Circolare INAIL n. 78 del 05 dicembre 1995
Legge n. 335/1995: articolo 3, comma 20. Verbale di accertamento ispettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione immediata all'art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995, che impone agli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa di risultare da appositi verbali da notificare anche quando l'ispezione si conclude con esito regolare. Vengono quindi abrogate le precedenti istruzioni che consentivano, nei casi senza irregolarità, la sola relazione finale. La circolare precisa inoltre che il verbale notificato non ha valore di certificazione immutabile e che, in caso di successivi accertamenti con esiti diversi, devono essere indicate in modo chiaro le ragioni del mutamento di valutazione.
Verbale di accertamento ispettivo e obbligo di notifica anche in caso di regolarità
Verbale di accertamento ispettivo e obbligo di notifica anche in caso di regolarità
La circolare recepisce l'art. 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilendo che gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa nei confronti dei datori di lavoro devono sempre essere formalizzati in appositi verbali e notificati anche quando l'ispezione non evidenzi irregolarità. L'intervento modifica le pregresse modalità operative e si inserisce nel quadro di maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti tra amministrazione e cittadino.
Ambito di applicazione e decorrenza
La disposizione riguarda gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti dei datori di lavoro in materia previdenziale e assicurativa. La circolare precisa che la nuova disciplina trova applicazione con effetto immediato, rendendo superate le precedenti istruzioni interne incompatibili con il nuovo obbligo di verbalizzazione e notifica.
Obbligo di verbale anche in caso di esito regolare
In passato, quando l'ispezione si concludeva senza rilievi, l'addetto alla vigilanza esterna poteva limitarsi a presentare una relazione sull'esito negativo dell'incarico. Tale prassi viene ora abrogata. Anche in assenza di irregolarità, l'esito dell'accertamento deve essere notificato al datore di lavoro tramite verbale ispettivo.
Contenuto del verbale ispettivo
La circolare richiede che nella parte descrittiva del verbale siano specificati con precisione:
- la natura degli accertamenti;
- il periodo oggetto di verifica;
- l'oggetto degli accertamenti stessi.
Tali indicazioni sono necessarie per rendere chiaro il perimetro del controllo effettuato e l'esito conseguito.
Trasparenza amministrativa e principi della legge n. 241/1990
L'obbligo di verbalizzazione viene espressamente collegato al nuovo modo di rapportarsi della pubblica amministrazione con il cittadino/utente, improntato a massima correttezza e trasparenza. In questo senso, la circolare richiama i principi informatori della legge n. 241/1990.
Effetti della notifica e potere di autotutela
La notifica del verbale ispettivo al datore di lavoro non produce un effetto di certificazione definitiva e immutabile. La circolare sottolinea che, secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica amministrazione può annullare in autotutela un proprio atto con effetto ex tunc per motivi di legittimità, compresi gli errori derivanti da travisamento o erronea valutazione dei fatti. A supporto viene richiamata, tra l'altro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5088 del 10 maggio 1995.
Successive divergenze di valutazione
Qualora in successivi accertamenti l'ispettore pervenga a conclusioni diverse da quelle già adottate, il relativo verbale deve spiegare in modo chiaro ed esauriente le ragioni che giustificano il mutamento di valutazione. La circolare richiede quindi una motivazione puntuale a tutela della coerenza e della trasparenza dell'azione ispettiva.
Punti principali
Applicazione immediata della legge n. 335/1995
L'art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 stabilisce che gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa nei confronti dei datori di lavoro devono risultare da appositi verbali da notificare anche nei casi di constatata regolarità. La circolare dispone l'applicazione immediata della norma.
Superamento delle precedenti istruzioni operative
Sono abrogate le precedenti indicazioni secondo cui, in caso di esito regolare dell'ispezione, l'addetto alla vigilanza esterna non era tenuto a redigere un verbale di accertamento e poteva limitarsi a una relazione sull'esito negativo dell'incarico.
Obbligo di notifica anche in assenza di irregolarità
L'esito degli accertamenti deve essere notificato al datore di lavoro anche quando, nonostante l'accuratezza e la completezza dell'ispezione, non emergano irregolarità a carico dell'azienda. Nel verbale devono essere indicati natura, periodo e oggetto degli accertamenti.
Rapporto con i principi di trasparenza amministrativa
L'adempimento viene ricondotto al nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino/utente, improntato a correttezza e trasparenza, in coerenza con i principi della legge n. 241/1990.
Valore del verbale e autotutela della pubblica amministrazione
La notifica del verbale ispettivo non equivale a una certificazione definitiva e non modificabile. La pubblica amministrazione conserva il potere di autotutela e può annullare con efficacia ex tunc un proprio atto per motivi di legittimità, incluso l'errore per travisamento o erronea valutazione dei fatti, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 5088 del 10.5.1995.
Successivi accertamenti con esiti differenti
Se in controlli successivi l'ispettore giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle precedenti, il verbale deve contenere in modo chiaro ed esauriente le ragioni che giustificano la diversa valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 30 nov 1995Circolare INAIL n. 75 del 30 novembre 1995
- Circolare · 23 nov 1995Circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995
- Circolare · 21 nov 1995Circolare INAIL n. 71 del 21 novembre 1995
- Circolare · 27 dic 1995Circolare INAIL n. 84 del 27 dicembre 1995
- Circolare · 27 dic 1995Circolare INAIL n. 83 del 27 dicembre 1995
- Circolare · 27 dic 1995Circolare INAIL n. 82 del 27 dicembre 1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →