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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 27792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto all'Agenzia delle Dogane il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, sostenendo che il tributo fosse contrario alla normativa unionale, in particolare alla Direttiva 2008/118/CE. Dopo il diniego dell'Amministrazione, la società aveva impugnato il provvedimento ottenendo ragione nei primi due gradi di giudizio. L'Agenzia ha contestato, in via principale, la legittimazione della società a chiedere direttamente il rimborso all'Erario, sostenendo che il soggetto legittimato fosse esclusivamente il fornitore, cioè il soggetto passivo dell'accisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha affermato che il rapporto tributario relativo all'accisa intercorre tra il fornitore, quale soggetto passivo, e l'Amministrazione finanziaria, mentre il rapporto tra fornitore e consumatore finale è di natura civilistica. Pertanto, il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'imposta non può chiedere direttamente il rimborso all'Erario, salvo il caso eccezionale in cui dimostri che l'azione contro il fornitore sia eccessivamente gravosa o praticamente impossibile, ad esempio per insolvenza del fornitore. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese sono state compensate per tutte le fasi di giudizio.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 511 del 1988, articolo 6, comma 1, lettera e), convertito dalla Legge n. 20 del 1989

    Prevedeva l'addizionale provinciale sull'energia elettrica oggetto della richiesta di rimborso; la disposizione è stata successivamente abrogata.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 2

    È stata invocata dalla società per sostenere l'incompatibilità dell'addizionale con il diritto dell'Unione, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché ha ritenuto decisivo il difetto di legittimazione della società.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2

    La disposizione disciplina il rimborso delle accise. Secondo la Corte, il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione spetta al soggetto passivo dell'imposta, normalmente il fornitore, e non al consumatore finale che abbia subito la traslazione economica del tributo.

  • Codice di procedura civile, articolo 295

    Consente la sospensione del giudizio civile quando sia contemporaneamente pendente un giudizio tributario rilevante ai fini della decisione.

  • Principi unionali di equivalenza ed effettività

    Le modalità nazionali per ottenere il rimborso di tributi contrari al diritto dell'Unione sono ammissibili se non sono meno favorevoli rispetto a quelle applicabili a pretese analoghe fondate sul diritto interno e se non rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Nel caso di imposte indirette addebitate nel prezzo, il consumatore finale non coincide necessariamente con il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
  • Occorre distinguere il rapporto tributario tra soggetto passivo e Fisco dal rapporto civilistico tra fornitore e cliente: il rimborso fiscale spetta di regola al soggetto passivo, mentre il cliente deve agire contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito.
  • Il consumatore finale può rivolgersi direttamente all'Amministrazione solo in situazioni eccezionali, quando dimostri che l'azione contro il fornitore è praticamente impossibile o eccessivamente gravosa, come nel caso di insolvenza.
  • La possibile illegittimità della norma tributaria rispetto al diritto dell'Unione non supera automaticamente il difetto di legittimazione del consumatore nel giudizio di rimborso fiscale.
  • Quando il consumatore agisce civilmente contro il fornitore, il giudice ordinario può valutare incidentalmente la legittimità dell'atto o della pretesa impositiva e, se necessario, disapplicarla o sospendere il processo in presenza di un giudizio tributario parallelo.
  • È importante verificare chi abbia materialmente versato il tributo all'Erario, chi lo abbia addebitato economicamente e quali termini di decadenza o prescrizione si applichino alle rispettive azioni.

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