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Legge

L.R. Sicilia 9/2019

Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 9/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia il sostegno alla pesca mediterranea, la programmazione locale, la tutela delle tradizioni marinare, il commercio dei prodotti ittici, pescaturismo e ittiturismo, pesca sportiva e ricreativa, fondi di solidarietà e sanzioni. Prevede vari adempimenti entro 180 giorni dall’entrata in vigore e un fondo straordinario limitato all’esercizio 2019.

Salvaguardia della cultura marina e disciplina della pesca mediterranea in Sicilia

Salvaguardia della cultura marina e disciplina della pesca mediterranea in Sicilia

La legge regionale siciliana definisce un quadro organico per la tutela della pesca mediterranea, la valorizzazione delle identità marinare e lo sviluppo dell’economia del mare nel territorio della Regione Siciliana. La disciplina riguarda programmazione della pesca, tradizioni culturali, commercio ittico, pescaturismo, ittiturismo, attività didattiche, pesca sportiva e ricreativa, oltre a misure di sostegno e sanzioni.

Finalità generali e indirizzi della politica regionale

La Regione persegue la modernizzazione del settore ittico con attenzione congiunta a sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale. La legge mira anche a:

  • tutelare l’identità della pesca mediterranea;
  • valorizzare prodotti e mercati ittici siciliani;
  • sostenere infrastrutture di filiera e cooperazione tra soggetti economici, enti locali e organizzazioni sociali;
  • preservare tradizioni, borghi marinari, tonnare fisse e pesca storica;
  • contrastare la pesca illegale.

Programmazione locale della pesca e cooperazione

La Regione promuove i Piani di gestione locale come strumento di pesca sostenibile basato sull’uso delle risorse locali. I piani devono perseguire la modernizzazione del comparto, la salvaguardia occupazionale e l’uso responsabile delle risorse ittiche nelle acque territoriali siciliane, anche tramite forme di cogestione e arresti temporanei non obbligatori.

I piani disciplinano in particolare:

  • attrezzi da pesca, numero, dimensioni e modalità d’impiego;
  • aree e periodi di divieto o restrizione;
  • misure per ridurre impatti su ecosistemi vulnerabili e specie non bersaglio;
  • maggiore selettività e minori rigetti in mare;
  • diritti esclusivi di pesca nell’area del piano, per tutelare riproduttività, biodiversità e popolazioni ittiche.

L’ambito territoriale deve essere omogeneo per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche ed essere interno alle 12 miglia dalla costa. Di regola l’area non può essere inferiore a 50 km di costa e deve coinvolgere almeno 40 imbarcazioni; tali limiti non valgono per le isole minori. I soggetti attuatori devono rappresentare almeno il 70% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca artigianale costiera iscritte negli uffici marittimi competenti.

È istituita presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea:

  • l’anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell’ambiente marino;
  • il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale, per raccordo con i piani nazionali e internazionali.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, il Dipartimento individua con procedure ad evidenza pubblica i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione locale.

Cooperazione mediterranea e rete dei comuni marinari

La Regione promuove, tramite l’Osservatorio della pesca mediterranea Giovanni Tumbiolo, un’area pilota nello Stretto di Sicilia per sperimentare misure condivise di promozione delle risorse ittiche e tutela degli ecosistemi, nel rispetto del diritto della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca.

Presso il Dipartimento regionale è inoltre istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani, che promuove politiche per infrastrutture portuali e mercati ittici, sale d’asta, luoghi di sbarco, ripari di pesca e strutture per raccolta di scarti e rifiuti marini, nonché formazione e scambio di buone pratiche. I comuni costieri possono chiedere di aderire alla rete.

Tutela delle tradizioni culturali della pesca

È istituito il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari, tenuto in modalità telematica e consultabile per finalità didattiche e divulgative. Il registro, conformato alle indicazioni UNESCO, contiene la documentazione di saperi, conoscenze marinare, tradizioni orali e misure tecniche degli attrezzi tradizionali; include anche sezioni dedicate a:

  • azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro;
  • promozione della filiera ittica mediterranea;
  • attrezzi e metodi di cattura;
  • opifici di trasformazione e conservazione;
  • fonti storiche e bibliotecarie;
  • maestri d’ascia;
  • borghi marinari;
  • tonnare fisse;
  • mercati ittici siciliani.

Entro 180 giorni i sindaci devono chiedere l’inserimento nel registro dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nei rispettivi territori.

La Regione riconosce e valorizza le feluche dello Stretto di Messina. Entro 180 giorni il Dipartimento approva un programma di valorizzazione che può includere diversificazione del reddito dei pescatori, ricerca scientifica e storica, formazione, campagne informative, incentivi alle certificazioni di sostenibilità, disciplinare di settore e promozione culturale e turistica.

La legge disciplina anche le Strade e Rotte del tonno rosso: itinerari turistici che valorizzano tonnare fisse, pesca, trasformazione ittica, musei del mare e aree marine protette. Entro 180 giorni il Dipartimento emana il disciplinare tipo per il riconoscimento; i percorsi sono promossi da comitati costituiti ai sensi del codice civile.

