Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30778/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze irrevocabili, sostenendo che i reati in esse considerati fossero stati commessi nell'ambito di un medesimo disegno criminoso maturato durante la sua militanza in un sodalizio di tipo mafioso. In particolare ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione per la falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando che la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, non avesse valutato che una precedente sentenza di cognizione aveva già riconosciuto la continuazione tra omicidi, estorsioni e ricettazioni commessi nello stesso contesto associativo e nel medesimo arco temporale. Ha inoltre sostenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse effettuato un esame complessivo dei dati fattuali e del suo percorso criminale, dall'adesione all'associazione fino alla collaborazione con la giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel negare la continuazione, non si è confrontato con la precedente valutazione compiuta in sede di cognizione, che aveva già riconosciuto il medesimo disegno criminoso tra più reati commessi nello stesso contesto mafioso e nel medesimo arco temporale. Tale omissione motivazionale contrasta con il principio per cui, in materia di continuazione in executivis, occorre considerare anche il riconoscimento già operato nei giudizi di merito e, se lo si disattende, occorre darne adeguata ragione. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    norma richiamata come parametro del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 416-bis c.p.

    indicato come reato associativo mafioso nel cui ambito sarebbe maturata la serie di condotte

  • art. 34, comma 1, c.p.p.

    richiamato, in combinazione con l'art. 623 c.p.p., per la regola di incompatibilità del giudice del rinvio

  • art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato per la disciplina dell'annullamento con rinvio

  • Corte Cost. n. 183/2013

    richiamata per affermare che, dopo l'annullamento dell'ordinanza esecutiva sulla continuazione, non può partecipare al rinvio il giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la richiesta di applicazione della continuazione deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali precedenti decisioni di cognizione che abbiano già riconosciuto il medesimo disegno criminoso tra reati collocati nello stesso arco temporale o nel medesimo contesto fattuale.
  • Il giudice dell'esecuzione che intenda negare la continuazione, almeno per alcuni reati, dopo che su fatti analoghi o contigui sia intervenuto un giudizio di merito favorevole alla continuazione, deve confrontarsi espressamente con quella motivazione e spiegare perché non la ritiene estensibile ai fatti dedotti.
  • La mancata considerazione della motivazione contenuta in una precedente sentenza irrevocabile che abbia riconosciuto la continuazione integra un vizio di motivazione rilevante e impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza esecutiva sulla continuazione, la diversa composizione del giudice è necessaria quando la precedente Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità delle norme che consentivano la partecipazione del medesimo giudice che aveva pronunciato il provvedimento annullato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.