Sentenza n. 2579/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.126/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 126/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa. La ricorrente ha inoltre agito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge legittimamente dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale, su istanza della creditrice, dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni alla determinazione definitiva dell'importo e agli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce la proponibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di attribuzione derivante dal giudicato.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per verificare spettanza, misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri civilistici cui l'Amministrazione deve attenersi nella determinazione degli interessi, insieme alle ulteriori disposizioni applicabili.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, insieme all'art. 93 c.p.c., la regolazione delle spese e la distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice deve verificare l'inadempimento dell'amministrazione e ordinare il pagamento delle somme dovute in base al titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati.
- Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la consistenza del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali dell'amministrazione.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo e i parametri legali quanto a misura e decorrenza degli interessi.
- Prima di proporre l'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
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