Vendita diretta e mercati ittici all’ingrosso

La vendita diretta dei prodotti ittici è qualificata come attività connessa dell’imprenditore ittico e può avvenire:

  • da bordo del peschereccio;
  • su aree pubbliche, in forma itinerante o non itinerante;
  • in locale aperto al pubblico.

La vendita da bordo è ammessa in porti pescherecci, luoghi di sbarco, ripari di pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti. Per piccoli quantitativi venduti direttamente da bordo o dai luoghi di sbarco, il soggetto è esonerato dagli adempimenti previsti da alcune norme europee, nei limiti ivi stabiliti.

I mercati ittici all’ingrosso sono stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa sanitaria europea, nei quali avviene la contrattazione tra produttori e operatori commerciali. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, privati o misti. È vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie del commercio all’ingrosso. L’affidamento a privati richiede procedura ad evidenza pubblica.

Controlli sanitari e vigilanza nei mercati ittici

Nei mercati ittici il servizio di vigilanza sanitaria e controllo su specie e qualità dei prodotti è svolto dalle ASP con medico veterinario preposto. L’ente gestore deve fornire locali, attrezzature e personale necessari.

La polizia nei mercati è assicurata dalla polizia locale o da istituti di vigilanza privati incaricati dal Comune, con oneri a carico del Comune. Il servizio di vigilanza assicura ordine, circolazione, rispetto delle regole, controllo degli accessi e collaborazione con il personale sanitario.

Pesca professionale, turistica e multifunzionalità

La legge include nel perimetro della pesca professionale anche pescaturismo e ittiturismo, esercitabili pure nelle aree marine protette se conformi ai regolamenti dell’area e previa autorizzazione dell’ente gestore.

Con il concetto di turismo azzurro la Regione promuove la pesca multifunzionale e attività complementari quali pescaturismo, ittiturismo, turismo della pesca sportiva, ristorazione marinara, servizi ambientali, pulizia di fondali e acque costiere, attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.

È istituito il registro regionale del Turismo azzurro, articolato in tre sezioni: pescaturismo, ittiturismo e cooperative/organizzazioni di supporto. L’iscrizione è requisito necessario per esercitare le attività. Il pescaturismo richiede autorizzazione e comunicazione al Dipartimento entro 60 giorni dal rilascio; l’ittiturismo richiede comunicazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge o dalla dichiarazione di avvio. La cancellazione avviene in caso di revoca, perdita dei requisiti o sospensione dell’attività per oltre tre anni consecutivi. È prevista anche una preclusione soggettiva per chi abbia riportato, nel triennio, specifiche condanne penali.

Disciplina del pescaturismo

Il pescaturismo consiste nell’imbarco di persone esterne all’equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative. Le attività comprendono osservazione della navigazione e della pesca, divulgazione del mestiere del pescatore e dell’ambiente marino, promozione della cultura del territorio, somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ospitalità a bordo, balneazione ed escursioni brevi lungo costa.

Le attività devono essere svolte su unità abilitate e autorizzate, con l’ausilio di barche di appoggio; è consentito l’uso di imbarcazioni da diporto come appoggio previa dichiarazione annuale al Compartimento marittimo competente. Il numero di turisti imbarcabili non può superare il limite tecnico dell’unità.

L’operatore di pescaturismo deve:

  • ricondurre gli ospiti al porto di partenza, salvo forza maggiore;
  • esporre tariffe e autorizzazione;
  • rispettare i limiti dell’autorizzazione;
  • indicare i prodotti alimentari utilizzati e la loro provenienza in caso di ristorazione a bordo.

Disciplina dell’ittiturismo

L’ittiturismo comprende le attività turistiche e ricettive svolte dagli imprenditori ittici, compresa la ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I fabbricati destinati a ittiturismo e pescaturismo devono trovarsi in borgate marinare o in zone territoriali omogenee A o B; sono considerati beni strumentali anche ai fini catastali e urbanistici. Se la struttura ricade fuori da tali zone, la nuova destinazione d’uso può essere assentita in deroga, nei limiti della volumetria esistente e nel rispetto della normativa richiamata.

L’esercizio dell’ittiturismo richiede la presentazione di una SCIA al SUAP del Comune, contenente i dati del richiedente, la sede, il titolo di disponibilità dell’immobile, planimetrie, periodo di apertura, dichiarazione di conformità edilizia/igienico-sanitaria/sicurezza e requisiti soggettivi di pubblica sicurezza.

L’operatore deve, tra l’altro:

  • avviare l’attività entro un anno dalla SCIA;
  • comunicare cessazione o ripresa entro 30 giorni;
  • esporre SCIA, tariffe ed elenco dei prodotti alimentari con provenienza;
  • avere assicurazione RC;
  • comunicare i dati degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza;
  • effettuare le comunicazioni giornaliere previste dalla disciplina statistica.

Attività connesse, ristorazione, vendita e acquacoltura

Nell’ambito di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte attività connesse di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, promozione dei prodotti ittici locali, interventi di tutela ambientale e attività formative e informative rivolte anche al mondo della scuola.

