Cassazione Penale, Sentenza n. 03296/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di ammissione al controllo giudiziario (c.d. controllo volontario) ex art. 34-bis, comma 6, D.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 34-bis, comma 6, e censurava la motivazione come mancante e manifestamente illogica: a suo avviso i giudici avevano indebitamente valorizzato elementi emersi nel procedimento penale 'Rinascita-Scott' nonostante la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato la condanna per non avere commesso il fatto e avesse escluso l'aggravante 416bis.1; inoltre la Corte di appello avrebbe omesso di considerare la possibile bonifica dell'azienda e avrebbe basato il rigetto su deduzioni non supportate da elementi concreti, valorizzando continuità con la precedente impresa confiscata nonostante la nuova costituzione nel 2022 e l'attuale detenzione del presunto capo cosca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'unico motivo era, in parte, non consentito e, in parte, manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il limite di deducibilità in cassazione (possibile sindacare solo violazioni di legge e non profili di motivazione manifestamente illogici, salvo motivazione inesistente o meramente apparente) e i criteri applicativi dell'art. 34-bis, comma 6 D.lgs. n. 159/2011. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che aveva escluso il presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, rilevando elementi di continuità tra la precedente impresa definitivamente ritenuta infiltrata e la nuova attività (stessa sede, insegna, personale, identità di gestione), nonostante l'assoluzione penale del ricorrente e la detenzione del presunto capo cosca. Essendo mancato il requisito dell'occasionalità, l'appello poteva legittimamente rigettare la richiesta di controllo volontario senza motivare sulla bonificabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6
L'accesso al controllo giudiziario volontario richiede preliminarmente la verifica dell'occasionalità dell'agevolazione da parte di soggetti pericolosi; se manca l'occasionalità il giudice può rigettare la domanda senza obbligo di motivare sulla bonificabilità dell'impresa.
D.lgs. n. 159 del 2011, art. 84, comma 4
Norma richiamata quale base per l'informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura nei confronti della ditta del ricorrente.
Codice penale, art. 512-bis
Articolo relativo al delitto contestato nel procedimento penale Rinascita-Scott; la sentenza di legittimità ha annullato la condanna del ricorrente per non avere commesso il fatto, ma la Corte ha ritenuto che tale esito non invalidi automaticamente gli elementi di fatto relativi alla continuità aziendale e al rischio di infiltrazione.
Codice penale, art. 416-bis.1 (citato)
Aggravante collegata all'articolazione mafiosa; la sua esclusione nel processo penale è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto rilevanti altri elementi di fatto indipendenti dall'esito penale.
D.lgs. n. 159 del 2011, artt. 7 comma 1 e 10 comma 2
Impostano l'obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione; la Cassazione osserva che la doglianza di motivazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
D.lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 comma 3 e 27 (limiti di deducibilità)
Richiamati per ricordare i limiti di deducibilità in cassazione contro i provvedimenti della prevenzione, ossia la possibilità di dedurre solo violazioni di legge.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lettera e
Norma processuale citata per spiegare i limiti del sindacato di motivazione in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In una richiesta di accesso al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, il giudice deve prima valutare l'occasionalità dell'agevolazione: se questa manca, la domanda può essere respinta senza esaminare la bonificabilità dell'impresa.
- La Cassazione in sede di legittimità può sindacare solo violazioni di legge e non i vizi di motivazione complainati come manifestamente illogici, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- L'esito assolutorio di un processo penale non impedisce automaticamente che il giudice della prevenzione valorizzi fatti e elementi di contesto (continuità della gestione, stessa sede, stessa insegna, medesimo personale) che possano indicare un rischio attuale e concreto di infiltrazione mafiosa.
- La mera detenzione del capo di un sodalizio in regime di massima sicurezza non esclude, senza ulteriori elementi, la possibilità che altri membri del sodalizio esercitino ingerenze o mantengano influenze economiche; il giudice deve valutare la sussistenza di elementi concreti in tal senso.
- Per ottenere l'ammissione al controllo giudiziario volontario è utile documentare in modo concreto la rottura della continuità con precedenti compendi aziendali infiltrati e presentare un piano credibile e verificabile di bonifica e riallineamento dell'impresa al contesto economico sano.
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