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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17525 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito e i ricavi dichiarati per il 2006 ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando la sottofatturazione della vendita di un immobile: il contratto indicava un corrispettivo di 180.000 euro oltre IVA, mentre agli acquirenti era stato concesso un mutuo fondiario di 285.000 euro. In Cassazione la società ha dedotto, da un lato, l'illegittimità dell'accesso della Guardia di Finanza presso la sede legale, coincidente con l'abitazione dell'amministratore, per la mancanza di una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale; dall'altro, la violazione delle regole sull'onere della prova e la mancata acquisizione della documentazione necessaria a verificare la legittimità degli atti istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'accesso, affermando che la Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, può accedere agli esercizi pubblici e ai locali adibiti ad attività industriale o commerciale senza una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale, richiesta invece per gli accessi effettuati dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria. È stata inoltre dichiarata inammissibile e comunque infondata la doglianza relativa agli atti acquisiti, perché formulata in modo generico e non accompagnata dalla prova, che gravava sulla società, della loro asserita illegittima acquisizione. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.300 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    La norma disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai fini IVA. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che fosse necessaria una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale della Guardia di Finanza per l'accesso effettuato dai relativi militari nell'ambito dei poteri di polizia tributaria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33

    La disposizione regola i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria in materia di imposte dirette. È stata richiamata dalla società per sostenere l'illegittimità dell'accesso, ma la censura è stata respinta.

  • Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35

    La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può accedere agli esercizi pubblici e ai locali adibiti ad attività industriale o commerciale per effettuare verifiche fiscali, senza necessità di autorizzazione scritta, salvo diverse specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi eccepisce l'illegittima acquisizione di documenti o prove deve indicare specificamente gli atti contestati e fornire la relativa dimostrazione. Non spetta al giudice supplire a un'eccezione generica né si determina, in assenza di prova, un'inversione dell'onere probatorio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Articoli 14, 24 e 97 della Costituzione

    Le garanzie costituzionali concernenti il domicilio, il diritto di difesa e il buon andamento della pubblica amministrazione sono state invocate dalla società, ma la Corte non ha ravvisato una loro violazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La Guardia di Finanza, nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia tributaria, può effettuare accessi e verifiche presso locali aziendali senza una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti eventualmente previsti per il tipo di locale o di accesso.
  • La coincidenza tra sede legale della società e abitazione dell'amministratore non rende automaticamente illegittimo l'accesso: occorre verificare concretamente la natura dei locali e il titolo autorizzativo richiesto dalla legge per quella specifica situazione.
  • L'eccezione di inutilizzabilità o illegittima acquisizione degli atti deve essere precisa: il contribuente deve indicare quali atti sono contestati, quale regola sarebbe stata violata e fornire gli elementi probatori a sostegno.
  • Una contestazione formulata in termini generici non impone al giudice di acquisire d'ufficio tutta la documentazione dell'attività istruttoria e può essere dichiarata inammissibile.
  • Nel giudizio tributario, la parte che sostiene l'illegittimità dell'acquisizione degli elementi utilizzati nell'accertamento deve normalmente provarne i presupposti; la mancata prova non determina automaticamente un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del contribuente soccombente alle spese di giudizio e, nei casi previsti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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