Sono previste norme speciali per:

  • piccole strutture ricettive fino a 16 coperti o posti letto, nelle quali è ammesso l’uso della cucina domestica, degli impianti di refrigerazione, di locali polifunzionali e del bagno domestico anche per persone con disabilità, con adeguamenti provvisionali;
  • somministrazione a bordo, con alimenti preconfezionati, piatti preparati a terra, cottura alla griglia del pescato e preparazione di piatti elaborati a base di prodotti ittici;
  • vendita diretta nelle aziende di pescaturismo e ittiturismo, con obbligo di tracciabilità, confezionamento ed etichettatura.

La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquacoltura.

Attività didattiche legate al mare e alla pesca

La legge istituisce un circuito regionale di accoglienza didattica e formativa nell’ambito di pescaturismo e ittiturismo, anche tramite alternanza scuola-lavoro. Le aziende possono svolgere attività di accoglienza, informazione e formazione per il rilancio degli antichi mestieri della pesca.

È inoltre istituito il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, previa acquisizione di specifici requisiti da definire con decreto assessoriale entro 180 giorni e previo accreditamento dell’Assessorato competente. Il Dipartimento regionale cura iscrizione, controlli periodici, cancellazioni, consultazione online del registro e realizzazione di un logo distintivo.

Barca didattica e barca sociale

La disciplina distingue la barca didattica, finalizzata alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, dalla barca sociale, orientata ad attività assistenziali, educative e formative per l’inclusione sociale e lavorativa di persone fragili o svantaggiate. Le barche sociali possono realizzare politiche di inserimento socio-lavorativo, iniziative educative e progetti di reinserimento in collaborazione con autorità giudiziaria, enti locali e ASP.

Pesca sportiva e ricreativa

La legge definisce la pesca sportiva e la pesca ricreativa come attività non commerciali; nelle acque costiere siciliane non richiedono, salvo diverse disposizioni statali richiamate, provvedimenti amministrativi regionali.

La pesca ricreativa da natante è soggetta a divieti di distanza da unità di pesca professionale, costa, impianti di balneazione e gabbie di maricoltura. La pesca ricreativa subacquea è vietata in prossimità di spiagge frequentate, opere portuali, impianti fissi, navi ancorate e durante le ore notturne.

Sono consentiti solo determinati attrezzi individuali, con limiti quantitativi e tecnici. In particolare la disciplina limita:

  • dimensioni di bilance, giacchi/rezzagli e numero di nasse;
  • numero massimo di canne;
  • uso di fonti luminose, sostanze chimiche da richiamo ed esche alloctone.

Il pescato giornaliero non può superare 5 kg complessivi, salvo esemplare singolo più pesante, e non può essere catturata più di una cernia al giorno. È vietata la commercializzazione del pescato. La pesca subacquea ricreativa può svolgersi solo in apnea.

La vigilanza è affidata alle autorità marittime e alle Capitanerie di porto; possono collaborare anche agenti e guardie volontarie riconosciuti dal Dipartimento, nonché i pescatori dei Co.ge.pa.

Misure speciali di gestione e tutela biologica

Per la tutela del riccio di mare, l’Assessore approva entro tre mesi un piano di gestione, su proposta del Dipartimento e sentita la Commissione consultiva regionale della pesca.

Per i golfi di Castellammare, Patti e Catania, il Dipartimento approva entro sei mesi i piani di gestione per la pesca sostenibile e la protezione della biodiversità, in concerto con i Co.ge.pa. e gli istituti di ricerca scientifica. La riapertura della pesca in tali aree è subordinata all’approvazione dei rispettivi piani.

Organismi consultivi, osservatorio e fondo di solidarietà

L’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo assume la denominazione di Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo.

È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura per contributi a imprese, equipaggi e imprese di acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine eccezionali o naufragi. È previsto un aiuto fino al 100% per i danni materiali, entro tre anni dall’evento, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per il 2019 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro; il Dipartimento deve provvedere con procedura ad evidenza pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni della legge, salvo che il fatto costituisca reato o altro illecito sanzionato da norme vigenti, è punita con sanzioni amministrative pecuniarie, tra cui:

  • da 1.000 a 6.000 euro per la violazione del divieto di vendita al dettaglio nei mercati ittici nelle fasce orarie dell’ingrosso;
  • da 1.000 a 3.000 euro per specifiche violazioni degli obblighi dell’operatore di pescaturismo e di ittiturismo.

Modifiche legislative e norme di rinvio

La legge abroga alcune disposizioni della legislazione regionale previgente e riformula la composizione della Commissione consultiva regionale della pesca, ampliandola con rappresentanti istituzionali, del settore produttivo, delle organizzazioni sociali, del mondo scientifico, delle associazioni e degli organismi di settore.

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. I vari adempimenti previsti hanno efficacia nei termini specificamente indicati, in particolare quelli entro 180 giorni, 30 giorni, 60 giorni, tre mesi o sei mesi dalla data di entrata in vigore o dalla pubblicazione.

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