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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2876 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato, ai fini IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2006, la parziale antieconomicità e non inerenza dell'acquisto di un immobile effettuato dalla società per Euro 32.900.000,00. Poiché l'immobile era stato iscritto in bilancio per Euro 30.400.000,00, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione la svalutazione di Euro 2.500.000,00, ritenendo che il maggior prezzo pagato fosse privo di valide ragioni economiche. Erano stati inoltre recuperati i maggiori interessi passivi relativi al finanziamento contratto per sostenere l'acquisto. L'Agenzia sosteneva anche che la Commissione tributaria regionale avesse motivato solo apparentemente e avesse erroneamente valutato le prove e gli elementi presuntivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto adeguata, e non meramente apparente, la motivazione della Commissione tributaria regionale. Nel merito, ha escluso che l'operazione fosse caratterizzata da un'antieconomicità palese, macroscopica o manifestamente inspiegabile, considerando sia l'operazione commerciale complessiva nella quale l'acquisto si inseriva, sia i canoni di locazione percepiti, la successiva vendita dell'immobile a un prezzo superiore e la plusvalenza già assoggettata a tassazione. La scelta imprenditoriale poteva quindi essere economicamente giustificata in una prospettiva strategica più ampia, anche se non immediatamente conveniente. Poiché è stata riconosciuta l'inerenza del costo di acquisto, sono risultate assorbite le censure relative agli interessi passivi. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione

    La sentenza tributaria deve indicare le ragioni della decisione e l'iter logico seguito. La motivazione è nulla se è totalmente assente, incomprensibile, contraddittoria o meramente apparente; non è invece nulla solo perché omette di valorizzare alcuni elementi o li valuta in modo ritenuto erroneo.

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati

    La motivazione costituisce un requisito essenziale dei provvedimenti giudiziari e consente di verificare il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9

    valutare ai fini fiscali le varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito secondo il normale valore di mercato

    L'Amministrazione finanziaria può verificare le operazioni sulla base del valore normale e dei principi di razionalità economica, ma tale potere non consente di ignorare le ragioni strategiche e complessive dell'operazione né di presumere automaticamente l'inesistenza o la non inerenza del costo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    La censura relativa all'inerenza dei maggiori interessi passivi è stata dichiarata assorbita, poiché il riconoscimento dell'inerenza del costo di acquisto dell'immobile si rifletteva anche sui costi di finanziamento direttamente collegati.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti, gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, gli elementi relativi all'intera operazione, ai canoni di locazione, alla successiva vendita e alla plusvalenza tassata erano compatibili con una ragionevole strategia imprenditoriale e non dimostravano un'antieconomicità macroscopica.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché nei confronti dell'Amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese.

Massime di principio

  • Un'operazione apparentemente antieconomica non è automaticamente fiscalmente indeducibile: l'Amministrazione deve dimostrare un comportamento particolarmente grave, palese e inspiegabile secondo i normali criteri economici.
  • La convenienza dell'operazione deve essere valutata considerando il contesto complessivo e la strategia imprenditoriale o di gruppo, non soltanto il confronto isolato tra prezzo di acquisto e valore contabile o prezzo di rivendita.
  • Canoni di locazione, ricavi successivi, plusvalenze tassate e altri benefici economici possono compensare, in tutto o in parte, una perdita o un maggior costo apparente.
  • La non coincidenza tra prezzo pagato e valore di mercato stimato costituisce un indizio, ma non è da sola sufficiente a provare la non inerenza del costo.
  • Se il costo principale è riconosciuto come inerente all'attività d'impresa, anche i costi finanziari direttamente collegati, come gli interessi passivi del mutuo, non possono essere esclusi automaticamente; occorre una prova autonoma della loro estraneità o sproporzione.
  • Nel giudizio di cassazione la motivazione non è meramente apparente solo perché il giudice non ha condiviso o non ha esaminato ogni elemento valorizzato dall'Amministrazione: occorre una reale assenza o incomprensibilità del percorso logico.

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