentazione del piano né nell'ambito della modifica.

Monitoraggio ex post e relazione annuale

Per consentire una verifica degli effetti della misura, gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono inserire nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da trasmettere entro il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, una valutazione dell'impatto delle deroghe su:

  • sicurezza alimentare mondiale;
  • tutela dell'ambiente;
  • lotta ai cambiamenti climatici.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua efficacia è strettamente limitata all'anno di domanda 2023 e non incide, per espressa volontà del legislatore europeo, sulla disciplina applicabile negli anni successivi.

Disposizioni principali

Deroga nazionale facoltativa alla BCAA 7 e al primo requisito della BCAA 8

Per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della BCAA 7 e del primo requisito della BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, come definiti nei rispettivi piani strategici della PAC.

Limiti sostanziali alla deroga sulla BCAA 8

La deroga al primo requisito della BCAA 8 si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi. Le superfici di seminativi non destinate a superfici non produttive per effetto della deroga non possono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

Promozione di produzioni alimentari e misure ambientali

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono promuovere la coltivazione di colture destinate alla produzione alimentare e favorire i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali previsti nei piani strategici della PAC, con obiettivi di miglioramento della biodiversità in azienda e di preservazione del potenziale del suolo.

Invarianza delle condizioni di base per eco-schemi e impegni ambientali

Per l'anno di domanda 2023, le condizioni di base previste dall'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e dall'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, limitatamente alla BCAA 7 e al primo requisito della BCAA 8, restano invariate anche se lo Stato membro adotta la deroga.

Notifica alla Commissione e integrazione nei piani strategici

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono notificare la decisione alla Commissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore, tramite il sistema informatico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. La decisione va poi inserita nella sezione 3.10 relativa a condizionalità e norma BCAA del piano strategico della PAC, in occasione della ripresentazione ex articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, o della prima modifica ex articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.

Assenza di approvazione preventiva della Commissione

Le decisioni nazionali di avvalersi delle deroghe non sono soggette all'approvazione della Commissione prevista, rispettivamente, dall'articolo 118, paragrafo 6, e dall'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.

Monitoraggio e relazione annuale

Gli Stati membri che utilizzano una delle deroghe devono includere nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da trasmettere entro il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, una valutazione degli effetti sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile solo all'anno di domanda 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecondizionalitàambientebiodiversitàsicurezza alimentare

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