Cassazione Penale, Sentenza n. 14906/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra: 1) il reato di cui all'art. 416-bis c.p., commesso in Caserta e zone limitrofe con condotta perdurante, per il quale era stato condannato con sentenza irrevocabile del 27/05/2003; e 2) i reati commessi tra il 2007 e il 14/06/2012 (artt. 81 c.p., 30 e 31 legge 13/09/1982 n. 646), per i quali era stata pronunciata condanna irrevocabile il 26/06/2024. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo ostativo il notevole intervallo temporale tra i fatti, l'eterogeneità delle condotte, delle modalità di consumazione e del contesto, e l'"ontologica impossibilità" che al momento del primo reato (30/01/2002) l'imputato avesse potuto prevedere di omettere, per i successivi dieci anni, determinate comunicazioni patrimoniali; ha qualificato i reati successivi come manifestazione criminale estemporanea. In Cassazione il difensore ha lamentato carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione per non aver svolto un esame puntuale degli elementi fattuali e per aver valorizzato soltanto il fattore temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ritenendo la motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello priva di aporie logiche e adeguatamente fondata sull'esame del tempo intercorso, dell'eterogeneità dei reati e del contesto fattuale. Ha quindi respinto la censura sulla motivazione, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo di ammenda, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Individua il reato associativo (associazione di tipo mafioso); qui è il reato più grave rispetto al quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione con i successivi delitti
art. 81 cod. pen.
Norma sulla punibilità per il concorso di persone nel reato; richiamata come riferimento nella contestazione dei reati commessi successivamente
art. 30 legge 13/09/1982 n. 646
Dispositivo della legge antimafia relativo agli obblighi e alle fattispecie sanzionate (richiamato in relazione ai reati patrimoniali contestati al ricorrente)
art. 31 legge 13/09/1982 n. 646
Altro disposto della legge antimafia inerente fattispecie sanzionate o obblighi di comunicazione patrimoniale; utilizzato per qualificare i reati contestati nel periodo 2007-2012
art. 671 cod. proc. pen.
Regola l'accertamento in executivis del vincolo della continuazione; la Corte territoriale ha richiamato i canoni ermeneutici previsti da tale norma nel valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato sulla presunta carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, cioè su questo specifico motivo di impugnazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso: si tratta di una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per carenza logica o motivazionale.
- Un consistente intervallo temporale tra reati è un indizio importante che può ostare al riconoscimento della continuazione, specialmente se non accompagnato da elementi fattuali unificanti (stesse modalità, medesimo contesto operativo, finalità comuni chiaramente dimostrate).
- L'eterogeneità delle condotte, delle modalità di consumazione e del contesto di commissione è un ulteriore elemento che pesa contro l'esistenza di un unico disegno criminoso.
- In sede di ricorso per cassazione le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare specifiche aporie logiche o carenze argomentative e proporre una valutazione fattuale alternativa adeguatamente documentata.
- Quando si sostiene la continuazione tra reati commessi in epoche diverse è utile provare collegamenti concreti (strategie operative, partecipazione a medesime attività di clan, scopo unitario) piuttosto che limitarsi a considerazioni astratte sul ruolo o sulle appartenenze associative.
- La Corte di legittimità dà rilievo agli elementi temporali, alla natura e alle modalità dei reati e al contesto probatorio: l'assenza di altri profili fattuali significativi rende più probabile la qualificazione dei successivi reati come manifestazioni estemporanee.
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