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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23439/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna di Alessandra Cerofolini per reati connessi a tentata rapina aggravata (art. 628 c.p., artt. 56 e 628 c.p.) e per concorso nella detenzione/porto di armi (art. 23, comma 4, l. n.110/75). I motivi principali erano: nullità per violazione dell'art. 420-ter c.p.p. (legittimo impedimento del difensore e mancata sostituzione); doglianza sulla sussistenza del tentativo (atti meramente preparatori vs atti esecutivi); censura dell'inquadramento nel concorso di cui all'art. 23 l.110/75 e carenza di motivazione sul concorso morale; motivi aggiunti relativi a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, errore nella determinazione della pena e mancata valutazione della sostituzione della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione: (i) sul punto del legittimo impedimento il giudice ha ritenuto che il difensore avesse nominato sostituti in altre udienze e non aveva spiegato perché non fosse possibile designare gli stessi per le udienze contestate; la volontà dell'imputata di non autorizzare la scelta è irrilevante rispetto alla discrezionalità tecnica del difensore; (ii) la soglia del tentativo è stata ritenuta superata alla luce di atti quali il porto di due pistole con matricola abrasa, fascette, travisamento (carrozzina con bambolotto), borsone e telefoni, e il tentativo di ingresso in gioielleria: tali elementi indicano che il programma criminoso era stato definitivamente approntato e la probabilità di consumazione era significativa; (iii) sul concorso in materia di armi, è stato richiamato il principio secondo cui la partecipazione alla preparazione e all'ideazione del reato che prevede l'uso di armi comporta responsabilità anche senza intervento materiale nella fase esecutiva; (iv) i motivi aggiunti sono inammissibili in quanto sopravvenienti rispetto a motivi originari già dichiarati inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    Il vizio lamentato per legittimo impedimento del difensore è stato rigettato: la nomina di sostituti in altre udienze e la mancata indicazione di motivi tali da impedire la nomina rendono inidonea la censura; la volontà dell'imputato non può sindacare la discrezionalità tecnica del difensore nella scelta del sostituto

  • art. 56 c.p. (concorso di persone nel reato) e art. 628 c.p. (rapina) artt. 56 e 628 c.p.

    Per il tentativo di rapina rilevano non solo gli atti esecutivi ma anche atti preparatori che, considerati nel loro complesso, dimostrino che il piano criminoso era definitivamente approntato e che l'azione avesse significativa probabilità di conseguire l'obiettivo; nel caso specifico porto di armi, travisamento e altri strumenti hanno valenza univoca di inizio di esecuzione

  • art. 23, comma 4, legge n. 110/1975

    Il concorso nel delitto con armi può sussistere anche se l'imputato non ha materialmente impiegato l'arma, quando abbia partecipato all'ideazione/preparazione del reato prevedendo l'uso dell'arma e sia stato presente con gli altri autori nel luogo del crimine

  • art. 125 c.p.p.

    La doglianza di nullità del capo di sentenza per carenza di motivazione è stata ritenuta infondata in quanto la Corte di appello ha dato adeguata motivazione circa il contributo della ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamati dai motivi di cassazione relativi a violazione/erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto tali doglianze infondate o comunque inammissibili nella loro esposizione

  • artt. 62-bis, 132, 133 c.p. (circostanze e determinazione della pena)

    I motivi aggiunti che chiedevano la riconsiderazione delle circostanze attenuanti e della dosimetria sono stati dichiarati inammissibili; la Corte non ha ripercorso la valutazione di merito già compiuta

  • art. 545-bis c.p.p., art. 20-bis c.p. e l. n. 689/1981 (sostituzione della pena)

    La doglianza relativa alla mancata valutazione dell'istituto di sostituzione della pena è stata inserita fra i motivi aggiunti e quindi dichiarata inammissibile; inoltre la Corte di legittimità non riesamina i fatti per riformare la dosimetria di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese e per la somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende in ragione della gravità/colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La semplice dichiarazione di legittimo impedimento del difensore è insufficiente se non si dimostra l'impossibilità concreta di nominare un sostituto: la scelta del difensore è discrezionale e la volontà dell'imputato di non autorizzare non annulla tale discrezionalità
  • Per configurare il tentativo non è necessario che siano compiuti solo atti esecutivi tipici: atti preparatori che mostrino la definitiva approntazione del piano criminoso e una significativa probabilità di consumazione possono integrare l'inizio di esecuzione
  • La responsabilità per porto o detenzione di armi in concorso può essere riconosciuta anche senza uso materiale dell'arma se vi è partecipazione alla progettazione del reato in cui l'arma era destinata ad essere utilizzata e presenza con gli altri autori nel luogo del fatto
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti o delle prove; i motivi che implichino riesame del merito sono, di regola, inammissibili
  • I motivi nuovi o aggiunti proposti in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili se collegati a motivi originari già viziati o proposti tardivamente: non consentono un surrettizio prolungamento dei termini di impugnazione
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia condanna alle spese e, se vi sono profili di colpa nella proposizione, anche somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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