Cassazione Penale, Sentenza n. 13553/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per porto di un coltello (art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110) sostenendo: 1) vizio di motivazione per non aver valorizzato la giustificazione fornita ai Carabinieri (aveva il coltello per lavoro nei campi); 2) violazione di legge per mancata applicazione della scriminante/scriminante speciale riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa (richiamando l'art. 59 c.p.); 3) mancata o insufficiente pronuncia sull'applicazione dell'attenuante di lieve entità prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. 110/75, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e in parte inammissibile: 1) il primo motivo è inammissibile perché si limita a chiedere la rivalutazione delle emergenze probatorie (vietata in sede di legittimità); la motivazione di merito è ritenuta logica e coerente (tipo di coltello non compatibile con lavoro agricolo, collocazione sotto il sedile, coltello pulito). 2) il secondo motivo è inammissibile perché la questione di violazione dell'art. 59 c.p. non era stata dedotta in appello e quindi è preclusa (art. 606, comma 3 c.p.p.). 3) il terzo motivo è infondato o inammissibile: la Corte d'appello aveva motivato il rifiuto dell'attenuante di lieve entità richiamando gli stessi elementi che escludevano la non punibilità; la censura sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale è generica e aspecifica e, inoltre, la sospensione condizionale non era stata devoluta al giudice d'appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il provvedimento impugnato confermato; seguono le conseguenze di condanna per spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
menzionata la disciplina del porto e delle cause speciali relative all'arma/strumento
Articolo contestato come fattispecie di reato; il terzo comma (attenuante per lieve entità) è stato preso in esame e ritenuto non applicabile alla fattispecie per la gravità/contesto del fatto
Invocato dal ricorrente come riferimento alla scriminante/giustificato motivo in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa; la Corte ha rilevato che tale censura non era stata sollevata in appello e quindi è inammissibile in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 192, commi 1 e 2
"il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati"; "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti"
La Corte ha applicato il principio che la valutazione delle prove e la motivazione del giudice del merito sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del controllo logico-giuridico della motivazione, non con una rivalutazione delle prove
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3 (ultimo periodo)
"il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"
Principio procedurale per cui questioni di diritto non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; motivo dichiarato inammissibile per questa ragione
Richiamato nella sentenza di merito come riferimento alla causa di non punibilità; la Corte di appello ha escluso la non punibilità sulla base della personalità del soggetto, modalità di occultamento e lunghezza dell'arma
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limiti di deduzione dei motivi in Cassazione (il ricorso è stato articolato nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att.)
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede le conseguenze per la decisione di rigetto del ricorso, ossia la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: se la motivazione del giudice del merito è logicamente coerente, il ricorso che richiede una diversa valutazione probatoria è inammissibile.
- Questioni di diritto o di fatto non sollevate in appello sono, di regola, inammissibili in Cassazione per violazione dell'art. 606 c.p.p.; è quindi essenziale dedurre tutte le censure già in sede di appello.
- Motivi formulati in modo generico o meramente assertivo (senza articolazione argomentativa) sono inammissibili per aspecificità; le doglianze devono contenere un percorso logico-giuridico critico della motivazione impugnata.
- Quando si invoca una giustificazione per il porto di un utensile/arma (es. per lavoro), il giudice valuta elementi oggettivi di riscontro (tipo di strumento, collocazione, segni di uso) e non solo la dichiarazione dell'interessato; quindi è utile produrre prove documentali o testimoniali sulla compatibilità dell'arma con l'attività lavorativa.
- La richiesta di attenuanti o di benefici (attenuanti generiche, lieve entità, sospensione condizionale) deve essere formulata e sviluppata già in appello, e la decisione del merito in merito a tali benefici è sindacabile in Cassazione solo nelle forme del controllo di legittimità sulla motivazione.
- Per ottenere che una scriminante o una causa di non punibilità venga valutata favorevolmente è necessario far emergere elementi concreti e compatibili con la dichiarazione (es. attrezzi agricoli coerenti, segni di uso, collocazione compatibile), altrimenti la sola affermazione non basta.
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