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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13176/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) chiedendo: 1) la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (contestata da entrambi per vizio di legge e vizi motivazionali); 2) (solo Pinto) la nullità o l'erroneità della confisca del denaro sequestrato (richiamando art. 240‑bis e contestando che le somme fossero profitto del reato e non proprietà della moglie). Inoltre, per Ibra Ervin è intervenuta formale rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Ibra Ervin l'inammissibilità deriva dalla formale rinuncia all'impugnazione (art. 591 lett. d) c.p.p.) con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Per Pinto Ciro il primo motivo (mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129) è inammissibile: dopo l'entrata in vigore della legge 23.6.2017 n.103 il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena/ misura di sicurezza) e non per la mancata declaratoria di proscioglimento; il secondo motivo sulla confisca è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice ha correttamente applicato l'art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. 309/90 rilevando la riconducibilità del consistente denaro contante alle cessioni di cocaina poste in essere da Pinto. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese: Pinto al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; Ibra euro 500.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che le sentenze di applicazione della pena sono impugnabili per cassazione solo nei limiti stabiliti dalla normativa e dalla legge 103/2017

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulla pronuncia di proscioglimento. La Corte ha ritenuto che, in tema di patteggiamento successivo alla legge 103/2017, la mancata pronuncia di proscioglimento non costituisca motivo pienamente ricorribile in Cassazione rispetto ai limiti imposti alla impugnabilità delle sentenze di patteggiamento

  • Legge 23.6.2017 n.103

    Intervento riformatore che ha limitato i motivi di ricorribilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento: dopo l'entrata in vigore la cassazione è ammessa solo per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione richiesta/sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza

  • art. 591 lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando vi è formale rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ibra per tale ragione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a rinuncia o altro fatto non attribuibile a assenza di colpa; la Corte ha applicato tale sanzione ai ricorrenti rilevando l'assenza di prova dell'assenza di colpa (richiamo alla Corte Cost. n.186/2000)

  • art. 73 comma 7‑bis d.P.R. 309/90

    "Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato..."

    La norma autorizza la confisca dei proventi del reato anche in caso di patteggiamento salvo prova della proprietà di terzi. La Corte ha ritenuto corretta la confisca del denaro contante perché coerente con le ripetute e lucrose cessioni di cocaina attribuite a Pinto e non credibile l'asserita riferibilità delle somme alla moglie

  • art. 240‑bis

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca del denaro (come motivo di censura). La Corte non ha ritenuto fondata la censura e ha applicato l'art.73 comma 7‑bis DPR 309/90 come riferimento operativo per la confisca

  • Corte Cost. sent. 13.6.2000 n.186

    Richiamata per il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione rende inammissibile il ricorso salvo che la rinuncia sia conseguenza di una causa non imputabile al ricorrente (assenza di colpa); la Corte non ha riscontrato tale assenza di colpa

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta inammissibilità e può determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova dell'assenza di colpa nella decisione di rinunciare.
  • Dopo la legge 23.6.2017 n.103 le sentenze di patteggiamento sono impugnabili per cassazione soltanto per motivi limitati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena e delle misure di sicurezza): non rientrano tra i motivi ordinari la contestazione della mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti la confisca dei proventi del reato può essere ordinata ai sensi dell'art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. 309/90; il resistente deve dimostrare che le somme appartengono a terzi per sottrarle a confisca.
  • Per opporsi efficacemente a una confisca in sede di patteggiamento è necessario fornire prove concrete e documentate della titolarità dei beni da parte di soggetti estranei al reato; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Chi propone ricorso avverso un patteggiamento dovrebbe verificare previamente la sussistenza dei limitati motivi di cassazione previsti dalla legge 103/2017, pena l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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