Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18594/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso di euro 1.842,33 proposta dalla conduttrice nei confronti della locatrice, somma che la prima aveva pagato per la fornitura di energia elettrica relativa all'appartamento di proprietà della convenuta e da lei condotto in locazione, dopo il rilascio dell'immobile. La domanda è stata accolta dal Giudice di pace e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma. La locatrice ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare, il ricorso era stato notificato tempestivamente ma depositato oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, deducendo di avere tentato tempestivamente il deposito telematico e che il rigetto dell'invio era dipeso da un problema tecnico del sistema ministeriale, attestato da una P.E.C. che segnalava 'contributo unificato insufficiente' e soprattutto 'errore inatteso durante la verifica smime'. La Corte ha ritenuto che l'errore indicato non fosse un generico errore fatale del sistema, ma un errore tecnico nella formazione o trasmissione della busta telematica, di regola imputabile al depositante; ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva provato che il malfunzionamento non dipendesse da un vizio di confezionamento dell'atto. Di conseguenza, ha respinto l'istanza di rimessione in termini e ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. e non era giustificabile una rimessione in termini. Ha ritenuto che il messaggio P.E.C. di rifiuto del deposito indicasse un errore S/MIME, cioè un vizio tecnico della busta telematica normalmente imputabile al depositante, e che la ricorrente non avesse fornito prova contraria della non imputabilità del mancato perfezionamento del deposito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della resistente, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine perentorio di 20 giorni

    Il deposito del ricorso per cassazione oltre il ventesimo giorno dalla notificazione comporta improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è possibile solo se il mancato deposito tempestivo è dipeso da causa non imputabile alla parte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La controricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale norma nel procedimento camerale.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte controricorrente che avevano dichiarato l'anticipazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il supplemento dovuto ex comma 1-quater è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità, anche d'ufficio e anche se il controricorrente si è costituito.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la prova che il ritardo nel deposito sia dipeso da una causa non imputabile alla parte.
  • Nel processo civile telematico, il perfezionamento del deposito non si considera stabilizzato finché non superano con esito positivo i controlli successivi alla ricevuta di avvenuta consegna, attestati dalla c.d. quarta PEC.
  • Quando il rifiuto del deposito telematico segnala un errore tecnico specifico relativo alla verifica S/MIME o alla corretta confezione della busta, tale anomalia è normalmente imputabile al depositante, salvo prova contraria di un malfunzionamento del sistema ministeriale.
  • Il riferimento generico a un errore del sistema non è sufficiente se il messaggio di rifiuto contiene una descrizione puntuale del vizio tecnico che ha impedito il perfezionamento del deposito; in tal caso grava sul depositante l'onere di allegare e provare la non imputabilità dell'errore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.