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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02165/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna – a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale di Vibo Valentia – per detenzione di un fucile cal. 12 con matricola abrasa (capo A), ricettazione dello stesso (capo C) e detenzione, come fatto di lieve entità, di gr. 14,08 di cocaina (capo D). Il ricorrente deduce: (1) violazione e travisamento delle prove (artt. 192 e 546 c.p.p.), lamentando che i reperti erano stati trovati nella proprietà confinante, luoghi accessibili, possibile intervento di terzi (in particolare un operaio, Khellaf) che avrebbero potuto spostare gli oggetti, e incongruenze sulla tempistica della perquisizione e degli spostamenti; (2) vizio di motivazione e contestazione della recidiva specifica e della prescrizione (artt. 99, 157 e ss. c.p. e art. 129 c.p.p.), sostenendo che il precedente per droga era estinto ai sensi dell'art. 93 d.P.R. n. 309/1990 e che, comunque, sarebbe intervenuta la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure reiterative e di fatto (travasiamento delle prove) non idonee a scalfire la valutazione di congruità e verosimiglianza operata dai giudici di merito, che hanno motivato in modo coerente la ricostruzione (comportamento del ricorrente, contatti telefonici con il dipendente, posizionamento e condizione degli oggetti rinvenuti). Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla recidiva e prescrizione perché non dedotte in appello, e ha osservato che dal certificato penale risultava anche una condanna per ricettazione che legittima la contestazione della recidiva specifica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata nella censura di travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto che le censure di fatto risultassero reiterative e che la valutazione probatoria dei giudici di merito non fosse viziata da errore rilevante per cassazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della contestazione della perizia e della valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure non nuove e non idonee ad inficiare la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte l'ha considerata nella valutazione della correttezza dell'applicazione della recidiva specifica, ritenendo che la presenza di un precedente di ricettazione nel casellario giustificasse la ricostruzione della recidiva.

  • art. 157 e ss. cod. pen.

    Richiamate in relazione agli effetti della recidiva e delle conseguenze sulla pena; la Corte ha osservato che le censure in materia non erano state adeguatamente sollevate in appello, con conseguente inammissibilità in Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma citata in ordine alla rilevanza della recidiva e della sua contestazione processuale; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse specificamente argomentato la questione in appello.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare inammissibili le censure che non erano state adeguatamente dedotte nel giudizio di appello: Cassazione non ammette valutazioni nuove di fatto/di prova non prospettate per tempo.

  • art. 93 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione di effetti penali del precedente per droga; la Corte ha osservato però che nel certificato penale risultava un altro precedente (ricettazione) utile a configurare la recidiva specifica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (quantificata in 3.000 euro) per il ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione difficilmente possono essere rimesse valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito: i motivi che si limitano a rinnovare una diversa lettura delle prove sono normalmente ritenuti reiterativi e inammissibili.
  • Le questioni di recidiva e prescrizione devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in appello; se non sono state sollevate con sufficiente specificità, la Cassazione può dichiarare inammissibile il motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • L'estinzione di uno specifico precedente (es. per droga) non esclude automaticamente la rilevanza di altri precedenti presenti nel certificato penale (es. ricettazione) ai fini della recidiva; è necessario esaminare il contenuto complessivo del casellario.
  • Per contestare la valutazione probatoria in sede di legittimità è necessario indicare errori giuridici o vizi logici specifici nella motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o alternative plausibili non sono sufficienti.
  • Se si vuole contestare la tempistica o le modalità del rinvenimento di reperti e l'ipotesi di intervento di terzi, è utile produrre elementi probatori nuovi e rilevanti già in sede d'appello (dichiarazioni, perizie tecniche supplementari, documentazione) altrimenti la censura rischia di essere considerata tardiva o reiterativa.

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