Sentenza del 08/07/2016 n. 14004 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che la prestazione previdenziale integrativa erogata in forma di capitale dal Fondo PIA/ENEL non dovesse essere assoggettata integralmente alla ritenuta del 12,50%. Secondo l'Agenzia, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 occorreva distinguere tra la sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e il rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario delle somme accantonate, soggetto alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, invece, avrebbe dovuto applicarsi integralmente la tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione. Il giudice del rinvio dovrà accertare, anche tramite consulenza tecnica se necessario, il funzionamento del Fondo PIA, l'eventuale investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, il rendimento conseguito e la quota di rendimento attribuita alla posizione individuale. Solo tale quota potrà essere tassata con l'aliquota del 12,50%; la parte restante dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Non è stato quindi definito in via definitiva l'importo del rimborso spettante al contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile, nel caso esaminato, alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2000 e, dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, nel testo previgente alla riforma del 2004
La contribuente ne invocava l'applicazione per sostenere la tassazione al 12,50% della prestazione come reddito di capitale; la Corte ha invece precisato che tale aliquota riguarda soltanto il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione finanziaria del capitale.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Stabilisce la ritenuta del 12,50% applicabile, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, alla sola componente di rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario delle somme accantonate.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Ha disciplinato la tassazione separata delle prestazioni in forma di capitale e dei riscatti relativi agli iscritti alle forme di previdenza complementare secondo la nuova disciplina, senza modificare il trattamento delle posizioni anteriori nei termini individuati dalla giurisprudenza.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla legge n. 30 del 1997
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate tra le norme asseritamente violate, nel quadro della disciplina tributaria delle prestazioni previdenziali complementari.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha introdotto il regime per cui le prestazioni previdenziali complementari, sia in forma di capitale sia in forma di rendita, sono assoggettate integralmente a tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
Codice di procedura civile, art. 366
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, chiarendo che l'erronea trascrizione di un diverso atto di appello, quando dovuta a un errore materiale e quando le doglianze risultino comunque comprensibili, non determina automaticamente il difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per le prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali complementari a iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, relativamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto.
- La sorte capitale, corrispondente ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, è soggetta a tassazione separata; il rendimento netto è soggetto alla ritenuta del 12,50% solo se risulta effettivamente derivante dall'investimento finanziario del capitale accantonato.
- Non è sufficiente qualificare l'intera prestazione come reddito di capitale per applicare il 12,50% sull'importo complessivo: il rendimento deve essere individuato e quantificato concretamente sulla base dei meccanismi di gestione del fondo.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è assoggettata integralmente a tassazione separata e non è più possibile separare fiscalmente capitale e rendimento.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire o sollecitare una ricostruzione documentale della gestione del fondo, dei contributi versati, degli investimenti effettuati e del rendimento attribuito alla posizione individuale.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso: il giudice di rinvio deve prima accertare la composizione della prestazione e determinare l'eventuale credito restitutorio.
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