Sentenza del 09/03/2017 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione - Condizioni - Impiego di un dipendente con mansioni esecutive - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettamento all'IRAP è stata esclusa, poiché l'impiego di beni strumentali essenziali e di un solo dipendente addetto a mansioni esecutive non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione. La decisione si conforma al principio espresso da Cass. SS.UU. n. 9451/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Il contribuente impiegava beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività e si avvaleva di un solo dipendente con mansioni meramente esecutive. Tali elementi, considerati singolarmente e nel loro complesso, non erano sufficienti a dimostrare un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
L'IRAP è dovuta soltanto quando l'attività sia esercitata con un'autonoma organizzazione. Tale requisito non ricorre se il contribuente utilizza beni strumentali essenziali e un solo dipendente con mansioni meramente esecutive.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 9451/2016
La presenza di un dipendente non esclude automaticamente l'assenza di autonoma organizzazione: occorre valutarne numero, ruolo e mansioni. L'impiego di un solo addetto con compiti esecutivi non è normalmente sufficiente a integrare il presupposto IRAP.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività professionale è soggetta a IRAP occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, non la mera presenza di costi o di personale.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari e non eccedenti il minimo indispensabile per l'attività non dimostra, da solo, l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di un solo dipendente con mansioni esecutive e di supporto non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP.
- La valutazione può cambiare se il personale svolge mansioni qualificate o direttive, se è numeroso, oppure se i beni e la struttura impiegati eccedono le esigenze minime dell'attività.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare il ruolo effettivo del dipendente, la natura dei beni strumentali e l'assenza di una struttura organizzativa autonoma rispetto all'attività personale del contribuente.
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