Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34380/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza dell’11 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado in una fattispecie di evasione. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, ha contestato la valutazione del dolo e le conclusioni relative al ritardo nel rientro: la Corte territoriale aveva rilevato che non erano state provate le ragioni del ritardo e che le dichiarazioni rese sul punto erano contraddittorie. Ha inoltre dedotto l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il testo non specifica la durata esatta dell’assenza né la pena inflitta; riferisce che l’assenza fu considerevole e che l’imputato utilizzò un’autovettura priva di copertura assicurativa e guidò senza patente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero censure di merito già adeguatamente esaminate e respinte con motivazione logica, non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che l’evasione contestata richiede dolo generico, consistente nella consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione, e che i motivi dell’allontanamento non escludono tale elemento. Quanto alla particolare tenuità, la motivazione di primo grado, integralmente richiamata in appello nel quadro di una doppia conforme, aveva indicato come ostative le modalità della condotta: considerevole durata dell’assenza, uso di un veicolo non assicurato e guida senza patente; non occorreva esaminare tutti i criteri di valutazione, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. La doglianza sulle attenuanti generiche è stata respinta perché l’appello conteneva deduzioni generiche e non erano stati individuati significativi elementi attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.

    L’evasione mediante allontanamento dal luogo autorizzato richiede la consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione; le ragioni che hanno determinato la condotta non escludono il dolo generico.

  • art. 131-bis c.p.

    ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    La valutazione della particolare tenuità deve riferirsi ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti, senza esaminarli tutti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. orientano il giudizio sulla tenuità dell’offesa; non è indispensabile analizzare ogni elemento, purché siano indicati quelli decisivi.

Massime di principio

  • L’evasione commessa da chi è agli arresti domiciliari e si allontana dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di allontanarsi senza la necessaria autorizzazione; i motivi dell’allontanamento non escludono tale elemento soggettivo.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi previsti, se indica quelli che reputa rilevanti per la decisione.
  • In presenza di una doppia conforme, la motivazione della decisione di primo grado, se integralmente richiamata dalla sentenza d’appello, può concorrere a fondare la decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non sono consentite censure che ripropongono valutazioni di fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e sorrette da motivazione logica.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.