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Sentenza

Sentenza del 27/11/2018 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Tassazione rendimenti maturati dai "vecchi iscritti" a Fondo Pensioni - art. 2697 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha sostenuto che la prestazione ricevuta nel maggio 2008 non fosse riferibile al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, ma ai rendimenti e agli accantonamenti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Di conseguenza, la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata escludendo i rendimenti maturati dal 1° gennaio 2001. Ha inoltre contestato il CUD rilasciato dal sostituto d'imposta e la conseguente ritenuta, ritenendoli errati. La questione probatoria è stata valutata anche alla luce dell'art. 2697 c.c., relativo all'onere della prova.

La decisione

La CTR ha accolto la ricostruzione del contribuente, ritenendo probanti la dichiarazione del Fondo Pensione del 5 marzo 2009, contenente il dettaglio della natura degli importi erogati e da erogare, e i bilanci depositati. Ha quindi considerato dimostrato che la somma erogata nel maggio 2008 derivava dal montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e non da quello maturato anteriormente al 31 dicembre 2000. Ne consegue che il CUD e la ritenuta operata dal sostituto d'imposta erano errati e che la tassazione doveva essere ricalcolata escludendo i rendimenti successivi al 1° gennaio 2001.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    Il contribuente deve dimostrare i fatti posti a fondamento della richiesta di una diversa tassazione. Nel caso esaminato, tale onere è stato assolto mediante la documentazione del Fondo Pensione e i bilanci, ritenuti idonei a ricostruire la provenienza temporale delle somme.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale dei cosiddetti vecchi iscritti ai fondi pensione, la corretta tassazione dipende dalla precisa individuazione del periodo in cui sono maturati capitale e rendimenti.
  • I rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 possono concorrere alla base imponibile lorda, mentre i rendimenti riferibili al montante maturato dal 1° gennaio 2001 devono essere sottratti secondo il criterio applicabile al caso.
  • Il CUD e la ritenuta del sostituto d'imposta non sono necessariamente decisivi se il contribuente dimostra, con documenti del fondo e dati contabili, una diversa composizione temporale della prestazione.
  • In caso di contestazione, è essenziale produrre una certificazione del fondo che distingua capitale, rendimenti e periodi di maturazione, oltre ai bilanci o ad altra documentazione contabile verificabile.
  • L'onere della prova grava sul contribuente che chiede una tassazione diversa, ma può essere assolto anche tramite documentazione formata o conservata dal fondo pensione, se sufficientemente dettagliata e coerente.

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