Sentenza del 19/07/2016 n. 6320 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Termini per la proposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl termine di proponibilità del ricorso deve essere calcolato secondo l'art. 2963 c.c.: non si computa il giorno in cui si verifica l'evento iniziale del termine, mentre la scadenza si perfeziona allo spirare dell'ultimo istante dell'ultimo giorno utile. Il testo non indica ulteriori elementi sul procedimento o una pronuncia concreta di accoglimento o rigetto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il calcolo del termine entro cui deve essere proposto un ricorso tributario. In particolare, occorre stabilire da quale giorno iniziare il computo e quando il termine debba considerarsi definitivamente scaduto.
Norme richiamate
Art. 2963 del codice civile
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
La regola stabilisce che il giorno iniziale non entra nel calcolo del termine, mentre l'ultimo giorno è computabile per intero fino alla sua conclusione. Il criterio è utilizzabile per individuare la tempestività della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini processuali, il giorno in cui si verifica l'evento da cui decorre il termine normalmente non deve essere conteggiato.
- Il termine scade alla fine dell'ultimo giorno utile, non all'inizio dello stesso; un atto può quindi essere tempestivo se compiuto entro tale momento, salvo specifiche regole telematiche o di orario applicabili.
- Per valutare la tempestività di un ricorso occorre individuare con precisione l'atto o l'evento iniziale, escludere quel giorno dal computo e includere l'ultimo giorno.
- Devono inoltre essere verificate eventuali norme speciali sulla sospensione, proroga o scadenza dei termini, che possono modificare il calcolo ordinario.
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